XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 678
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi della legge).
1. In considerazione della necessità che nei centri
storici delle città vengano contrastati gli esiti negativi del
regime di tutela passiva, la presente legge si propone il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) dettare alcuni princìpi di una più corretta
logica conservativa, la cui applicazione sia tale da
consentire un sia pur misurato adeguamento delle strutture
insediative ai processi di trasformazione coerenti con il
divenire della città e con il relativo sviluppo
socio-culturale;
b) legare gli interventi impliciti nei princìpi di
cui alla lettera a) ad una esatta valutazione
storico-artistica dei singoli monumenti, edifici, siti o trame
caratteristiche di tessuto edilizio;
c) stimolare una coscienza civica della
conservazione attraverso adeguati riconoscimenti per quelle
città storiche che meglio di altre hanno saputo difendere gli
insediamenti tradizionali dalle alterazioni delle loro
caratteristiche identificative.
Art. 2.
(Princìpi di una corretta logica conservativa dei centri
storici).
1. Non deve ritenersi ammissibile l'immodificabilità
degli edifici in generale, non essendo concepibile, nelle
condizioni di continuità dell'evoluzione urbana,
l'immodificabilità delle destinazioni d'uso; parimenti non
deve ritenersi ammissibile l'intento di conservare l'edificio
contenitore cristallizzando contenuti che rispondono ad
improprie destinazioni d'uso.
2. L'assoluta o relativa intangibilità del "vecchio", sia
esso monumento, edificio, sito o trama edilizia
caratteristica, non deve comportare la negazione per principio
della possibilità dell'inserimento del nuovo accanto al
preesistente, bensì una valutazione critica della valenza
storico-culturale di quest'ultimo.
3. L'applicazione del "restauro conservativo" deve essere
ricondotta alla giusta misura, specie se in luogo di un
recupero ad un riuso aggiornato, non escludendo l'apporto di
ogni ulteriore segno di creatività e arricchimento del tessuto
urbano quale soltanto la proposta progettuale può
connotare.
Art. 3.
(Classificazione di aree storico-artistiche).
1. Ai fini di una classificazione strettamente pertinente
alla valutazione storico-artistica del bene culturale
considerato, si definisce:
a) "area urbana storica": una considerevole parte
di città la quale manifesti, attraverso le sue strutture
consolidate, una continuità di attività urbana, civile,
religiosa, sociale ed economica che la connoti come il luogo
della memoria, palestra d'ingegno e testimonianza storica
della comunità umana ivi insediata;
b) "porzione urbana storica": quella parte
fortemente omogenea della città che rappresenta il nucleo
originario insediativo, evidenziando significative
stratificazioni successive, caratteristiche di più epoche
storiche;
c) "quartiere storico": quella parte di città,
ancora facilmente individuabile nel tessuto urbano, che è
stata realizzata in un preciso momento dello sviluppo della
città, mantenendo sostanzialmente i propri caratteri
originari;
d) "luogo storico": quella piccola porzione della
città o del territorio ove insiste un complesso architettonico
di elevato valore culturale che trova la propria connotazione
anche nella integrazione con l'ambiente del suo intorno, sia
naturale che antropico.
2. Il sindaco, su specifica indicazione di una apposita
commissione, sentito il Ministro per i beni e le attività
culturali, il presidente della giunta regionale, il
soprintendente per i beni culturali e ambientali, nonché il
soprintendente per i beni archeologici, sottopone
all'approvazione del consiglio comunale la delibera che
individua una perimetrazione di "area urbana storica", ovvero
di "porzione urbana storica", ovvero di "quartiere storico",
ovvero di "luogo storico". Tali parti del territorio comunale,
pur senza comportare alcuna indicazione vincolistica, devono
essere chiaramente individuate su apposita cartografia
comunale e inequivocabilmente reperibili sul campo con
specifica segnaletica.
Art. 4.
(Classificazione di singoli edifici, complessi edilizi,
siti e trame caratteristiche).
1. All'interno delle zone di cui all'articolo 3 si
individuano le seguenti classi di edifici o complessi
edilizi, siti e trame circoscritte caratteristiche del tessuto
edilizio:
a) edifici o complessi appartenenti all'evo
antico, di carattere monumentale con originaria destinazione
pubblica;
b) edifici o complessi appartenenti all'evo
antico, di carattere monumentale con originaria destinazione
privata;
c) edifici costituenti tessuto urbano omogeneo
appartenente all'evo antico con valore testimoniale di
tecniche costruttive e di tipologie del passato remoto;
d) edifici appartenenti all'evo antico, con valore
testimoniale, ormai avulsi dal contesto originario;
e) edifici o complessi edilizi appartenenti al
recente passato, di carattere monumentale con destinazione
originaria pubblica;
f) edifici o complessi edilizi appartenenti al
recente passato, di carattere monumentale con destinazione
originaria privata;
g) singoli edifici appartenenti al recente passato
privi di particolari valori testimoniali.
h) siti dismessi, vuoti urbani e discontinuità
cruente del tessuto edilizio.
Art. 5.
(Decadenza di normative urbanistiche).
