XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 677
Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni novanta si è
chiuso il cerchio che ha relegato in posizione minoritaria e
subalterna il contesto ideologico-culturale che negli oltre
quarant'anni che ci separano dal dopoguerra ha impedito il
regolare svolgersi di quel processo di cambiamento e di
modernizzazione che il nostro Paese doveva portare avanti, nel
segno dell'evoluzione storica dell'Italia postunitaria,
unitamente alle istanze di annullamento del gap storico
e culturale che ancora ci separa dal più ampio processo di
unificazione europea. Peraltro questa chiusura non ha
comportato automaticamente una sufficiente capacità di
individuazione degli elementi innovativi che sono
potenzialmente presenti nell'attuale situazione politica e
culturale.
Si ritiene, infatti, che le ragioni per una nuova e
indubbiamente necessaria legge urbanistica, ragioni che
investono il governo di un territorio, che pur costituendo un
patrimonio storico-culturale di incommensurabile valore, è
stato gestito in maniera vergognosa da responsabili pubblici
e privati, vanno inquadrate in un cambiamento epocale che è
politico oltre che socio-economico e disciplinare. Già oltre
dieci anni fa le caratteristiche del cambiamento
post-industriale venivano discusse dalla nostra stampa
ricollegandosi al pensiero di alcuni tra i maggiori studiosi,
politologi e sociologi contemporanei, soprattutto Toffler, che
individuava quelle caratteristiche nella caduta delle omologhe
corrispondenti caratteristiche della società industriale tra
le quali, sintomatiche dell'urbanesimo, la concentrazione, la
massimizzazione e la centralizzazione.
Fin d'allora la nostra comprensione del cambiamento
socio-economico, che ha avuto le ricadute politiche nazionali
e internazionali che sappiamo, ci ha consentito di modificare
il nostro pensiero nei confronti della forma dello Stato,
assunta non come invariante, ma come soggetta alle necessità
storiche dell'assetto socio-economico e culturale.
Della centralizzazione, ad esempio, le società industriali
hanno fatto l'arte più genuina. Come la Chiesa durante la
società ad economia fondamentalmente agricola era riuscita a
centralizzare il potere e la cultura mondiali, così tutti gli
aspetti sociali, politici e culturali sono stati fortemente
centralizzati nelle società industriali. E ciò al punto che in
quelle particolari società prive, come la nostra, di una forte
tradizione democratica, la struttura organizzativa
socio-economica e la strutturazione piramidale dell'impresa
hanno potuto influire sulla stessa impostazione politica dello
Stato, oltre che sulla sua organizzazione. La centralizzazione
era d'altra parte richiesta dalla stessa complessità delle
strutture, che si esprimeva sia nell'esigenza di dividere le
organizzazioni in funzioni di concetto e in funzioni esecutive
che nell'esigenza di creare strutture di coordinamento dei
mercati e della finanza a livello nazionale e
internazionale.
Oggi non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare misure di
decentramento di alcuni poteri dello Stato; l'immagine
piramidale dell'azienda come dello Stato, alla quale di solito
veniva associata la struttura formale del potere, potrebbe
venire oggi sostituita dall'immagine proposta da Galbraith per
la tecnostruttura, di cerchi concentrici nelle cui fasce si
collocano i membri dell'organizzazione soggetti ad un medesimo
sistema motivazionale. Dall'esterno all'interno le fasce si
differenziano verso il centro in relazione ai sempre più
numerosi motivi riscontrati di identificazione con la
struttura politica e socio-economica rispetto a motivi di
semplice adattamento.
Può essere dunque la motivazione forte
dell'identificazione, accanto a quella dell'adattamento (e
all'opposto dell'alienazione), l'elemento positivo
strutturante della società d'oggi. Con l'adattamento il
singolo subordina le proprie finalità a quelle
dell'organizzazione socio-economica a cui appartiene, mentre
con l'identificazione aderisce a questa organizzazione nella
speranza di influenzarne gli obiettivi perché si conformino
alle sue aspirazioni.
E' chiaro che il valore dell'identificazione comporta
anche una rivalutazione dei valori dell'appartenenza e del
particolare genius loci che ogni territorio continua a
manifestare nella storia del nostro Paese, valore che va
considerato in tutt'uno con un certo grado di
decentramento.
