XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 677
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
FINALITA' E PRINCI'PI INFORMATORI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge stabilisce i princìpi e le modalità
di governo del territorio in funzione dell'esigenza di
salvaguardare il diritto delle generazioni presenti e future a
fruire delle risorse naturali e dei beni ambientali e
storico-culturali, esistenti sul territorio e di adeguare
tempestivamente il processo di pianificazione ai mutamenti del
quadro socio-economico generale. Le attività pubbliche e
private sul territorio sono subordinate al criterio dello
sviluppo sostenibile, con modalità non compromissorie dei beni
e delle risorse predetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la pianificazione del
territorio deve essere diretta, in linea generale:
a) alla promozione di una più elevata qualità
dell'ambiente urbano, produttivo e naturale, tale che implichi
miglioramenti ulteriori delle possibilità di scambio di
persone, merci e informazioni e delle condizioni di
accessibilità ai luoghi strategici e significativi del
territorio;
b) alla promozione del processo d'integrazione
delle realtà locali con le realtà esterne, da porre in atto
parallelamente al recupero dei connotati dell'identità locale
su cui si fondano le autonomie;
c) all'allineamento con gli orientamenti in
materia dell'Unione europea che prevedono, attraverso
procedure di valutazione e accordi di pianificazione,
operazioni di concertazione tra enti pubblici ed enti pubblici
e privati.
3. La presente legge stabilisce i princìpi della
legislazione dello Stato ai fini dell'attuazione dell'articolo
117 della Costituzione, che costituiscono anche norme di
riforma economico-sociale ai fini della potestà legislativa
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, emana atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni in conformità delle
norme della presente legge, entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore.
5. Le norme della presente legge non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
(Criteri e indirizzi di formulazione del quadro
normativo).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali disciplinano il
processo di pianificazione territoriale e ambientale
attraverso un quadro di coerenze tecnico-giuridiche informato
ai criteri e indirizzi stabiliti dalla presente legge.
2. I criteri di formulazione del quadro di cui al comma 1
sono:
a) garantire l'unitarietà del processo di
pianificazione mediante l'integrazione nella pianificazione
territoriale urbanistica della pianificazione paesistica e
ambientale, di tutela dei beni storici e culturali, delle
pianificazioni settoriali sul territorio comunque
disciplinate, delle pianificazioni e dei programmi
complementari o integrativi a livello locale;
b) riconoscere la pianificazione del territorio
come un'attività dinamica che si realizza nella possibilità di
interazione tra i diversi strumenti pianificatori e
programmatori, tale da consentire al processo di
trasformazione territoriale di poter essere avviato a
qualsiasi livello, anche in
assenza del piano sovraordinato e facendo interagire i piani
fra loro;
c) introdurre, nell'ambito della pianificazione
generale dei comuni, singoli o aggregati, la possibilità
sussidiaria di sostituzione, per delega o d'ufficio,
esercitata da parte della provincia o della città
metropolitana, nella pianificazione comunale, mediante il
piano direttore comunale di cui all'articolo 24, per ridurre
l'impegno pianificatorio dei piccoli comuni alla sola
pianificazione operativa e di attuazione mediante il piano
operativo comunale di cui all'articolo 29;
d) conferire flessibilità alla pianificazione,
concedendo spazi interpretativi e consentendo che, in un dato
ambito territoriale, uno strumento possa derogare a quello
sovraordinato, con possibilità controllate di scostamento,
inducendone l'adeguamento;
e) apportare modifiche all'attuale regime dei
suoli, allo scopo di ridefinire il sistema delle rendite di
posizione, di redistribuzione degli effetti che l'intervento
pubblico produce sul valore degli immobili, e di promuovere la
perequazione degli oneri e dei vantaggi tra i proprietari;
f) integrare l'impostazione
urbanistico-ambientalista del modello perequativo, di cui alla
lettera e), con misure appartenenti all'ambito della
legislazione tributaria, rendendo la fiscalità immobiliare
funzionale alle politiche urbanistiche.
3. Gli indirizzi di contenuto operativo a cui si conforma
la presente legge sono:
a) limitare la disciplina della pianificazione,
oltre che alle indicazioni strategiche a lungo termine, ai
seguenti aspetti permanenti dell'attività di
pianificazione:
1) ai soggetti;
2) ai livelli di pianificazione e alle relative
competenze;
3) agli strumenti di pianificazione e di
programmazione;
4) alle procedure essenziali di formazione e di
approvazione degli strumenti;
5) agli istituti di partecipazione delle categorie;
b) raggiungere, nell'ambito delimitato dal comma
2, uno snellimento procedurale delle prassi di formazione,
approvazione e attuazione della pianificazione senza perdita
di efficacia dell'azione di controllo;
c) individuare, nella diversità delle competenze
dei soggetti pianificatori, un'attribuzione dei ruoli che
corrisponda alle effettive responsabilità istituzionali, anche
con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, facilitando la separazione fra scelte politiche
e scelte operative, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
d) individuare i requisiti indispensabili di
qualificazione dei piani:
1) nella massima credibilità, ovvero nella loro
coerenza con i fabbisogni, con la compatibilità con l'ambiente
e con l'habitat;
2) nella conciliabilità con la capacità di spesa;
3) nell'adeguamento alla capacità gestionale dell'ente
pianificatore.
Art. 3.
(Norme generali per la tutela e l'uso
del territorio).
1. Sono risorse essenziali del territorio l'aria, l'acqua,
il suolo, le città e gli insediamenti, i reperti materiali
della cultura, i sistemi economici e produttivi, i sistemi
infrastrutturali e tecnologici puntuali e a rete.
2. Per tutelare le risorse del territorio, lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e delle autonomie stabilite dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, esercitano le funzioni di programmazione,
pianificazione e controllo, assicurando il collegamento e la
coerenza tra politiche territoriali e di settore.
3. Gli atti di pianificazione territoriale e di
programmazione degli interventi si conformano ai princìpi
generali della presente legge.
4. Gli atti di pianificazione territoriale e di
programmazione degli interventi assicurano l'adempimento delle
finalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia
di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone
di particolare interesse ambientale e naturalistico.
5. Le azioni di trasformazione del territorio non possono
comportare il degrado complessivo delle risorse di cui al
comma 1 e, ove possibile, devono eliminare le relative
situazioni di rischio. Nessuna risorsa essenziale può essere
ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento a
ciascun sistema territoriale.
6. L'utilizzazione di aree a fini insediativi e
infrastrutturali è di norma consentita quando non sussistano
alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti.
7. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione
dei tessuti insediativi sono consentiti se esistono o sono
contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la
tutela delle risorse essenziali del territorio. Sono comunque
da garantire:
a) le infrastrutture necessarie per il servizio
idrico integrato;
b) le opere idrauliche e di consolidamento del
suolo che rendono l'insediamento non soggetto a rischi di
esondazione o di frana o almeno indifferente rispetto ai
livelli complessivi di rischio;
c) le opere per lo smaltimento dei rifiuti
solidi;
d) le infrastrutture per la produzione e il
trasporto dell'energia e per la mobilità di merci e di
persone.
Art. 4.
(Indirizzi specifici).
1. Gli atti di pianificazione territoriale e di
programmazione degli interventi si conformano altresì agli
indirizzi di cui al presente articolo.
2. Gli interventi urbanistici, edilizi e di rilevanza
ambientale nei sistemi insediativi, non destinati
prevalentemente ad attività produttive fuori dei centri
abitati, curano congiuntamente:
a) la tutela delle risorse territoriali, storiche
e culturali di rilievo;
b) la valorizzazione degli assetti sociali,
produttivi e ambientali;
c) il superamento delle condizioni di degrado;
d) il riordino e la riqualificazione
funzionali.
3. La pianificazione dei sistemi produttivi non
agricoli:
a) ottimizza il grado di compatibilità tra le
attività economiche e l'ambiente naturale e antropizzato;
b) eleva la funzionalità e l'economia complessiva
in rapporto alla dotazione delle infrastrutture;
c) incentiva l'integrazione funzionale tra
attività produttive complementari ai fini della creazione di
economie esterne;
d) incentiva l'uso e la tutela delle risorse
territoriali, ambientali e culturali ai fini economici e
occupazionali.
4. E' promossa un'articolata integrazione tra
pianificazione territoriale e pianificazione di settore al
fine di garantire, in rapporto alle caratteristiche del
territorio e dei relativi livelli di mobilità, un
diversificato e adeguato livello di infrastrutture.
5. La pianificazione dei sistemi infrastrutturali si
propone, altresì:
a) l'efficace collegamento tra le principali
città, i sistemi metropolitani e la rete nazionale;
b) il contenimento dei costi della mobilità delle
persone e delle merci all'interno dei sistemi metropolitani e
delle aree caratterizzati da forti relazioni;
c) l'attivazione di una adeguata
infrastrutturazione di trasporto nelle aree a bassa densità
insediativa e a basso livello di spostamenti;
d) la riqualificazione degli insediamenti e delle
interrelazioni tra le attività economiche e sociali.
6. Nei sistemi a bassa densità insediativa sono promossi
significativi livelli di congruità tra forme sociali,
economiche e insediative, e sono individuati i sistemi rurali
in funzione della tutela e della promozione delle attività
agricole e di quelle ad esse complementari, anche in funzione
di presidio ambientale.
TITOLO II
SOGGETTI E FUNZIONI
Capo I.
Soggetti attivi.
Art. 5.
(Soggetti attivi del governo del territorio, livelli e
strumenti d'intervento).
1. Il governo del territorio, che si realizza attraverso
la salvaguardia e la tutela ambientale, il recupero, il
riassetto, l'infrastrutturazione e lo sviluppo, si esercita ai
seguenti livelli:
a) nazionale;
b) regionale, con eventuali forme di coordinamento
interregionali attraverso la costituzione di macro-regioni;
c) provinciale e metropolitano, a livello di aree
metropolitane;
d) comunale, con eventuali forme di coordinamento
intercomunale attuate mediante l'unione di comuni.
