XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 678




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obiettivi della legge).

            1. In considerazione della necessità che nei centri storici delle città vengano contrastati gli esiti negativi del regime di tutela passiva, la presente legge si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

                a) dettare alcuni princìpi di una più corretta logica conservativa, la cui applicazione sia tale da consentire un sia pur misurato adeguamento delle strutture insediative ai processi di trasformazione coerenti con il divenire della città e con il relativo sviluppo socio-culturale;

                b) legare gli interventi impliciti nei princìpi di cui alla lettera a) ad una esatta valutazione storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame caratteristiche di tessuto edilizio;

                c) stimolare una coscienza civica della conservazione attraverso adeguati riconoscimenti per quelle città storiche che meglio di altre hanno saputo difendere gli insediamenti tradizionali dalle alterazioni delle loro caratteristiche identificative.


Art. 2.

(Princìpi di una corretta logica conservativa dei centri
storici).

        1. Non deve ritenersi ammissibile l'immodificabilità degli edifici in generale, non essendo concepibile, nelle condizioni di continuità dell'evoluzione urbana, l'immodificabilità delle destinazioni d'uso; parimenti non deve ritenersi ammissibile l'intento di conservare l'edificio contenitore cristallizzando contenuti che rispondono ad improprie destinazioni d'uso.
        2. L'assoluta o relativa intangibilità del "vecchio", sia esso monumento, edificio, sito o trama edilizia caratteristica, non deve comportare la negazione per principio della possibilità dell'inserimento del nuovo accanto al preesistente, bensì una valutazione critica della valenza storico-culturale di quest'ultimo.
        3. L'applicazione del "restauro conservativo" deve essere ricondotta alla giusta misura, specie se in luogo di un recupero ad un riuso aggiornato, non escludendo l'apporto di ogni ulteriore segno di creatività e arricchimento del tessuto urbano quale soltanto la proposta progettuale può connotare.


Art. 3.

(Classificazione di aree storico-artistiche).

        1. Ai fini di una classificazione strettamente pertinente alla valutazione storico-artistica del bene culturale considerato, si definisce:

            a) "area urbana storica": una considerevole parte di città la quale manifesti, attraverso le sue strutture consolidate, una continuità di attività urbana, civile, religiosa, sociale ed economica che la connoti come il luogo della memoria, palestra d'ingegno e testimonianza storica della comunità umana ivi insediata;

                b) "porzione urbana storica": quella parte fortemente omogenea della città che rappresenta il nucleo originario insediativo, evidenziando significative stratificazioni successive, caratteristiche di più epoche storiche;

                c) "quartiere storico": quella parte di città, ancora facilmente individuabile nel tessuto urbano, che è stata realizzata in un preciso momento dello sviluppo della città, mantenendo sostanzialmente i propri caratteri originari;

                d) "luogo storico": quella piccola porzione della città o del territorio ove insiste un complesso architettonico di elevato valore culturale che trova la propria connotazione anche nella integrazione con l'ambiente del suo intorno, sia naturale che antropico.

        2. Il sindaco, su specifica indicazione di una apposita commissione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, il presidente della giunta regionale, il soprintendente per i beni culturali e ambientali, nonché il soprintendente per i beni archeologici, sottopone all'approvazione del consiglio comunale la delibera che individua una perimetrazione di "area urbana storica", ovvero di "porzione urbana storica", ovvero di "quartiere storico", ovvero di "luogo storico". Tali parti del territorio comunale, pur senza comportare alcuna indicazione vincolistica, devono essere chiaramente individuate su apposita cartografia comunale e inequivocabilmente reperibili sul campo con specifica segnaletica.


Art. 4.

(Classificazione di singoli edifici, complessi edilizi,
siti e trame caratteristiche).

        1. All'interno delle zone di cui all'articolo 3 si individuano le seguenti classi di edifici o complessi edilizi, siti e trame circoscritte caratteristiche del tessuto edilizio:

                a) edifici o complessi appartenenti all'evo antico, di carattere monumentale con originaria destinazione pubblica;

                b) edifici o complessi appartenenti all'evo antico, di carattere monumentale con originaria destinazione privata;

                c) edifici costituenti tessuto urbano omogeneo appartenente all'evo antico con valore testimoniale di tecniche costruttive e di tipologie del passato remoto;

                d) edifici appartenenti all'evo antico, con valore testimoniale, ormai avulsi dal contesto originario;

                e) edifici o complessi edilizi appartenenti al recente passato, di carattere monumentale con destinazione originaria pubblica;
                f) edifici o complessi edilizi appartenenti al recente passato, di carattere monumentale con destinazione originaria privata;

                g) singoli edifici appartenenti al recente passato privi di particolari valori testimoniali.

                h) siti dismessi, vuoti urbani e discontinuità cruente del tessuto edilizio.


Art. 5.

(Decadenza di normative urbanistiche).