E' infatti possibile constatare come il vecchio sistema
industriale, nel quale tutti i canali di comando erano diretti
verso il centro, sia crollato sotto il proprio peso specie nei
settori industrialmente avanzati, nei servizi, nelle
professioni e in molti enti pubblici. Per le grandi società,
l'unico mezzo per ottenere un'attività coordinata si è
rivelato quello di frazionare l'organizzazione in piccoli, più
autonomi e decentrati centri di profitto.
In Italia sono ormai più di vent'anni che il termine
decentramento è diventato la parola d'ordine degli operatori
economici, fornendo un ulteriore elemento di strutturazione
economica sul territorio mediante il quale centinaia di
aziende medio-piccole hanno determinato una crescita urbana
orientata verso le città di dimensioni intermedie. Sembra
tuttavia che "l'italianità" costituisca l'elemento in
più, la carica vincente che sopperisce alle eterne carenze di
un malgoverno gestito per anni da una classe politica che non
ha saputo interpretarne le straordinarie capacità. E' stato
così che nel nostro Paese si sono consolidati i piccoli
centri, che si sono arricchiti di servizi, hanno visto
aumentare gli scambi e intensificate le relazioni fra diversi
ambiti territoriali, dando luogo ad insediamenti complessi e
diffusi che attorno alle grandi città hanno assunto le
caratteristiche proprie delle aree metropolitane, ma che, nei
casi della nebulosa urbana del nord e della città lineare
adriatica, hanno assunto le caratteristiche di vere e proprie
reti urbane.
A proposito della dorsale adriatica, si può verificare che
la problematica di un più accentuato sviluppo economico di
alcune nostre regioni richiede che venga sviluppata una più
incisiva politica in materia di assetto del territorio e ciò
non solo in considerazione degli schemi direttori delle reti
transeuropee e dei cofinanziamenti della Unione europea, ma
soprattutto della necessità di uno strumento di pianificazione
in termini di reti urbane che sembra meglio adattarsi alla
realtà economico-territoriale italiana.
Ecco allora delineate alcune esigenze diverse e specifiche
che il nuovo quadro politico e socio-economico propone ad una
legge urbanistica coerente con il contesto su cui va ad
incidere.
Nuova urbanistica per una nuova società. L'adeguamento
della vecchia legge urbanistica n. 1150 del 1942 non è
proponibile, l'epoca non è più quella dell'espansione delle
grandi città, ma quella della loro riqualificazione, della
ristrutturazione delle periferie, della tutela ambientale e
della perequazione urbanistica, ma soprattutto della
partecipazione delle categorie economiche alla pianificazione
ad ogni livello territoriale. Peraltro, le vergogne della
deregulation urbanistica della prima Repubblica non
hanno sminuito la credibilità e la necessità dell'urbanistica
quale disciplina territoriale, tanto più in quanto rafforzata
nell'ultimo ventennio da una generale presa di coscienza della
società italiana della questione ambientale, cioè
dell'importanza vitale che lo sviluppo socio-economico assuma
le note caratteristiche di ecosostenibilità e di tutela delle
risorse territoriali. Su questo atteggiamento di razionalità
deve peraltro risultare immanente un'etica dell'uso del
territorio consapevole del legame struggente, profondo e
misterioso che lega l'italiano alla sua terra.
C'è tuttavia una preventiva scelta politica da effettuare
che riguarda la riforma urbanistica in quanto parte integrante
della riforma dello Stato. La nostra proposta di legge è
conseguente al sistema delle autonomie locali configurato dal
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che
ha ripreso le disposizioni della legge n. 142 del 1990. Questa
legge (ora abrogata dal citato testo unico) era stata
favorevolmente accolta dagli urbanisti per varie ragioni, fra
le quali quella che assegnava alla provincia un tipo di
pianificazione quale quella di coordinamento territoriale, già
prevista dalla citata legge n. 1150 del 1942, che non era mai
stata effettuata per l'assenza di un corrispondente ente
locale specificatamente delegato e responsabile.