2. Sono soggetti attivi del governo del territorio:
a) lo Stato;
b) le regioni o le macro-regioni;
c) le province o le città metropolitane;
d) i comuni o le loro aggregazioni.
3. Il governo del territorio si avvale dei seguenti
strumenti:
a) quadri di riferimento territoriale nazionali e
regionali;
b) piani territoriali provinciali e
metropolitani;
c) piani comunali o sovracomunali;
d) piani attuativi e progetti d'intervento;
e) programmi settoriali di attuazione.
Capo II.
Soggetti, funzioni e attività
a livello nazionale.
Art. 6.
(Funzioni dei soggetti centrali).
1. Le funzioni del governo centrale in materia urbanistica
sono rivolte al riequilibrio socio-economico e territoriale in
ambito nazionale e alla integrazione della tutela e
valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche,
ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse
agli
indirizzi di governo in relazione alla pianificazione
urbanistica territoriale in ambito nazionale, ai sensi
dell'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla verifica della
compatibilità tra le pianificazioni territoriali a livello
regionale e la pianificazione a livello centrale nazionale,
oltre che nell'ambito delle competenze in materia di:
a) bacini idrografici di rilievo nazionale e
adempimenti previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) parchi, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394;
c) attività di tutela dell'ambiente marino
previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979;
d) attività surrogatorie del Ministero per i beni
e le attività culturali relative alle inadempienze delle
regioni in materia di pianificazione ambientale ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431;
e) uso razionale dell'energia; funzioni di
indirizzo e coordinamento nelle materie di viabilità e
trasporti; protezione della flora e della fauna; caccia e
pesca; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque
e delle emissioni atmosferiche e sonore, nell'ambito delle
funzioni di indirizzo e coordinamento riservate allo Stato.
Art. 7.
(Sistema di pianificazione
territoriale nazionale).
1. Il sistema di pianificazione territoriale nazionale
è costituito:
a) dal quadro di riferimento territoriale
nazionale, che è strumento atemporale che registra le
previsioni di opere pubbliche a carattere di
infrastrutturazione territoriale nazionale e internazionale.
Il quadro di riferimento territoriale nazionale orienta i
comportamenti di tutti i soggetti pubblici e privati, fornisce
un quadro delle grandi scelte operate dal Governo centrale,
concordate con i governi regionali interessati e rappresenta
il disegno generale di sintesi per l'inquadramento dei
provvedimenti da assumere in funzione dello sviluppo
ecosostenibile della comunità nazionale e comprensivo delle
previsioni relative:
1) alle indicazioni sul territorio del piano nazionale
per lo sviluppo sostenibile, vigente in attuazione di accordi
stabiliti in sede internazionale, al fine di orientare le
strategie ambientali essenziali;
2) alle attività di pianificazione e di programmazione
finalizzate alla difesa del suolo ed al risanamento delle
acque;
b) dal programma di coordinamento nazionale degli
interventi sul territorio, che procede in attuazione delle
indicazioni del quadro di riferimento territoriale
nazionale.
2. Il programma di coordinamento nazionale degli
interventi sul territorio è correlato alla programmazione
economica degli investimenti pubblici per progetti concernenti
il territorio, che deve essere basata sull'interazione tra
organismi centrali, regionali e locali responsabili della
preparazione e dell'attuazione dei programmi e progetti di
settore.
Art. 8.
(Formazione e approvazione degli strumenti di
pianificazione nazionale).
1. Nel quadro di riferimento territoriale nazionale si
confrontano le previsioni di macrointerventi sul territorio
dei servizi e delle aziende statali ai fini della
razionalizzazione dell'intervento pubblico a livello centrale
e periferico. In questa prospettiva di pianificazione le
componenti dell'amministrazione statale hanno l'obbligo di
segnalare i propri programmi d'intervento alle istituzioni
decentrate regionali,
provinciali e comunali e di recepirne le eventuali proposte
di modifica.
2. Il quadro di riferimento territoriale nazionale è
redatto, aggiornato e gestito dalla Direzione generale del
coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici
che si avvale del sistema informativo territoriale di cui
all'articolo 9 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale organo consultivo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, approva, con
proprio decreto, il quadro di riferimento territoriale
nazionale.
4. Il programma di coordinamento territoriale nazionale
degli interventi è concordato e definito mediante
consultazioni, conferenze di servizi e protocolli d'intesa tra
i servizi statali a livello centrale e gli enti territoriali
interessati, ed approvato con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica; esso è
vincolante per i programmi, i piani ed i progetti d'intervento
sottordinati.
Art. 9.
(Centro nazionale delle informazioni sul territorio -
Sistema informativo territoriale).
1. E' istituito, presso la Direzione generale del
coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici,
il Centro nazionale di promozione, raccolta e interpretazione
delle informazioni relative al territorio, di seguito
denominato "Centro nazionale", in collegamento con il sistema
informativo unico di cui al comma 9, lettera e),
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e quale
supporto al Governo per la pubblicazione annuale di un
documento ufficiale sullo stato del territorio e
dell'ambiente.
2. Le regioni, nelle quali viene istituito un centro
regionale delle informazioni territoriali, ai sensi
dell'articolo 14, trasmettono al Centro nazionale tutte le
informazioni necessarie; quelle selezionate
come indispensabili sono raccolte e classificate con criterio
uniforme da tutte le regioni, che garantiscono la periodicità
dell'aggiornamento.
3. Il Sistema informativo territoriale costituisce il
riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli
atti di governo del territorio e per la verifica dei loro
effetti.
4. Il Centro nazionale è diretto da un dirigente tecnico
ed ha i seguenti compiti:
a) l'organizzazione delle conoscenze necessarie al
governo del territorio, articolata nelle fasi
dell'individuazione e della raccolta dei dati riferiti alle
risorse territoriali, della loro integrazione con i dati
statistici generali, della georeferenziazione, della
certificazione e finalizzazione, della relativa produzione
cartografica, della diffusione, conservazione e
aggiornamento;
b) la definizione, in modo univoco per tutti i
livelli operativi della documentazione informativa a sostegno
dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi
soggetti e nei diversi settori;
c) la registrazione degli effetti indotti
dall'applicazione delle normative e dalle azioni di
trasformazione del territorio.
5. Il Centro nazionale è accessibile a tutti i cittadini e
vi possono confluire, previa deliberazione da parte del
dirigente responsabile, informazioni provenienti da enti
pubblici e dalla comunità scientifica.
6. Nelle forme e con modalità previste dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è individuata la dotazione
organica del Centro nazionale.
Capo III.
Regioni.
Art. 10.
(Finalità e contenuti della
pianificazione territoriale regionale).
1. Le regioni, in conformità ai criteri ed agli indirizzi
stabiliti dalla presente legge,
definiscono gli obiettivi e le procedure per la disciplina
dei piani e degli interventi sul territorio, la città e
l'ambiente.
2. Le regioni redigono e aggiornano annualmente il quadro
di riferimento territoriale regionale, strumento obbligatorio
con caratteristiche di atto, selettivo e limitato nel tempo,
delle scelte regionali che fanno seguito alle politiche
territoriali. Il quadro di riferimento territoriale regionale
stabilisce gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi
territoriali, coordinando e indirizzando la programmazione e
la pianificazione degli enti locali.
3. Il quadro di riferimento territoriale regionale trae
origine dal programma regionale di sviluppo o, in assenza, del
complesso dei singoli atti di programmazione e contiene il
quadro conoscitivo delle dinamiche di trasformazione del
territorio. Definisce gli obiettivi generali del governo del
territorio in rapporto agli obiettivi di sviluppo, gli ambiti
territoriali entro i quali realizzare tali obiettivi, nonché
gli orientamenti per il coordinamento delle politiche
territoriali e di settore relativamente all'uso delle risorse
del territorio.
4. La disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere statali, stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, viene
estesa ai procedimenti di localizzazione d'uso
urbanistico-ambientale d'interesse statale.
Art. 11.
(Formazione del quadro di
riferimento territoriale regionale).
1. Il quadro di riferimento territoriale regionale
configura la sede per l'incontro e l'accordo di tutte le
istituzioni pubbliche per quanto riguarda le grandi scelte
regionali e nazionali nel territorio della regione. La
formazione e l'aggiornamento dello strumento regionale fanno
obbligo alle rappresentanze dei grandi servizi statali,
delle Ferrovie dello Stato Spa, dell'Ente nazionale per le
strade, delle autorità di bacino, delle soprintendenze, delle
province, delle città metropolitane e dei comuni direttamente
coinvolti, di concordare le scelte fondamentali in tempi
ragionevoli, mediante consultazioni, conferenze di servizi e
protocolli d'intesa e di impegnarsi per la loro realizzazione,
qualora non siano già contenute nel quadro di riferimento
territoriale nazionale.
2. La convergenza collegiale delle indicazioni degli
strumenti settoriali nel quadro di riferimento territoriale
regionale costituisce il necessario supporto interdisciplinare
da cui derivare meccanismi di autorizzazione e controllo
parimenti collegiali, tali da garantire ad ogni livello
unicità, rapidità e snellezza gestionali.
Art. 12.
(Caratteristiche del quadro di
riferimento territoriale regionale).
1. Il quadro di riferimento territoriale regionale è
strumento finalizzato ad indirizzare e dirigere la
pianificazione sottordinata, e, salvo casi particolari
previsti in sede di legge urbanistica regionale, non formula
previsioni dettagliate di immediata esecuzione nei vari
settori d'intervento e non vincola direttamente le proprietà
pubbliche o private.
2. Il quadro di riferimento territoriale regionale tiene
conto delle indicazioni derivanti:
a) dal quadro di riferimento territoriale
nazionale;
b) dai criteri e indirizzi di cui alla presente
legge;
c) dalla pianificazione paesistico-ambientale e di
tutela delle risorse stabilita dal testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
d) dai piani di difesa del suolo, di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
e) dai piani sui parchi, di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
f) da ogni altra normativa di indirizzo cui
corrispondono strumenti settoriali programmatici.