        1. Nelle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, pur rimanendo valida la pianificazione di scala infrastrutturale o settoriale per reti e servizi, decadono:

                a) i vincoli derivanti da generiche zonizzazioni urbanistiche, salvo casi particolari indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, consentendo una valutazione e una sistemazione mirata dei singoli immobili; i parametri di densità fondiaria e territoriale e, in relazione ad immobili in corso di demolizione e ricostruzione, gli indici massimi di edificabilità stabiliti dal piano regolatore generale, sostituiti dalla norma sul mantenimento delle volumetrie esistenti;

                b) le prescrizioni del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, relative agli standards urbanistici nelle zone omogenee di tipo A.

        2. Negli stessi insediamenti di cui al comma 1 sono ammissibili perimetrazioni di aree di superficie complessiva superiore a quella di un semplice comparto:

                a) a supporto delle classificazioni di cui all'articolo 3, finalizzate alla valutazione storico-culturale;

                b) a supporto di procedure amministrative per la concessione di incentivi finanziari per la valorizzazione;
                c) quando siano accompagnate da nuove norme che regolino gli interventi di conservazione e valorizzazione, riducendo il potere discrezionale affidato dalla legislazione attuale all'autorità preposta alla tutela.


Art. 6.

(Regolamentazione dell'attività edilizia).

            1. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità con le quali i comuni si coordineranno con le soprintendenze circa le procedure di valutazione degli interventi.
        2. Per gli immobili, classificati in base agli articoli 3 e 4, si dovranno stabilire, secondo una scala inversamente proporzionale alla loro valenza storico-culturale, il grado di modifica delle destinazioni d'uso strettamente correlato ai corrispondenti interventi, di seguito elencati:

            a) intervento di restauro e conservazione totale, riferito anche ai materiali di finitura e alle suppellettili;

            b) intervento di conservazione tipologica, ove è sempre possibile la sostituzione dei materiali di finitura;

            c) intervento di recupero, di rispetto dell'aspetto e volume dell'edificio;

            d) intervento di recupero, che prevede la conservazione di alcune parti notevoli relative alla tecnica costruttiva e alla storia dell'edificio;

            e) intervento di normale ristrutturazione edilizia;

            f) intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo di demolizione e ricostruzione;

            g) intervento ex novo su siti e aree dismesse, vuoti urbani e discontinuità del tessuto edilizio tradizionale con danno grave all'immagine urbana.

        3. In caso di immobili di pregio nullo o trascurabile si determina il grado piu alto di modifica, affidando alla progettazione di ristrutturazione lo stesso ruolo ad essa assegnato nelle prassi di trasformazione tradizionale caratteristiche della società preindustriale.
        4. La competenza delle soprintendenze sulla progettazione di ristrutturazione degli immobili di cui al comma 3 deve essere limitata ad un parere sull'ambientazione, condizionato alla formula del "silenzio-assenso".


Art. 7.

(Istituzione del titolo di "città d'arte
di interesse nazionale").

        1. Si definisce "città d'arte di interesse nazionale" quella realtà urbana, senza limite di dimensione né di localizzazione geografica, che si è venuta connotando attraverso i secoli come luogo unico, come l'espressione di un elevato ingegno artistico sia nell'impianto urbanistico che nei suoi edifici, sia negli spazi esterni che in quelli interni e interclusi, che ha mantenuto nel corso del tempo un altissimo grado di omogeneità, seppure nella diversità, e che può quindi concretamente testimoniare, in modo per tutti leggibile, le abilità e la cultura artistica delle generazioni passate.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il sindaco, il presidente della giunta regionale, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, può assegnare, con proprio decreto, il titolo di "città d'arte di interesse nazionale" a quelle realtà urbane che a suo giudizio o su sollecitazione di istituzioni e associazioni culturali d'importanza nazionale e internazionale, di personalità universalmente note nel mondo dell'arte e della cultura, posseggano i requisiti di cui al comma 1. Il titolo deve sempre apparire tra le caratteristiche della città che ne è stata insignita.


Art. 8.

(Modifiche normative).

        1. In deroga alle disposizioni di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale:
                a) sono soppresse le limitazioni che restringono all'edilizia residenziale la normativa relativa al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;

                b) sono soppresse le limitazioni di cui all'articolo 31 della stessa legge relative al recupero nei centri storici.


Art. 9.

(Convenzioni tra pubblico e privato).

        1. Ai fini del recupero di edifici storici e di proprietà pubblica, l'ente proprietario può concedere in uso i beni per una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di spettacolo.
        2. La concessione di cui al comma 1 ha durata trentennale e il concessionario ha l'obbligo di provvedere al recupero e alla conservazione del bene, potendo usufruire dei benefìci di legge esistenti in materia di contributi ed ottenere eventuali, ulteriori benefìci da stabilire con specifica convenzione.


Art. 10.

(Regolamento di esecuzione).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali è approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il regolamento di esecuzione della presente legge.



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