XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 668




        Onorevoli Colleghi! - Intendiamo presentare questa proposta di legge già presentata, nella X, XI, XII e XIII legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
        L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.
Un'analisi dei criteri in base ai quali gli istituti di pena italiani sono attualmente organizzati, nonché dei concreti risultati ottenuti dal sistema carcerario nel reinserimento sociale dei condannati, fa tristemente riflettere sulla reale idoneità del suddetto sistema e ci induce a proporre una norma che dia un carattere più incisivo alla normativa vigente in tema di lavoro coatto per i reclusi.
        Le disposizioni del "Codice Rocco" che, dal 1930, impongono il lavoro coatto per i condannati a pene detentive, fu concepita nella ferma convinzione che il lavoro costituisse uno strumento fondamentale per la reintegrazione dei condannati nella collettività; attualmente, però, questa parte del codice penale è rimasta lettera morta, e assai rari sono i casi in cui si ottempera alle disposizioni normative che obbligano i detenuti al lavoro.
        La disciplina introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e più recentemente dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, abolendo ogni carattere meramente afflittivo della pena, concepisce il lavoro penitenziario solo quale mezzo atto al reinserimento sociale dei detenuti, escludendo la possibilità e l'opportunità di raggiungere anche altri fini. Oggi, invece, per particolari categorie di condannati, appare più che mai opportuno ripristinare quella parte della disciplina che prescriveva il lavoro come un aspetto fondamentale della pena detentiva, assicurandone sempre e comunque una qualche utilità sociale. In particolare riteniamo giusto che, ai detenuti per reati molto gravi, il lavoro penitenziario venga imposto, non solo per lo specifico scopo di riavviare gli stessi alla vita sociale, ma anche per procurare un vantaggio immediato e diretto all'intera collettività.
        Sembra inoltre che i settori, in cui l'attività lavorativa dei detenuti può recare beneficio, siano numerosi; ma ve ne sono alcuni che, per la loro natura, possono in certo qual modo, favorire anche un riscatto morale del condannato, in quanto, in alcuni casi, mirano alla reintegrazione di quanto essi abbiano direttamente o indirettamente contribuito a danneggiare, mentre in altri casi mirano ad un generico e generale sviluppo della società nel cui nome i condannati sono stati reclusi. La creazione ed il ripristino di discariche pubbliche, la raccolta dei rifiuti ed in particolare quella di siringhe per gli spacciatori di droga, il rimboschimento delle aree particolarmente soggette a slavine fluviali, il ripristino degli argini dei fiumi appaiono come i settori di impiego ideali per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
        E' giusto anche ricordare che la normativa contenuta nella citata legge n. 354 del 1975 e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che disciplina dettagliatamente condizioni e modalità per l'"esercizio" delle attività lavorative, ha offerto ai detenuti specifiche opportunità per il loro addestramento professionale. In una società di lavoratori, in cui la disoccupazione costituisce una grave minaccia, la possibilità di acquisire esperienze lavorative ed elevate qualifiche professionali costituisce un'occasione troppo "fortunata" per essere ingiustificatamente sciupata. D'altro canto, se si tiene in conto l'idoneità di alcune attività lavorative a sviluppare lo spirito associativo e di collaborazione, appare evidente quanto la disciplina in oggetto, se accompagnata da un più grave deterrente, possa favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nella collettività.
        Non va poi dimenticato che il lavoro può costituire una fonte economica per coprire, almeno in parte, le spese sopportate dallo Stato per il mantenimento dei detenuti, nonché per la gestione degli istituti di pena; né si deve trascurare il fatto che il lavoro dà al detenuto la possibilità di guadagnare quanto gli necessita per sé o per la sua famiglia.
        In ordine al problema della sorveglianza sulle attività lavorative esterne, quando il numero degli agenti o le strutture già disponibili si rivelano insufficienti o inadeguate, sembra opportuno proporre l'impiego di militari favorendo, in tale guisa, un utilizzo di quest'ultima categoria più direttamente confacente agli interessi sociali.
        Poiché credo nella funzione di rieducazione della pena detentiva e quindi nella idoneità del lavoro quale strumento atto allo sviluppo della coscienza civica del condannato, ma pure nella pena detentiva quale mezzo utile alla società, propongo che si dia un carattere più incisivo alla attuale disciplina che sanziona l'obbligo del lavoro coatto per i reclusi.
        In particolare, la proposta mira ad introdurre norme che sanzionino la condotta del detenuto, in caso di inosservanza dell'obbligo del lavoro, con un'ulteriore pena restrittiva della libertà personale, rispetto a quella inflitta, di durata pari al tempo in cui il detenuto si rifiuta, ingiustificatamente, di prestare l'attività lavorativa ordinatagli.




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