3. Il quadro di riferimento territoriale regionale
contiene:
a) previsioni di carattere generale sull'uso e la
tutela delle risorse del territorio regionale, mediante:
1) la individuazione dei sistemi urbani in base ai
caratteri ambientali, economici, sociali e culturali;
2) l'articolazione dei sistemi di cui al numero 1) in
subsistemi;
3) la definizione, per ciascuno dei sistemi e dei
subsistemi di cui ai numeri 1) e 2), della strategia di
utilizzazione delle risorse, con riferimento ai caratteri
economico-territoriali, alla dotazione infrastrutturale e alla
interdipendenza con gli altri sistemi urbani;
b) previsioni concernenti ambiti territoriali in
funzione della localizzazione di:
1) aeroporti;
2) porti;
3) interporti;
4) autostrade e itinerari stradali d'interesse
regionale;
5) ferrovie e impianti ferroviari d'interesse
regionale;
6) sedi universitarie;
7) sedi ospedaliere;
8) parchi regionali;
9) impianti tecnologici di interesse regionale;
10) altri interventi sul territorio di interesse
unitario, in conformità dalla legge regionale.
4. L'espressione cartografica del quadro di riferimento
territoriale regionale è di semplice registrazione di
previsioni la cui realizzazione richiede successivi strumenti
collocati ai diversi livelli della pianificazione
territoriale, a condizione che non consistano in progetti
attuativi redatti a cura delle istituzioni competenti.
5. La definizione di un quadro di riferimento territoriale
regionale, costituito ai sensi del presente articolo, può
generare effetti interattivi con la pianificazione ascendente,
discendente e di pari livello, e comporta, se necessario,
l'adeguamento del quadro di riferimento territoriale nazionale
e, per suo tramite, quello dei corrispondenti quadri di
riferimento territoriali regionali delle regioni finitime
coinvolte.
6. Le indicazioni dello strumento regionale sono
vincolanti per le amministrazioni pubbliche in generale, e per
le province e i comuni in particolare, che devono attuarle con
i rispettivi strumenti di pianificazione.
7. In relazione all'uso di aree demaniali ubicate in zone
di tutela paesistica, sono vietati nuovi concessioni e rinnovi
di quelle esistenti nei casi in cui i manufatti presenti nelle
aree stesse, o in esse progettati, non rispondano ai requisiti
richiesti dai piani paesistici regionali o in assenza dei
piani stessi, salvo un impegno biennale di adeguamento da
parte dei concessionari che, ove non venga rispettato,
comporta l'automatica decadenza della concessione.
8. La regolarità paesistica ed edilizia delle costruzioni
edificate o da edificare nelle aree demaniali di cui al comma
7, deve essere certificata dal comune presso il cui territorio
l'area demaniale è ubicata.
Art. 13.
(Attuazione ed effetti del quadro
di riferimento territoriale regionale).
1. Il quadro di riferimento territoriale regionale si
attua attraverso:
a) i piani regionali di settore regionale, che
riguardano aspetti specifici del
processo di programmazione al fine di evitare la
sovrapposizione non coordinata di iniziative pianificatorie
diverse. Nell'ambito del quadro di riferimento territoriale
regionale i piani settoriali sono promossi, concordati e
definiti dalla regione mediante consultazioni tra i servizi e
gli enti territoriali interessati;
b) i progetti d'intervento regionali,
caratterizzati da una realizzazione a breve termine e messi a
punto dal soggetto pubblico promotore, il quale li sviluppa
sino al progetto esecutivo e ne garantisce l'attuazione.
2. All'atto della loro approvazione, i piani settoriali
diventano vincolanti per la pianificazione degli enti
sottordinati, fatti salvi gli adattamenti di scala.
3. All'atto della loro approvazione i progetti
d'intervento esecutivi approvati:
a) diventano vincolanti per i servizi statali e
regionali;
b) devono essere obbligatoriamente recepiti nei
programmi, nei piani e nei progetti a scala minore;
c) sono vincolanti per le proprietà private
interessate.
4. I progetti d'intervento decadono quando non siano stati
avviati a realizzazione entro tre anni.
5. I piani settoriali devono essere accompagnati da:
a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e
la tutela delle risorse del territorio regionale;
b) prescrizioni concernenti i criteri e gli ambiti
territoriali in funzione delle localizzazioni di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b).
Art. 14.
(Istituzione del centro regionale
delle informazioni territoriali).
1. E' disposta l'istituzione del centro regionale delle
informazioni territoriali
per le regioni, quale corrispondente regionale del Sistema
informativo territoriale istituito in sede nazionale.
2. Le informazioni indispensabili alla conoscenza del
territorio sono raccolte in tutte le regioni ed inviate al
Centro nazionale, con aggiornamento periodico, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.
Art. 15.
(Accordi di programma).
1. Nell'ambito di una rilegittimazione del ruolo e del
prestigio della pubblica amministrazione che garantisca una
organica consapevolezza delle scelte operate sul territorio e
al fine di realizzare gli interventi sul territorio, previsti
o da prevedere dalla programmazione nazionale, regionale e
provinciale, l'ente territorialmente competente promuove la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
2. L'accordo di cui al comma 1:
a) elenca le scelte da effettuare e gli interventi
e le opere da realizzare;
b) individua i soggetti pubblici competenti a
decidere in merito agli interventi e alle opere, nonché il
responsabile del procedimento competente a realizzarli;
c) indica i termini di attuazione, le fonti di
disponibilità e di provvista finanziaria;
d) specifica strumenti, tempi e modalità per la
verifica dello stato dei progetti d'investimento in relazione
alla loro attuazione.
3. L'accordo raggiunto ai sensi del comma 1 comporta
l'obbligo dei soggetti in esso indicati di darvi esecuzione
nei tempi e con le modalità ivi stabiliti.
4. Si applicano altresì le disposizioni sulle conferenze
di servizi previste dall'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 16.
(Unificazione dei controlli e delle decisioni).
1. La legge regionale, allo scopo di ridurre drasticamente
tempi e aleatorietà delle decisioni che coinvolgono i privati,
riforma le procedure urbanistico-edilizie ponendo in
essere:
a) un meccanismo di collegialità in tutti i
sistemi di autorizzazione pubblica che comportano:
1) l'unificazione dei controlli su quanto riguarda
l'urbanistica, l'ambiente, l'inquinamento e la difesa del
suolo;
2) l'unificazione dei controlli e dei responsi a
posteriori sull'esito degli interventi;
b) l'equiparazione del concordamento unificato di
decisioni e controlli sia quando ad una scelta concorrono
diversi livelli istituzionali, sia quando vi concorrono
diversi enti competenti per materia.
2. In termini di conoscenza delle informazioni relative
alle autorizzazioni e ai controlli di cui al comma 1, le
istituzioni pubbliche, a livello nazionale e locale,
organizzano il proprio intervento per una loro gestione
comune.
Capo IV.
Provincia e città metropolitana.
Art. 17.
(Finalità e contenuti della pianificazione territoriale
della provincia o della città metropolitana).
1. Al riferimento istituzionale di provincia o città
metropolitana fa riscontro l'inquadramento ed il coordinamento
degli
elementi e delle problematiche territoriali della provincia o
dell'area metropolitana che trovano attuazione nello strumento
urbanistico obbligatorio del piano territoriale di
coordinamento provinciale o, rispettivamente, del piano
territoriale di coordinamento della città od area
metropolitana.
2. I piani di cui al comma 1 coordinano e armonizzano gli
aspetti della tutela ambientale ed ecologica e quelli dello
sviluppo, determinando gli indirizzi generali di assetto del
territorio; sono predisposti dalla provincia o dalla città
metropolitana, con l'eventuale concorso delle comunità
montane, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di
aggregazioni di comuni costituite a fini di pianificazione
comunale.
3. I contenuti dei piani di cui al comma 1, che
costituiscono strumenti urbanistici obbligatori, sono
individuati:
a) nelle invarianti territoriali del sistema
ambientale, vincoli permanenti e direttamente cogenti, in
attuazione del testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, 18 maggio 1989, n. 183, e 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, e, in generale,
degli indirizzi forniti dallo strumento regionale;
b) nelle scelte strutturali, programmatiche e
selettive del piano in relazione al sistema degli insediamenti
residenziali, industriali e terziari, e dei servizi,
attrezzature puntuali, infrastrutture a rete e verde pubblico;
queste previsioni di medio periodo sono rese operative con
successivi strumenti attuativi, che possono intervenire sia
con livelli sottordinati di pianificazione comunale
direttamente cogenti, sia con progetti esecutivi redatti a
cura delle istituzioni o dei soggetti promotori competenti.
4. Le strategie e le indicazioni, ovvero gli indirizzi,
direttive, prescrizioni e vincoli, per la pianificazione del
territorio provinciale, possono essere anche articolati per
subaree, cioè per gruppi di comuni, ancorché non costituiti in
unione di
comuni, in relazione alla prevalente vocazione di ciascuna,
distintamente per i settori ambientale, ecologico, insediativo
ed infrastrutturale.
5. Il piano territoriale di coordinamento provinciale
detta i criteri e le indicazioni, ovvero gli indirizzi,
direttive, parametri, prescrizioni e vincoli, per la redazione
e il coordinamento dei piani direttori comunali di cui
all'articolo 24.
Art. 18.
(Formazione del piano territoriale di coordinamento
provinciale o dell'area metropolitana).
1. La formazione e l'aggiornamento del piano territoriale
di coordinamento provinciale del piano territoriale di
coordinamento della città metropolitana, in analogia con il
corrispondente strumento regionale, è la sede d'incontro sia
delle presenze pubbliche nella loro totalità, in particolare
dei comuni, sia per la consultazione degli interessi privati,
per quanto attiene alle politiche e alle scelte del territorio
provinciale. La partecipazione doverosa e attiva, nella
formazione dei piani, alle scelte strutturali e alle decisioni
di tutte le istituzioni pubbliche operanti sul territorio,
vincola alle scelte stesse le istituzioni interessate che
devono essere identificate nei piani stessi.