In realtà la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali
e le aree metropolitane, oltre che essere stata largamente
disattesa, è rimasta bloccata per le note difficoltà politiche
incontrate sia nella formazione delle aree metropolitane che
nell'ostilità delle regioni a delegare poteri di
pianificazione alle province. Le intervenute novità nella
elezione dei sindaci delle città, che hanno certamente
rafforzato il peso dei comuni capoluogo delle aree
metropolitane, sono state accompagnate da un effetto di rinvio
nell'attuazione del capo VI della citata legge n. 142 del 1990
per quanto riguarda la promozione della provincia a città
metropolitana, promozione quasi generalmente contrastata dai
comuni capoluogo con motivazioni non sempre valide.
Questo dell'abrogata legge n. 142 del 1990 è dunque un
discorso che può venire vanificato dalla previsione di una
nuova riforma del sistema delle autonomie locali sulla base di
un progetto allo stesso
tempo presidenzialista e federalista, circostanza che sembra
porre in una posizione d'attesa ogni progetto di nuova legge
urbanistica che voglia specificare le funzioni e i soggetti
istituzionali delegati alla sua attuazione sul territorio.
Da parte della società italiana c'è tuttavia una forte e
rinnovata domanda di qualità urbana e ambientale, una domanda
che l'elezione diretta del sindaco ha reso assai più
recepibile di quanto non fosse possibile in precedenza, quando
le opposizioni erano in grado di bloccare le iniziative
urbanistiche con la possibilità che venissero stravolte
attraverso ambigui patti consociativi.
In favore di una nuova legge c'è da considerare anche la
necessità improcrastinabile di debellare il caos
legislativo esistente nel settore, di delegificare cioè la
congerie infinita di centinaia di leggi fra nazionali e
regionali che prevedono una moltitudine di piani scoordinati
fra loro, differenziati da regione a regione, e affidati
talvolta ad enti privi di legittimazione politica e spesso di
risorse finanziarie. Ci si potrebbe anche limitare ad una
legge di princìpi che chiarisca unicamente le funzioni del
Governo centrale, ma non si può sfuggire alla necessità di
configurare la correttezza del rapporto da instaurare tra
legge nazionale e ruolo della legislazione regionale, la cui
delicatezza può essere più o meno accentuata dalla prospettiva
federalista.
Fino all'avvento di questo Governo, la situazione in sede
nazionale si presentava negativamente sotto due aspetti. Si è
ovviato al primo aspetto, quello della frammentazione delle
competenze in materia di pianificazione territoriale,
ripartite tra tre distinti Dicasteri, ma permane il secondo
aspetto, quello dell'assenza di un quadro di riferimento
sull'assetto territoriale nazionale nella prospettiva
dell'integrazione economica europea.
Per ovviare a quest'assenza e alla esiguità temporale
dell'attuale programmazione a livello nazionale si è
intervenuti nella presente proposta di legge con la
previsione, nel sistema di pianificazione territoriale
nazionale, di un quadro di riferimento territoriale nazionale
quale strumento dinamico e atemporale che registra le
previsioni di opere pubbliche a carattere di
infrastrutturazione territoriale nazionale e internazionale.
Il quadro di riferimento territoriale nazionale dovrebbe
orientare i comportamenti di tutti i soggetti pubblici e
privati, fornire il quadro delle grandi scelte operate dal
Governo centrale, concordate con i governi regionali
interessati, e rappresentare il disegno generale di sintesi
per l'inquadramento dei provvedimenti da assumere in funzione
dello sviluppo ecosostenibile della comunità nazionale.
Ma il ruolo fondamentale dello Stato e delle politiche
nazionali non è soltanto quello di perseguire esigenze di
carattere unitario per il Paese, sia per se stesso che
nell'ambito dell'Unione europea, perché sotto l'aspetto
strettamente funzionale è chiaro che esistono competenze di
scala interregionale che richiedono una precedenza gerarchica
e di coordinamento generale che non si possono non affidare al
Governo centrale.
La legge nazionale non può dunque essere soltanto una
legge di "princìpi", di indirizzo e di coordinamento per la
successiva azione delle regioni, perché queste ultime attuino
i princìpi e li traducano in "regole" in ragione delle
specifiche caratteristiche locali. La legge nazionale deve
anche stabilire i termini entro i quali si deve richiedere
alla regolamentazione regionale di contenersi in un ambito di
coerenza che rappresenti quel minimo comune culturale in grado
di evitare il rischio che si verifichi ancora uno
stravolgimento regolamentare da una regione all'altra.