1. Nelle zone omogenee di tipo A di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, pur
rimanendo valida la pianificazione di scala infrastrutturale o
settoriale per reti e servizi, decadono:
a) i vincoli derivanti da generiche zonizzazioni
urbanistiche, salvo casi particolari indicati dal regolamento
di attuazione della presente legge, consentendo una
valutazione e una sistemazione mirata dei singoli immobili; i
parametri di densità fondiaria e territoriale e, in relazione
ad immobili in corso di demolizione e ricostruzione, gli
indici massimi di edificabilità stabiliti dal piano regolatore
generale, sostituiti dalla norma sul mantenimento delle
volumetrie esistenti;
b) le prescrizioni del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, relative agli standards
urbanistici nelle zone omogenee di tipo A.
2. Negli stessi insediamenti di cui al comma 1 sono
ammissibili perimetrazioni di aree di superficie complessiva
superiore a quella di un semplice comparto:
a) a supporto delle classificazioni di cui
all'articolo 3, finalizzate alla valutazione
storico-culturale;
b) a supporto di procedure amministrative per la
concessione di incentivi finanziari per la valorizzazione;
c) quando siano accompagnate da nuove norme che
regolino gli interventi di conservazione e valorizzazione,
riducendo il potere discrezionale affidato dalla legislazione
attuale all'autorità preposta alla tutela.
Art. 6.
(Regolamentazione dell'attività edilizia).
1. Il regolamento di attuazione della presente legge
stabilisce le modalità con le quali i comuni si coordineranno
con le soprintendenze circa le procedure di valutazione degli
interventi.
2. Per gli immobili, classificati in base agli articoli 3
e 4, si dovranno stabilire, secondo una scala inversamente
proporzionale alla loro valenza storico-culturale, il grado di
modifica delle destinazioni d'uso strettamente correlato ai
corrispondenti interventi, di seguito elencati:
a) intervento di restauro e conservazione totale,
riferito anche ai materiali di finitura e alle
suppellettili;
b) intervento di conservazione tipologica, ove è
sempre possibile la sostituzione dei materiali di finitura;
c) intervento di recupero, di rispetto
dell'aspetto e volume dell'edificio;
d) intervento di recupero, che prevede la
conservazione di alcune parti notevoli relative alla tecnica
costruttiva e alla storia dell'edificio;
e) intervento di normale ristrutturazione
edilizia;
f) intervento di ristrutturazione edilizia
comprensivo di demolizione e ricostruzione;
g) intervento ex novo su siti e aree
dismesse, vuoti urbani e discontinuità del tessuto edilizio
tradizionale con danno grave all'immagine urbana.
3. In caso di immobili di pregio nullo o trascurabile si
determina il grado piu alto di modifica, affidando alla
progettazione di ristrutturazione lo stesso ruolo ad essa
assegnato nelle prassi di trasformazione tradizionale
caratteristiche della società preindustriale.
4. La competenza delle soprintendenze sulla progettazione
di ristrutturazione degli immobili di cui al comma 3 deve
essere limitata ad un parere sull'ambientazione, condizionato
alla formula del "silenzio-assenso".
Art. 7.
(Istituzione del titolo di "città d'arte
di interesse nazionale").
1. Si definisce "città d'arte di interesse nazionale"
quella realtà urbana, senza limite di dimensione né di
localizzazione geografica, che si è venuta connotando
attraverso i secoli come luogo unico, come l'espressione di un
elevato ingegno artistico sia nell'impianto urbanistico che
nei suoi edifici, sia negli spazi esterni che in quelli
interni e interclusi, che ha mantenuto nel corso del tempo un
altissimo grado di omogeneità, seppure nella diversità, e che
può quindi concretamente testimoniare, in modo per tutti
leggibile, le abilità e la cultura artistica delle generazioni
passate.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti
il sindaco, il presidente della giunta regionale, il
soprintendente per i beni ambientali e architettonici e il
soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, può assegnare, con proprio decreto, il titolo di
"città d'arte di interesse nazionale" a quelle realtà urbane
che a suo giudizio o su sollecitazione di istituzioni e
associazioni culturali d'importanza nazionale e
internazionale, di personalità universalmente note nel mondo
dell'arte e della cultura, posseggano i requisiti di cui al
comma 1. Il titolo deve sempre apparire tra le caratteristiche
della città che ne è stata insignita.
Art. 8.
(Modifiche normative).
1. In deroga alle disposizioni di cui al titolo IV della
legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale:
a) sono soppresse le limitazioni che restringono
all'edilizia residenziale la normativa relativa al recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
b) sono soppresse le limitazioni di cui
all'articolo 31 della stessa legge relative al recupero nei
centri storici.
Art. 9.
(Convenzioni tra pubblico e privato).
1. Ai fini del recupero di edifici storici e di proprietà
pubblica, l'ente proprietario può concedere in uso i beni per
una destinazione ricettivo-turistica o culturale o di
spettacolo.
2. La concessione di cui al comma 1 ha durata trentennale
e il concessionario ha l'obbligo di provvedere al recupero e
alla conservazione del bene, potendo usufruire dei benefìci di
legge esistenti in materia di contributi ed ottenere
eventuali, ulteriori benefìci da stabilire con specifica
convenzione.
Art. 10.
(Regolamento di esecuzione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività
culturali è approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il
regolamento di esecuzione della presente legge.