2. Nel caso di piccoli comuni, singoli o aggregati, il
piano territoriale di coordinamento provinciale, su delega
degli stessi comuni o per precisa e motivata scelta della
provincia, può dettagliare le proprie previsioni sino al
livello del piano direttore comunale di cui all'articolo 24,
sostituendolo totalmente, limitatamente agli ambiti
interessati, in relazione ai quali la provincia ne segue le
procedure e ne esplica gli effetti, restando impregiudicato
l'esercizio del potere comunale nelle fasi successive del
processo di pianificazione comunale, ovvero il piano operativo
comunale e i progetti d'intervento attuativi.
3. La regione o, per delega, la provincia o la città
metropolitana, favorisce o dispone
sia l'aggregazione di comuni contermini, in relazione alla
loro prevalente vocazione od alle specifiche esigenze
ambientali, ecologiche, insediative ed infrastrutturali, sia
le fusioni di comuni confinanti, quando lo reputi necessario
od opportuno per una più razionale ed efficace attività di
pianificazione del loro livello.
4. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può
formulare previsioni dettagliate nei settori di competenza e
di rilievo sovracomunale e può renderle prevalenti sulle
previsioni dei piani sottordinati e vincolanti nei confronti
dei privati.
5. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la pianificazione territoriale dell'area metropolitana
rientra nelle funzioni della città metropolitana. Il relativo
piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana è
assimilabile al piano territoriale di coordinamento
provinciale per i contenuti, le finalità e le caratteristiche,
ma si sostituisce ai piani direttori comunali per le
previsioni di area vasta a scala intercomunale e, comunque,
quando ne sussistano le motivazioni, per ambiti estesi del
territorio metropolitano, specie se vi siano presenti comuni
nati dalla disaggregazione del vecchio capoluogo.
6. Quando, per un dato ambito territoriale, il piano
territoriale di coordinamento della città metropolitana assume
la natura e gli effetti di piano direttore comunale, esso ne
segue le procedure di formazione e di approvazione, ne assume
i contenuti e lo stesso grado di risoluzione dei dettagli,
esplicandone gli effetti.
Art. 19.
(Approvazione, durata ed effetti dei piani territoriali di
coordinamento provinciale o della città metropolitana).
1. L'approvazione dei piani territoriali provinciali o
della città metropolitana è di competenza regionale. Le
istruttorie di
valutazione sono svolte da appositi organi tecnici del
consiglio regionale, al quale spetta la sanzione definitiva
dell'intero processo pianificatorio.
2. I piani di cui al comma 1 sono strumenti a validità
temporalmente limitata; ogni nuova amministrazione provinciale
o della città metropolitana può decidere di modificarli,
rielaborandoli e sottoponendoli a nuova deliberazione. La
ridefinizione o la modifica di un piano sono effettuate di
intesa con la regione, che l'approva, e con le altre
istituzioni interessate, che la recepiscono.
3. Con l'approvazione, la ridefinizione o la modifica dei
piani ai sensi del comma 2 si possono produrre effetti
ascendenti e traslativi, comportando eventuali aggiornamenti
del quadro di riferimento territoriale regionale e adeguamenti
dei piani alla stessa scala delle province confinanti, se
coinvolte.
4. A fine mandato da parte dell'amministrazione
provinciale, le politiche e gli strumenti di piano, generale e
settoriali, sono oggetto di un bilancio urbanistico-ambientale
consuntivo obbligatorio.
Art. 20.
(Attuazione dei piani territoriali di coordinamento
provinciale o della città metropolitana).
1. A livello della pianificazione territoriale
provinciale, le scelte regionali sono attuate attraverso
appositi piani settoriali provinciali che fanno parte
integrante dello strumento generale nel cui ambito se ne
verifica la congruenza e la compatibilità con le scelte
provinciali.
2. I piani territoriali di coordinamento provinciale o
della città metropolitana si attuano mediante:
a) piani settoriali che concernono aspetti
specifici del processo di pianificazione, quali viabilità,
trasporti, parchi, aree protette, cave, smaltimento dei
rifiuti solidi, sviluppo agricolo, e simili, il quale mantiene
un carattere unitario per evitare la sovrapposizione non
coordinata di iniziative
promosse da diversi soggetti, ai sensi di leggi diverse;
b) progetti d'intervento provinciali, che sono
redatti dall'ente pubblico promotore in analogia con gli
strumenti regionali consimili, sviluppandoli fino alla fase
esecutiva e garantendone l'attuazione.
3. I piani settoriali sono definiti mediante
consultazioni, conferenze di servizi e protocolli di intesa
tra i servizi e gli enti territoriali interessati e, all'atto
dell'approvazione, diventano vincolanti per i piani
sottoordinati, fatti salvi gli adattamenti di scala e gli
adeguamenti allo stato di fatto.
4. Sono assimilati ai piani settoriali, seguendone le
procedure di formazione e di approvazione, i piani di
bonifica, di assestamento forestale e simili.
5. I progetti d'intervento provinciali approvati:
a) sono vincolanti per i servizi statali e
regionali, e per le proprietà private coinvolte;
b) sono obbligatoriamente recepiti nei piani
comunali e nei progetti a scala inferiore.
6. I progetti d'intervento provinciali decadono quando non
siano stati avviati a realizzazione entro tre anni, ovvero
cinque anni in presenza di valide motivazioni tecniche, dalla
data della loro approvazione; il mero avvio deve essere
disciplinato, affinché non si tramuti in un espediente
dilatorio, con lo stabilire un termine certo di attuazione e
con il richiedere garanzie fidejussorie o assicurative.
7. L'attuazione dei piani territoriali di coordinamento
provinciali o della città metropolitana è assistita da un
programma pluriennale di attuazione redatto dall'ente
pianificatore, ossia la provincia o la città metropolitana,
coincidente con il mandato amministrativo e collegato ai
bilanci ad esso relativi; tale programma fa parte integrante e
sostanziale dello strumento e ne segue i passaggi.
8. Le previsioni dei piani ambientali di settore,
paesistici, di bacino, di bonifica, di
assestamento forestale e simili, prevalgono su quelle
urbanistiche, ma vanno riportate nell'ambito della
pianificazione urbanistica territoriale e comunale, che deve
affiancarle con indirizzi, direttive, parametri, prescrizioni
e vincoli.
9. Ai piani di settore restano le competenze vigenti circa
la progettazione e l'esecuzione delle opere di pertinenza.
Capo V
Comuni e loro aggregazioni
Sezione I
Pianificazione comunale.
Art. 21.
(Obiettivi e caratteristiche di base della pianificazione
comunale ed intercomunale).
1. La pianificazione comunale ed intercomunale ha i
seguenti obiettivi:
a) recepire e tradurre sul territorio di
pertinenza le indicazioni di assetto territoriale contenute
nei piani territoriali di coordinamento provinciale o della
città metropolitana;
b) individuare le linee essenziali dell'assetto e
dello sviluppo del territorio di pertinenza e degli abitati in
esso compresi, con attenzione alle qualità ambientali, alla
domanda insediativa della popolazione e delle attività
produttive, ed al miglioramento dei servizi;
c) indicare i meccanismi di tutela e di
trasformazione del territorio in rapporto alla strategia
adottata;
d) indicare gli strumenti operativi per tradurre
in progetti d'intervento le previsioni di assetto e di
sviluppo.
2. La pianificazione comunale o intercomunale deve essere
caratterizzata:
a) dalla flessibilità, ovvero dell'agevole
approntamento dello strumento di
pianificazione in corrispondenza della necessità di un rapido
adeguamento alla dinamica delle trasformazioni territoriali
non ostacolato in termini giuridici dall'apposizione di
vincoli sulla proprietà del suolo;
b) dalla operatività, ovvero dell'agevole
attuazione con interventi parziali, funzionali alle politiche
amministrative di breve periodo, degli indirizzi previsti.
Art. 22.
(Potere d'iniziativa dei comuni).
1. La pianificazione comunale, con la eccezione di cui al
comma 1 dell'articolo 26 della presente legge, compete ai
comuni e alle loro unioni ai sensi dell'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
secondo i criteri che seguono:
a) la provincia o la città metropolitana, e
all'occorrenza la regione, collaborano con i comuni e con le
unioni di comuni nell'impostazione dei rispettivi strumenti di
pianificazione, con competenza della provincia o della città
metropolitana alla loro approvazione, quando sia prevista, e
al controllo dell'attività pianificatoria degli enti e della
gestione dei piani;
b) l'aggregazione tra comuni contigui avviene ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, promossa dai comuni coinvolti, o disposta
nell'interesse generale dall'ente sovraordinato cui spetta il
giudizio di congruità dei seguenti parametri di
aggregazione:
1) numero di comuni;
2) estensione territoriale complessiva;
3) ampiezza demografica;
4) omogeneità o complementarità socio-economica;
5) obiettivi di sviluppo;
6) esigenze d'infrastrutturazione;
7) esigenze di coordinamento.
2. La legge urbanistica regionale detta la disciplina
attuativa delle aggregazioni e delle fusioni tra comuni; fissa
inoltre il termine entro cui i comuni ancora privi di
strumento urbanistico devono dotarsene e definisce i
provvedimenti da assumere in caso d'inadempienza, con il
blocco di nuovi interventi edilizi e urbanistici o con
l'esercizio del potere sostitutivo con delega alla formazione
del piano direttore comunale o della città metropolitana.
Art. 23.
(Strumentazione urbanistica comunale).