La pianificazione del territorio deve naturalmente tendere
al recupero dei connotati dell'identità locale, su cui si
fondano le autonomie, ma allo stesso tempo deve porre in atto
strategie dirette alla promozione del processo d'integrazione
delle realtà locali con le realtà esterne. C'è tuttavia da
chiedersi fino a che punto tale direttiva non si scontri
contro i princìpi dell'autonomia regionale e fino a che punto
sia prerogativa del Governo centrale
l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle
norme di leggi nazionali.
I criteri di formulazione del quadro normativo dovrebbero
tra l'altro garantire l'unitarietà del processo di
pianificazione mediante l'integrazione nella pianificazione
territoriale urbanistica della pianificazione paesistica e
ambientale, di difesa del suolo e di tutela dei beni storici e
culturali. Dovrebbero inoltre evitare la formalizzazione
gerarchica della vituperata pianificazione a cascata -
attraverso la quale, ad esempio, un piano comunale non può
modificare le prescrizioni della pianificazione sovraordinata,
provinciale o regionale anche quando ne sussistano valide
ragioni - conferendo flessibilità alla pianificazione del
territorio attraverso una interazione tra i diversi strumenti
pianificatori e programmatori, tale da consentire al processo
di trasformazione territoriale di potersi avviare a qualsiasi
livello, concedendo spazi interpretativi e consentendo che, in
un dato ambito territoriale, uno strumento urbanistico possa
entro certi limiti derogare da quello sovraordinato.
Circa la pianificazione comunale è stata effettuata la
scelta della partecipazione delle categorie al governo del
territorio e alla pianificazione dello stesso. Si tratta di
una scelta politica effettuata in favore di una reale
democraticità della pianificazione fondamentale, che è quella
comunale, una scelta che intanto presuppone quello che sino ad
oggi è stato previsto solo per le regioni, cioè un quadro di
riferimento socio-economico comunale, ma che richiede la
mobilitazione e la partecipazione delle forze vive sul
territorio, che agiscono cioè con motivazioni di
identificazione con il territorio al quale sono legati e del
quale intuiscono le vocazioni, al fine di porre mano ad un
piano regolatore organico, strutturato al di fuori della
solita logica della rendita fondiaria del metro cubo.
Il contributo propositivo e identificativo delle forze
sociali deve avvenire a monte della pianificazione, dove si
individua il momento più opportuno ed efficace per verificare
la cooperazione degli enti pubblici e privati coinvolti
attraverso valutazioni di coerenza e compatibilità con le
normative di settore di difesa del suolo, di mobilità, di
insediamenti produttivi, eccetera. Non si tratta semplicemente
di effettuare un controllo democratico a valle del processo
decisionale di pianificazione né di espedienti di facciata o
di genere propagandistico del tipo "laboratorio di quartiere",
dove note furbizie assemblearistiche si possono esercitare in
favore dell'approvazione di soluzioni urbanistiche
preventivamente decise nelle camere occulte dei partiti,
soluzioni nei confronti delle quali i cittadini possono forse
trovare motivazioni di adattamento ma non certo di
identificazione. Si tratta invece di ricondurre ogni
coinvolgimento pubblico e privato al rispetto dell'imperativo
rappresentato dall'interesse generale e alle sinergie degli
sforzi degli esponenti politici, professionali e
imprenditoriali, tesi alla rinascita non solo economica ma
anche civile e culturale della comunità locale.
Si tratta di liberare le forze sane del Paese, di dare
loro spazio e di evitare che continuino ad essere mortificate,
piuttosto che stimolate, dalla politica.
Non si può concludere senza un accenno alla necessità di
apportare modifiche radicali all'attuale regime dei suoli,
allo scopo di ridefinire il sistema delle rendite di
posizione, di redistribuzione degli effetti che l'intervento
pubblico produce sul valore degli immobili, e di promuovere la
perequazione degli oneri e dei vantaggi tra i proprietari
anche attraverso misure appartenenti all'ambito della
legislazione tributaria, rendendo la fiscalità immobiliare non
punitiva, ma funzionale alle politiche urbanistiche.
Nuova urbanistica per una nuova società, per la rinascita
del nostro Paese.