1. La strumentazione comunale o intercomunale è
strutturata ai sensi del presente articolo, con l'obiettivo di
superare gli aspetti incostituzionali che ostacolano
l'operatività della pianificazione comunale; essa si articola
nei seguenti strumenti, tra di loro coordinati e
interattivi:
a) il piano direttore comunale o intercomunale, a
carattere di pianificazione d'impostazione generale;
b) il piano operativo comunale, a carattere di
attuazione pluriennale, collegato alla politica urbanistica e
ambientale locale e riferito all'ambito dell'intero mandato
elettorale del sindaco;
c) il progetto d'intervento comunale,
circoscritto, autonomo e a carattere d'emergenza.
2. In particolare la trasformazione del territorio urbano
può avvenire attraverso:
a) il comparto edificatorio, per la crescita
ordinaria;
b) i programmi complessi pubblici e privati, per
le trasformazioni che incidono su aree e comparti che
richiedono una riqualificazione del tessuto urbano.
Art. 24.
(Piano direttore comunale).
1. Il piano comunale, a carattere d'impostazione generale,
o piano direttore comunale, strumento urbanistico obbligatorio
per i comuni indicati dal piano territoriale provinciale,
definisce le scelte fondamentali previste sul territorio per
il medio periodo, conferma o propone modifiche alle scelte
strutturali presenti nel piano territoriale provinciale e
aggiunge contenuti di livello comunale riferiti all'intero
sistema infrastrutturale, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) attuazione del piano territoriale provinciale
nell'ambito del sistema ambientale; prescrizioni di
salvaguardia del paesaggio e di tutela dell'ambiente naturale
e antropico, nonché di difesa idrogeologica e delle aree a
rischio e di tutela dell'impianto storico dell'organizzazione
territoriale; formulazione di direttive per il recupero e la
conservazione del patrimonio storico-artistico;
b) delimitazione e definizione tipologica e
funzionale degli insediamenti consolidati e da completare;
direttive per la rigenerazione fisiologica del tessuto urbano
e territoriale; direttrici di espansione relative al sistema
degli insediamenti, residenziali, commerciali e produttivi;
c) sistema principale del verde; viabilità
primaria; linee d'intervento per la mobilità e i trasporti;
smaltimento dei rifiuti; sistema delle attrezzature e dei
servizi principali d'interesse comunale e sovracomunale;
d) dimensionamento di massima del piano; princìpi
informatori delle norme tecniche di attuazione ovvero
parametri essenziali, indirizzi, direttive, prescrizioni e
vincoli, per la redazione ed il coordinamento dei successivi
piani operativi cui spettano le scelte contingenti, di
rilevanza limitata e locale; indicazioni su meccanismi e
procedure attuative particolari; programmazione
indicativa con priorità e scaglionamento temporale degli
interventi.
2. La definizione cartografica delle previsioni del piano
direttore comunale deve essere idonea ad individuare
correttamente le scelte strategiche del piano, ed in grado di
fornire:
a) indicazioni circa l'uso, il riuso o la
sostituzione degli immobili, articolate eventualmente per
subaree omogenee, quali centri storici e nuclei di antica
formazione, settori o quartieri urbani e loro parti, frazioni
e insediamenti sparsi ed aree industriali dismesse, in
relazione alla prevalente vocazione e destinazione urbanistica
di ciascuna, distintamente per funzioni abitativa, produttiva
ed infrastrutturale;
b) indicazioni urbanistiche di dettaglio relative
ad interventi e proposte per i quali siano disponibili le
necessarie conoscenze ed informazioni, nel caso in cui sia il
grado di definizione degli elaborati che la cogenza, ovvero il
grado di vincolo, sono analoghi a quelli del piano operativo
comunale.
3. In sede di norme tecniche di attuazione, il piano
direttore comunale specifica quali indicazioni debbano
ritenersi prescrittive, ovvero vincolanti, anche per le
proprietà private, e quali solo orientative.
Art. 25.
(Caratteristiche del
piano direttore comunale).
1. Il piano direttore comunale è uno strumento di
pianificazione generale che solo eccezionalmente può assumere
forma, contenuti ed effetti di piano regolatore
particolareggiato, ed ha una validità limitata, soggetta a
verifica periodica. Ogni nuovo consiglio comunale o
dell'unione di comuni è tenuto ad esprimersi con formale
delibera sull'accettazione o meno dello strumento vigente. Nel
caso di motivata decadenza del piano o di documentata
necessità di adeguamento, il piano direttore comunale va
modificato, nuovamente deliberato ed approvato con le
procedure previste dalla legge regionale, la quale ne
stabilisce il numero di riconferme e il periodo massimo per la
riapprovazione.
2. Nella formazione del piano direttore comunale,
unitamente alle informazioni disponibili su base regionale e
comunale, sono impiegati, per l'individuazione delle zone
omogenee e per l'applicazione delle regole perequative, i
materiali dell'analisi urbanistico-edilizia condotta per
isolato, con produzione finale di un elaborato di valutazione
planovolumetrica e funzionale dello stato di fatto, completata
dai dati sul patrimonio immobiliare pubblico. Ai materiali
analitici tradizionali devono essere aggiunte le seguenti
informazioni:
a) sulla mobilità: viabilità e reti su ferro,
parcheggi e autorimesse, flussi di traffico pubblico e
privato;
b) sulle reti tecnologiche: gas, elettricità,
acqua e simili;
c) sullo smaltimento dei rifiuti: fogne,
depuratori, discariche controllate, inceneritori, e simili;
d) sull'uso delle risorse idriche: acque
superficiali e scarichi illegali, falde sotterranee e pozzi di
prelievo.
3. Il piano direttore comunale conferma e precisa su scala
comunale i vincoli già operanti ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
relativamente al piano paesistico regionale e comunque al
sistema paesistico-ambientale derivato dalle indicazioni del
piano territoriale provinciale. Nel piano direttore comunale
si devono poter individuare le caratteristiche dei seguenti
elementi ambientali o fattori ecologici:
a) i fattori climatici: con l'incidenza massima e
minima dell'eventuale inquinamento atmosferico e
dell'inondazione di marea;
b) il sistema geologico: con l'indicazione delle
caratteristiche di valore scientifico
e delle condizioni di posa per fondazioni;
c) i fattori fisiografici: con indicazioni delle
caratteristiche di valore scientifico del terreno e delle
caratteristiche idrografiche di valore panoramico, delle rive
dei corsi d'acqua, o spiagge, e del loro grado di
vulnerabilità, del drenaggio superficiale e delle pendenze;
d) il sistema idrologico: se marino, con
indicazioni della navigabilità, per imbarcazioni commerciali,
di canali e della navigabilità, con imbarcazioni da diporto,
in specchi d'acqua liberi; se di acqua dolce, con indicazioni
sulle possibilità d'impiego per il tempo libero e sul valore
panoramico di corsi d'acqua e bacini idrografici, sulla
capacità delle falde acquifere e sull'importanza delle falde
nelle aree di ricarica;
e) gli aspetti di scienza del suolo: con
indicazioni sul drenaggio, ovvero permeabilità, sulle
condizioni del suolo per le fondazioni, ovvero stabilità e
resistenza a sollecitazioni meccaniche, e sull'erosione;
f) la flora: con indicazioni di boschi esistenti,
sul tipo di boschi, sulle essenze, sulle coltivazioni agrarie
e su eventuali paludi;
g) la fauna: con indicazioni sugli habitat
esistenti in termini di minore o maggiore rarità, sulle specie
animali intercotidali, acquatiche, terrestri e sulle specie
urbanizzate ma vincolate alla presenza di alberi;
h) l'uso del suolo: con indicazioni delle
eventuali caratteristiche di valore scientifico, delle
peculiarità di valore panoramico e della disponibilità di
risorse per il tempo libero, sia esistenti che potenziali.
4. Per le previsioni di urbanizzazione devono essere
tenuti presenti, al di fuori delle zone già urbanizzate, i
tipi e le
densità appropriati alle varie caratteristiche
fisiografiche:
a) nelle valli sono consentiti solo quegli usi del
suolo compatibili con attività pastorali, agricoltura
estensiva, spazi aperti istituzionali, parchi e servizi
ricreativi, pubblici e privati;
b) sulle falde acquifere è vietato qualsiasi tipo
di urbanizzazione;
c) nelle piane alluvionali cinquantennali sono
consentite attività di agricoltura, spazi aperti istituzionali
e attività di tempo libero;
d) sulle sponde laterali dei corsi d'acqua si deve
mantenere lo stato naturale per una fascia non inferiore a 60
metri su ciascun lato;
e) nei bacini di raccolta delle acque e nelle aree
di ricarica delle falde acquifere, su queste ultime in quanto
potenziali aree ricreative, non è consentita alcuna opera di
urbanizzazione.
5. I criteri di edificabilità, consentiti per le stesse
zone di cui al comma 4, in analogia a quanto prescritto dal
medesimo comma, sono i seguenti:
a) pendii di valli non coperti da boschi:
costituiscono zone vietate all'urbanizzazione nelle quali si
raccomandano opere di rimboschimento;
b) pendii di valli coperti da boschi: per questi e
per tutti i terreni con una pendenza uguale o inferiore al 25
per cento è consentita l'urbanizzazione in modo tale da
conservare l'attuale aspetto boschivo, con una densità massima
di 0,05 metri cubi per metro quadrato;
c) altopiano boschivo: è consentita l'edificazione
con densità di 0,125 metri cubi per metro quadrato, o anche
superiore fino al 20 per cento in più;
d) altopiano aperto: costituisce l'ambiente a
vocazione urbana sul quale concentrare l'urbanizzazione.
Art. 26.
(Formazione ed approvazione del piano direttore
comunale).
1. Gli obiettivi e i contenuti del piano direttore
comunale devono essere illustrati in una delibera
programmatica dell'autorità comunale o dell'unione dei comuni
e danno origine ad una ipotesi di piano che può essere
sottoposta a pubblico dibattito ed eventualmente modificata
per raccogliere proposte e istanze di associazioni e
cittadini. Sull'ipotesi modificata può essere acquisito il
parere dell'autorità designata per l'approvazione, ovvero la
provincia o la città metropolitana.
2. La compatibilità e la congruità del piano direttore
comunale proposto devono essere valutate dalla regione, sia in
relazione ai princìpi, criteri, norme generali e indirizzi
specifici di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, sia riguardo agli
aspetti di dettaglio forniti dalla legislazione regionale. La
legge regionale stabilisce anche i criteri di valutazione
qualitativi del piano, in ordine sia ai consueti aspetti
generali sia a taluni aspetti particolari, al consumo del
territorio, agli indici di edificazione, al dimensionamento di
standard anche alternativi a quelli attuali, per opere
definite invece che per aree, alla disciplina insediativa, da
regolare con l'azzonamento funzionale o con regole e direttive
di carattere morfo-tipologico ed urbanistico, ed, infine, ad
una valutazione preventiva d'impatto attraverso la sagomatura
degli edifici di progetto, di profili regolatori, di piano del
colore, e simili.
3. Il piano direttore comunale è adottato dal consiglio
comunale o dell'unione dei comuni ed è approvato dalla
provincia o dalla città metropolitana con un visto di
conformità. Nel caso dell'unione dei comuni, le eventuali
deliberazioni dei singoli consigli comunali in merito al piano
ed ai suoi contenuti hanno valore di osservazioni, che vanno
quindi controdedotte, tenendone conto nel dispositivo di
approvazione.
4. La legge urbanistica regionale fissa tempi estremamente
contenuti per l'adozione comunale del nuovo piano direttore
comunale, decorsi inutilmente i quali sono sospesi, oltre
l'adozione di ogni altro piano o strumento attuativo, il
rilascio di concessioni edilizie e ogni intervento di nuova
costruzione o di nuova urbanizzazione. La legge urbanistica
regionale precisa inoltre ogni disposizione amministrativa
necessaria, quali modalità di approvazione, tempi brevi di
istruttoria ed applicazione del silenzio-assenso, per
conferire snellezza e rapidità alle procedure ai sensi
dell'articolo 12 della presente legge, nonché della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Le osservazioni di cui al comma 3 devono essere
conformi al livello del piano direttore comunale, compatibili
con la scala di rappresentazione e comunque tendenti al
miglioramento dei contenuti del piano stesso. Nella procedura
delle osservazioni e controdeduzioni sono privilegiate,
nell'ambito della certezza del diritto, espressioni di
legittimi interessi diffusi rispetto ad eventuali interessi
individuali contrapposti.
6. Al piano direttore comunale deve essere accompagnato un
programma orientativo di attuazione che indichi le priorità e
la prevedibile successione temporale degli interventi di
pianificazione e di urbanizzazione del territorio, programma
che procede parallelamente al piano, ma che dev'essere
sottoposto a deliberazione, confermato o adeguato, da ogni
nuova amministrazione comunale.
7. Se uno o più comuni contermini ne fanno esplicita
richiesta, il piano direttore comunale dell'aggregazione dei
comuni può elaborare in loro vece e fornire loro direttive,
prescrizioni, vincoli, schemi organizzativi degli
insediamenti, previsioni infrastrutturali e normative
specifiche d'intervento per ambiti territoriali e per singoli
abitati, sino al grado di risoluzione proprio del piano
operativo comunale di cui all'articolo 29, assumendone in tale
caso la natura e gli effetti.
Art. 27.
(Aggiornamento delle zone omogenee e introduzione di nuovi
standard urbanistici).
1. Le zone territoriali omogenee sono modificate dalla
legge regionale sulla base delle specificità territoriali e
delle eventuali modificazioni intervenute in prevalenza nel
tessuto urbano degli insediamenti locali.
2. Con legge regionale sono altresì introdotti nuovi
valori per gli standard urbanistici relativi alle zone
omogenee, tenendo conto del mutato fabbisogno qualitativo di
servizi ed attrezzature, ma senza che ciò comporti una
diminuzione complessiva delle cessioni obbligatorie.
3. La verifica degli standard di cui al comma 2 è
obbligatoria ai fini della formazione del piano direttore
comunale.
4. Il riferimento alle zone territoriali omogenee è
limitato alla sola applicazione degli standard
urbanistici, senza alcuna necessaria implicazione di
zoning o ai fini della perequazione urbanistica.
Art. 28.
(Effetti del piano direttore comunale).
1. Il piano direttore comunale è lo strumento di
riferimento e di supporto della pianificazione comunale
attuativa e, a decorrere dalla data della sua approvazione, ne
vincola le scelte, tranne quelle specificatamente delegate ai
piani successivi, salvi gli adattamenti di scala e gli
adeguamenti allo stato di fatto.
2. Le previsioni del piano direttore comunale che non
riguardano vincoli paesistico-ambientali diventano cogenti e
incidenti esclusivamente per tramite dei successivi piani
operativi comunali di cui all'articolo 29, ovvero per effetto
dell'approvazione dei progetti esecutivi individuati dal piano
stesso per le infrastrutture e le grandi attrezzature.
Art. 29.
(Finalità, contenuti e caratteristiche del piano operativo
comunale).
1. Il piano operativo comunale è strutturato in relazione
alla finalità di superare ogni obiezione di incostituzionalità
inerente le previsioni che comportano vincoli urbanistici
pubblici e privati, rinviando la loro cogenza ed efficacia
alla fase quadriennale di attuazione che dimensiona la
politica urbanistica e ambientale del sindaco sulla base
temporale di un intero mandato amministrativo.
2. Il piano operativo comunale è strumento urbanistico i
cui contenuti urbanistici e ambientali si differenziano
soltanto per le modalità di trattazione da quelli del piano
direttore comunale, pur approfondendone e attualizzandole le
analisi socio-economiche e culturali di base, costituiti dagli
interventi pubblici e privati da realizzare nel corso di un
mandato amministrativo.
3. Caratteristica del piano operativo comunale è quella di
consentire un bilancio urbanistico-ambientale consuntivo e una
verifica a fine mandato del sindaco inerente l'attuazione
delle proposte formulate in precedenza.
4. Nel piano operativo comunale sono indicati gli ambiti
di trasformazione non intensiva, destinati agli interventi di
qualificazione nelle zone già edificate, da attuare tramite
concessioni esecutive.
5. Nelle zone di valore storico e per complessi e
manufatti di pregio, isolati o in zona agricola, il piano
operativo comunale predispone gli interventi ai sensi di
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 30.
(Formazione e approvazione del piano operativo
comunale).
1. In assenza del piano direttore comunale, il piano
operativo comunale trae indirizzi, contenuti e caratteristiche
direttamente
dal piano territoriale di coordinamento provinciale.
2. Ai fini della formazione del piano operativo comunale,
supportato dal Sistema informativo territoriale costantemente
aggiornato, il comune:
a) propone le varianti del piano direttore
comunale che si siano rese necessarie;
b) formula e raccoglie i programmi pubblici che
incidono sul territorio comunale;
c) vaglia le richieste d'inclusione nel piano per
gli interventi di operatori privati;
d) dispone il programma finanziario per gli
espropri previsti e per le opere pubbliche da realizzare,
unitamente al programma degli oneri di urbanizzazione e delle
cessioni d'area risultanti dagli interventi privati;
e) definisce, attraverso il piano, il programma
degli interventi, distinguendo quelli previsti attraverso
piani attuativi da quelli che derivano da concessioni
esecutive.
3. Le procedure di formazione del piano operativo comunale
sono improntate alla massima trasparenza nonché alla coerenza
del contenuto con quello del piano direttore comunale o
provinciale. Devono essere inoltre verificate la fattibilità
del piano e la natura perequativa, definita ai sensi della
sezione II, delle proposte avanzate dai privati e accettate
dal comune.
4. Il piano operativo comunale deve essere normalmente
redatto su scale cartografiche esecutive, variabili fra
1:2.000 e 1:5.000, mentre, per i comuni di grandi dimensioni
territoriali, esso deve essere articolato per circoscrizioni,
utilizzando la cartografia in scala 1:10.000 per
l'inquadramento ed il collegamento con il piano direttore
comunale.
5. Il piano operativo comunale è approvato e adottato dal
comune seguendo indicazioni e modalità stabilite dalla legge
regionale.
6. Raccolte e controdedotte le eventuali osservazioni, il
piano operativo comunale è trasmesso per conoscenza agli enti
territoriali competenti, che, in caso di difformità
significative e sostanziali rispetto alla pianificazione
sopraordinata, possono, entro il termine fissato dalla legge
regionale, disporre le modifiche d'ufficio e chiedere al
comune di apportare i necessari adeguamenti.
7. La legge regionale fissa un termine decorso il quale il
piano operativo comunale entra in vigore in applicazione del
principio del silenzio-assenso, e stabilisce anche i termini
entro i quali effettuare la revisione dei piani regionali
generali vigenti, trasferendone le scelte strategiche e di
lungo periodo nel piano direttore comunale.
8. La regione può autorizzare i comuni a concludere, ai
sensi delle disposizioni vigenti, la procedura di approvazione
del piano regolatore generale in corso di adozione o di
avanzata elaborazione.
Art. 31.
(Procedure di attuazione).
1. Il piano operativo comunale è assimilabile ad un
programma di attuazione i cui vincoli diventano esecutivi
entro il quadriennio amministrativo del mandato elettivo del
sindaco.
2. Meccanismi di attuazione parziale del programma
orientativo di attuazione, corrispondenti a pianificazioni
esecutive integrate o d'intervento, possono essere promossi
dal comune o da altro ente pubblico o da privati, previo
accordo con il comune, purché tali da ipotizzare lo stesso
identico trattamento posto in essere dal piano operativo
comunale stesso, in termini di contribuzione, eventuale
indennità di esproprio e oneri di cessioni d'area, cui viene
sottoposta ogni attività edilizia sul territorio.
3. Le concessioni esecutive devono essere di un solo
tipo.
Art. 32.
(Finalità e caratteristiche dei progetti d'intervento
comunali).
1. Per progetti d'intervento comunali, in quanto strumenti
esecutivi che mirano ad accelerare i processi di
trasformazione territoriale, si intendono tutti i progetti
urbanistico-edilizi attuativi che realizzano le previsioni sul
territorio:
a) del programma orientativo di attuazione di cui
al comma 2 dell'articolo 31;
b) del piano operativo comunale, nel caso
particolare di attuazione entro un termine stabilito;
c) conseguenti a piani e programmi contemplati
dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I progetti d'intervento comunali sono strumenti che
possono anche richiedere, per la loro attuazione, l'esproprio
preventivo di aree e di edifici e manufatti, nonché elaborati
differenziati in relazione alla loro specifica finalità;
devono essere generalmente conformi al programma orientativo
di attuazione e al piano operativo comunale, ma possono anche
essere ammessi in variante a tali strumenti, rendendo tuttavia
necessaria l'approvazione del consiglio comunale e la
concessione di un visto di operatività da parte dell'ente
sovraordinato, ovvero la provincia o la città
metropolitana.
3. Il singolo progetto d'intervento comunale può
concernere una parte di tessuto edilizio, un ambiente urbano,
quali una strada o una piazza, od un sistema di ambienti, al
fine di conferire qualità formali al paesaggio urbano.
Art. 33.
(Formazione e approvazione dei progetti d'intervento
comunali).
1. I progetti d'intervento comunali presentano tra loro
eguali caratteristiche operative,
seguendo una stessa procedura di formazione e approvazione
che si articola in due fasi:
a) nella prima fase, è redatto un documento
preliminare, di base per il confronto con l'amministrazione
comunale, contenente l'illustrazione dell'iniziativa, dei
soggetti promotori, del piano di finanziamento, dei tempi di
attuazione, entro un tempo massimo di tre anni, e la
regolamentazione dei rapporti pubblici e privati in un
progetto di convenzione;
b) nella seconda fase, raggiunta l'intesa, il
documento è ulteriormente elaborato, dando luogo ad un
progetto corredato dai necessari elaborati tecnici e
contabili, e successivamente approvato dall'amministrazione
comunale, costituendo titolo per il rilascio delle concessioni
edilizie necessarie all'attuazione del progetto.
2. Se il progetto d'intervento comunale è d'iniziativa
privata o di una amministrazione pubblica diversa
dall'amministrazione comunale, esso deve essere corredato da
un certificato di coerenza con le previsioni del programma
orientativo di attuazione e con il piano operativo comunale,
emesso dalla provincia, da rilasciare entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
Art. 34.
(Durata ed effetti dei progetti d'intervento
comunali).
1. I progetti d'intervento comunali sono vincolanti per il
promotore e per le proprietà interessate; di essi si deve
tenere conto nei piani degli enti e dei servizi coinvolti.
Essi decadono quando non siano stati avviati a realizzazione
entro i termini previsti dalla relativa convenzione.
2. I progetti d'intervento comunali mirati al recupero
edilizio ed alla ristrutturazione urbanistica, come definiti
ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, promuovono il preliminare riordino del
parcellario allo
scopo di razionalizzare l'uso edilizio dei lotti e di
migliorare l'ambiente urbano; tale riordino riguarda tutti i
lotti compresi nell'ambito d'intervento e si attua attraverso
interventi di rettifica dei confini, di ricomposizione e di
rifusione particellare. Le proprietà riluttanti sono
espropriate a favore del promotore del progetto.
3. I progetti d'intervento comunale che riguardano il
recupero e la ristrutturazione urbanistica possono essere
promossi e attuati da una società mista per azioni ai sensi
dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituita essenzialmente
tra il comune, che vi partecipa anche con quota di capitale
minoritaria, ed i proprietari degli immobili interessati, ma
che può aprirsi alla partecipazione di altri soggetti, quali
enti che operano nell'ambito dell'edilizia pubblica,
investitori immobiliari abituali, istituti di credito
fondiario, imprese di costruzioni e associazioni di operatori
economici, nonché investitori privati in veste di semplici
azionisti. Il comune può trasferire altrove o alla società
mista l'edificabilità spettante ai dissenzienti, escludendoli
dal progetto ed espropriandone gli immobili di proprietà per
assegnarli alla società mista in coerenza con una corretta
attuazione del progetto.
4. I progetti d'intervento comunali mirati al riordino
ambientale possono prevedere che, per motivi estetici, sia
rilasciata apposita concessione per la realizzazione di
interventi edilizi, per estensione o sopraelevazione, o di
nuova edificazione, su lotti già saturi, nel rispetto delle
distanze e dei distacchi e fatti salvi i diritti dei terzi; in
tale caso l'edificazione aggiuntiva, in termini di volume,
deve essere oggetto di convenzione con l'amministrazione
comunale, in base alla quale il concessionario, o i suoi
aventi causa, ottiene l'uso temporaneo, per la durata di
trenta anni, delle unità immobiliari costruite in eccedenza a
fronte dell'impegno a trasferirne la piena proprietà
all'amministrazione comunale allo scadere della concessione,
costituendo l'inizio di un'azione patrimoniale immobiliare
pubblica a fini di esigenza sociale.
Art. 35.
(Regolamento edilizio e sussidi operativi).
1. Il regolamento edilizio è lo strumento attuativo del
piano operativo comunale e dei progetti d'intervento comunali
in particolare nelle zone già consolidate, ivi comprese quelle
di interesse storico-ambientale, esclusi i centri storici di
maggiore importanza, la cui prevalente modalità di attuazione
deve essere assicurata anche dalle norme di attuazione del
piano direttore comunale.
2. Al fine di cui al comma 1 le regioni sviluppano e
potenziano quelle parti del regolamento edilizio che trattano
gli aspetti morfologici e tipologici dell'organismo urbano,
integrando il regolamento edilizio con elaborati specifici,
quali sussidi operativi, manuali, guide, prontuari e simili,
in grado di assicurare un corretto inserimento degli
interventi edilizi nel contesto urbanistico e ambientale,
fornendo indicazioni di tipo progettuale esecutivo.
3. Qualora i progetti rispettino le prescrizioni contenute
nei sussidi operativi e siano corredati da apposita
certificazione, le procedure di rilascio della concessione
sono abbreviate, demandando l'esame e l'approvazione
all'ufficio tecnico comunale e riservando alla commissione
edilizia il compito di esprimere un parere non vincolante
sulle qualità formali dell'edificio proposto e sul suo impatto
sull'ambiente urbano.
Sezione II
Norme per l'attuazione dei piani comunali.
Art. 36.
(Espropriabilità delle aree urbane).
1. In conseguenza dell'approvazione del piano operativo
comunale, o di altro strumento attuativo con esso coerente, i
comuni, allo scopo di predisporne l'ordinata
attuazione, hanno facoltà di espropriare le aree inedificate
e quelle su cui insistono costruzioni contrastanti con le
destinazioni di zona, ovvero che hanno carattere provvisorio,
sempreché non sia stato possibile acquisirle attraverso le
regole di perequazione urbanistica di cui alla presente
sezione.
2. Le indennità di esproprio si differenziano nelle varie
situazioni territoriali presenti nel contesto di
pianificazione.
Art. 37.
(Perequazione urbanistica).
1. La perequazione urbanistica è un principio in base al
quale si riconosce a tutti i terreni destinati ad usi urbani
intensivi un diritto edificatorio equiparato allo stato di
fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della
formazione del piano. La perequazione urbanistica è intesa
come redistribuzione, in termini di servizi e dotazioni, del
plusvalore della rendita urbana sulla base dell'origine
collettiva della sua produzione e della conseguente necessità
di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla qualità
urbana. Tale redistribuzione può essere raggiunta:
a) attraverso una contribuzione commisurata al
valore della maggiore volumetria edificabile consentita da
parametri di edificabilità convenzionale differenziati per
zona;
b) attraverso una contribuzione più generica
ancorata alla concessione di un diritto di superficie avocato
alla collettività e separato dal diritto di proprietà della
terra.
2. L'applicazione del modello perequativo comporta in
ambedue i casi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 l'individuazione delle seguenti differenziazioni:
a) la distinzione tra interventi di trasformazione
urbanistica intensiva e non intensiva;
b) l'adozione di criteri descrittivi di tipo
catastale per il riconoscimento dello stato di fatto e di
diritto del suolo cui ancorare i parametri di edificabilità
convenzionale;
c) la distinzione tra i diritti edificatori
spettanti al terreno per usi privati e quelli spettanti al
comune per finalità pubbliche;
d) la fissazione di regole certe per il
trasferimento dei diritti edificatori nell'ambito di uno
stesso procedimento attuativo.
Art. 38.
(Distinzioni territoriali e criteri descrittivi ai fini
perequativi).
1. Ai fini perequativi, il territorio comunale va
suddiviso:
a) nel territorio urbano antico e moderno a
carattere intensivo, che comprende aree intercluse, di frangia
o industriali dismesse, situate cioè all'interno del perimetro
che circoscrive il centro edificato, cui fanno riferimento
le norme espropriative di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.
865, ed alle quali viene riconosciuta una eguale potenzialità
edificatoria genericamente intensiva;
b) nel territorio urbano a tessuto consolidato, in
cui sono prevedibili trasformazioni non intensive e dove sono
presenti aree rispetto alle quali, anche in caso di esproprio,
non si può prescindere dai valori di mercato, motivo per cui a
tali aree viene assegnata una potenzialità edificatoria
conformata ai caratteri morfologici e volumetrici delle
tipologie correnti;
c) nel territorio della fascia periurbana, esterna
al perimetro del territorio urbano, ma all'interno di limiti
assimilabili a quelli di centro abitato, identificabili nel
piano direttore comunale, dove sono situate aree agricole che
il piano stesso destina ad usi urbani ed alle quali è
riconosciuta una potenzialità edificatoria convenzionale pari
alla metà di quella
assegnata alle aree libere interne al perimetro;
d) nel territorio oltre i limiti della fascia
periurbana, dove gli espropri, anche se per usi urbani,
avvengono a prezzo agricolo.
2. In sede di elaborazione del piano direttore comunale,
l'identificazione del territorio urbano consolidato, delle
aree libere di cui al comma 1, della fascia periurbana e del
territorio esterno, può evidenziare, in relazione alla
specificità dei luoghi e della loro storia insediativa, una
descrizione del territorio e della sua conseguente
classificazione secondo lo stato di fatto e di diritto tale da
comportare una diversa e ulteriore articolazione della
classificazione stessa.
Art. 39.
(Distinzioni tra diritti edificatori pubblici e
privati).
1. I parametri di edificabilità convenzionale, precisati
in sede di piano direttore comunale sulla base della
classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 38,
stabiliscono un diritto irrinunciabile, legato al terreno
destinato ad usi urbani, che dà luogo ad una volumetria di
edificazione, che può anche essere trasferita, previa
concertazione tra settore pubblico e privato, in una zona con
parametro di edificabilità eguale o inferiore.
2. Sulla volumetria di edificazione, di cui al comma 1,
viene proporzionalmente dimensionata una quota aggiuntiva di
edificabilità riservata al comune, da destinare ai fini di
interesse pubblico.
3. Il piano direttore comunale predetermina la sommatoria
delle due quote, quella privata, proporzionata ai terreni
impegnati dal piano per usi urbani, e quella pubblica,
commisurata sulle esigenze del comune, nel rispetto dei limiti
imposti dal piano in relazione ad un carico urbanistico
ecologicamente e socialmente sostenibile.
4. La perequazione dei vantaggi e degli oneri, nell'ambito
di una zona o di un comparto edificatorio, deve coinvolgere
tutte le proprietà, nessuna esclusa.
Art. 40.
(Acquisizione delle aree per servizi, verde pubblico e
standard urbanistici).
1. Per la parte relativa ai servizi, l'acquisizione delle
aree ad essi destinate secondo le previsioni del piano
direttore comunale avviene secondo due differenti modalità:
a) per la quota parte le aree sono acquisite
attraverso le cessioni conseguenti all'applicazione degli
standard urbanistici e alle cessioni compensative dei
comparti di trasformazione intensiva;
b) per la quota rimanente, l'acquisizione
dell'area è subordinata a criteri collegati alla sua
localizzazione.
2. Nei centri storici e nelle zone di completamento, le
aree destinate a servizi e a verde pubblico sono acquisite:
a) a mezzo di espropriazione praticata a prezzo di
mercato, determinata in condizioni di raggiunto regime
immobiliare;
b) in alternativa, allo scopo di evitare
l'accumularsi di carichi urbanistici, si trasferisce la
capacità edificatoria in zona di eguale parametro di
edificabilità convenzionale, oppure in una zona meno centrale,
su aree comunali da usare in permuta.
3. Nelle zone non comprese tra quelle indicate al comma 2,
le aree destinate a servizi e a verde pubblico sono acquisite
secondo criteri di esproprio o di perequazione conseguenti
alle distinzioni territoriali localizzative di cui
all'articolo 38.
Art. 41.
(Procedure di applicazione
della perequazione).
1. Le aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed
edilizia sono indicate per grandi ambiti e grandi linee dal
piano direttore comunale per le zone non intensive; per le
zone intensive l'indicazione avviene attraverso:
a) il comparto edificatorio, di cui all'articolo
23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per la crescita
ordinaria;
b) i programmi complessi pubblici e privati,
definiti per il tipo di trasformazioni che incidono sulla
riqualificazione del tessuto urbano.
2. Il piano operativo comunale, attraverso la formazione
di programmi preliminari:
a) definisce, su proposta dei privati, i comparti
perequativi e determina la quota di scambio in termini di
cessione di area, di realizzazione di opere, di contributi
fiscali, e simili;
b) individua gli ambiti dei programmi complessi,
qualifica e quantifica gli obiettivi pubblici;
c) definisce le procedure di valutazione e di
selezione delle proposte;
d) determina ed esplicita le procedure del
procedimento per la valutazione delle convenienze pubbliche e
private delle proposte medesime.
3. L'attuazione dei comparti caratterizzati da programmi
complessi pubblici e privati può avvenire con le modalità di
cui all'articolo 34, comma 3.
Art. 42.
(Sistema contributivo
e oneri di concessione).
1. La definizione del sistema contributivo di perequazione
è, in ambedue i casi
privisti dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 37, demandato alla legge urbanistica regionale
allo scopo di raggiungere una maggiore aderenza alle diversità
presentate dalle popolazioni locali rispetto al quadro
socio-economico e culturale nazionale. I meccanismi di
perequazione previsti, tendenti alla redistribuzione, in
termini di servizi e dotazioni, del plusvalore della rendita
urbana, devono, una volta applicati, conseguire i seguenti
obiettivi:
a) produrre indifferenza da parte dei proprietari
di aree in relazione alle trasformazioni sul territorio;
b) applicare indennità di esproprio commisurate al
valore di mercato, ma comunque inferiore ad esso;
c) rappresentare entrate certe e significative per
gli enti locali al fine di un'adeguata gestione e
infrastrutturazione del territorio;
d) favorire sia il processo di pianificazione sia
l'attuazione di esso al fine di esercitare un efficace governo
del territorio;
e) legittimare sia il processo di pianificazione
del territorio sia le politiche urbanistiche in quanto
strumenti di individuazione di aree edificabili e non, nel
rispetto del diritto di proprietà.
2. Il rilascio della concessione edilizia comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
delle spese di urbanizzazione nonché al valore di mercato
dell'immobile in costruzione, a parziale deroga di quanto
stabilito dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Gli oneri di urbanizzazione devono coprire integralmente il
costo delle opere urbanizzative primarie e secondarie che non
si prevede di accollare ai concessionari o ai promotori dei
piani di attuazione.
3. La congruità degli oneri di urbanizzazione deve essere
dimostrata da un documento contabile, costituito da una
relazione sommaria di costo da esibire, come
allegato obbligatorio dello strumento, all'ente sovraordinato
che approva il piano direttore comunale. Nell'ambito del piano
operativo comunale devono essere precisate quali aree di
standard devono essere cedute e quali devono essere
monetizzate.
4. I privati possono convenzionalmente impegnarsi, in
alternativa al pagamento degli oneri urbanizzativi, ad
acquisire aree di standard da cedere all'amministrazione
comunale e a realizzare opere di pubblico interesse, ancorché
non ricadano nell'ambito di cui realizzano l'interesse
edilizio di riferimento.
5. Gli oneri di urbanizzazione devono essere adeguati ogni
quattro anni in base all'indice ISTAT del costo delle opere
relative.
Sezione III.
Attuazione degli interventi edilizi.
Art. 43.
(Certificato di conformità
urbanistico-edilizia).
1. Tutti gli interventi edilizi e urbanistici sono
soggetti a certificazione di conformità agli strumenti
urbanistici ed edilizi vigenti nonché di osservanza delle
leggi generali e specifiche che disciplinano le funzioni
coinvolte. La certificazione può essere rilasciata dallo
stesso progettista, mediante autocertificazione per gli
interventi conservativi e adeguativi; per gli interventi
modificativi deve essere rilasciata da soggetti certificatori,
quali liberi professionisti, studi associati e società di
certificazione, specificamente abilitati.
2. La certificazione da allegare alla domanda di
concessione deve essere sottoscritta dal progettista, se
diverso dal certificatore, e dal committente, che ne assumono
la piena e solidale responsabilità; deve essere inoltre
sottoscritta, con i medesimi effetti, dall'imprenditore
assegnatario delle opere.
Art. 44.
(Atti abilitanti alla realizzazione
degli interventi).
1. Sono soggetti:
a) a semplice comunicazione al sindaco gli
interventi conservativi, quali opere interne, manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento
igienico, consolidamento ed adeguamento igienico, tecnologico
e funzionale, purché non concernano immobili abusivi non
condonati o immobili vincolati a fini culturali e purché le
opere non mutino la destinazione d'uso delle unità immobiliari
e non alterino l'aspetto esteriore dell'edificio, lo stato dei
luoghi o il volume;
b) ad autorizzazione edilizia gratuita gli
interventi conservativi non individuati alla lettera a)
e gli interventi adeguativi, quali ristrutturazione semplice o
composita, cambio d'uso, recinzioni, muri di sostegno, opere
di arredo urbano, edifici funzionali non abitativi in zona
rurale; per attuare gli interventi su edifici vincolati a fini
culturali occorre acquisire il prescritto nullaosta del
servizio competente per i beni ambientali; è previsto il
silenzio-rifiuto per gli interventi su immobili vincolati e il
silenzio-assenso negli altri casi;
c) a concessione edilizia, semplice o
convenzionata, diretta o mediata dal piano operativo comunale
o dal piano direttore comunale, gli interventi modificativi,
quali ampliamento per estensione o sopraelevazione,
ricostruzione, nuova costruzione, demolizione definitiva,
formazione e modificazione di giardini in ambito urbano,
edifici abitativi in zona rurale.
Capo VI
Disposizioni finali.
Art. 45.
(Norme transitorie).
1. Con legge regionale sono stabiliti i termini entro i
quali è effettuata la revisione
dei piani regionali generali vigenti, con il trasferimento
delle scelte strategiche e di lungo periodo nel piano
direttore comunale.
Art. 46.
(Legislazione regionale).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, aggiornano la legge urbanistica
regionale la quale, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di pianificazione
urbanistica territoriale e ambientale.
2. La legge regionale, con riferimento alle disposizioni
di cui alla presente legge, definisce in particolare:
a) le regole integrative per una corretta
applicazione della normativa generale per la tutela e l'uso
del territorio, di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e) dell'articolo 2;
b) le regole integrative per una corretta
attuazione degli indirizzi di tipo operativo di cui al comma 3
dell'articolo 2;
c) i criteri e le norme di regolazione degli
aspetti secondari ed operativi dell'attività di
pianificazione.