XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 668
Onorevoli Colleghi! - Intendiamo presentare questa
proposta di legge già presentata, nella X, XI, XII e XIII
legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
Un'analisi dei criteri in base ai quali gli istituti di pena
italiani sono attualmente organizzati, nonché dei concreti
risultati ottenuti dal sistema carcerario nel reinserimento
sociale dei condannati, fa tristemente riflettere sulla reale
idoneità del suddetto sistema e ci induce a proporre una norma
che dia un carattere più incisivo alla normativa vigente in
tema di lavoro coatto per i reclusi.
Le disposizioni del "Codice Rocco" che, dal 1930,
impongono il lavoro coatto per i condannati a pene detentive,
fu concepita nella ferma convinzione che il lavoro costituisse
uno strumento fondamentale per la reintegrazione dei
condannati nella collettività; attualmente, però, questa parte
del codice penale è rimasta lettera morta, e assai rari sono i
casi in cui si ottempera alle disposizioni normative che
obbligano i detenuti al lavoro.
La disciplina introdotta con la legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni e più recentemente dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230, abolendo ogni carattere meramente
afflittivo della pena, concepisce il lavoro penitenziario solo
quale mezzo atto al reinserimento sociale dei detenuti,
escludendo la possibilità e l'opportunità di raggiungere anche
altri fini. Oggi, invece, per particolari categorie di
condannati, appare più che mai opportuno ripristinare quella
parte della disciplina che prescriveva il lavoro come un
aspetto fondamentale della pena detentiva, assicurandone
sempre e comunque una qualche utilità sociale. In particolare
riteniamo giusto che, ai detenuti per reati molto gravi, il
lavoro penitenziario venga imposto, non solo per lo specifico
scopo di riavviare gli stessi alla vita sociale, ma anche per
procurare un vantaggio immediato e diretto all'intera
collettività.
Sembra inoltre che i settori, in cui l'attività lavorativa
dei detenuti può recare beneficio, siano numerosi; ma ve ne
sono alcuni che, per la loro natura, possono in certo qual
modo, favorire anche un riscatto morale del condannato, in
quanto, in alcuni casi, mirano alla reintegrazione di quanto
essi abbiano direttamente o indirettamente contribuito a
danneggiare, mentre in altri casi mirano ad un generico e
generale sviluppo della società nel cui nome i condannati sono
stati reclusi. La creazione ed il ripristino di discariche
pubbliche, la raccolta dei rifiuti ed in particolare quella di
siringhe per gli spacciatori di droga, il rimboschimento delle
aree particolarmente soggette a slavine fluviali, il
ripristino degli argini dei fiumi appaiono come i settori di
impiego ideali per il raggiungimento degli obiettivi
indicati.
E' giusto anche ricordare che la normativa contenuta nella
citata legge n. 354 del 1975 e nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che
disciplina dettagliatamente condizioni e modalità per
l'"esercizio" delle attività lavorative, ha offerto ai
detenuti specifiche opportunità per il loro addestramento
professionale. In una società di lavoratori, in cui la
disoccupazione costituisce una grave minaccia, la possibilità
di acquisire esperienze lavorative ed elevate qualifiche
professionali costituisce un'occasione troppo "fortunata" per
essere ingiustificatamente sciupata. D'altro canto, se si
tiene in conto l'idoneità di alcune attività lavorative a
sviluppare lo spirito associativo e di collaborazione, appare
evidente quanto la disciplina in oggetto, se accompagnata da
un più grave deterrente, possa favorire il reinserimento
sociale e lavorativo dei detenuti nella collettività.
Non va poi dimenticato che il lavoro può costituire una
fonte economica per coprire, almeno in parte, le spese
sopportate dallo Stato per il mantenimento dei detenuti,
nonché per la gestione degli istituti di pena; né si deve
trascurare il fatto che il lavoro dà al detenuto la
possibilità di guadagnare quanto gli necessita per sé o per la
sua famiglia.
In ordine al problema della sorveglianza sulle attività
lavorative esterne, quando il numero degli agenti o le
strutture già disponibili si rivelano insufficienti o
inadeguate, sembra opportuno proporre l'impiego di militari
favorendo, in tale guisa, un utilizzo di quest'ultima
categoria più direttamente confacente agli interessi
sociali.
Poiché credo nella funzione di rieducazione della pena
detentiva e quindi nella idoneità del lavoro quale strumento
atto allo sviluppo della coscienza civica del condannato, ma
pure nella pena detentiva quale mezzo utile alla società,
propongo che si dia un carattere più incisivo alla attuale
disciplina che sanziona l'obbligo del lavoro coatto per i
reclusi.
In particolare, la proposta mira ad introdurre norme che
sanzionino la condotta del detenuto, in caso di inosservanza
dell'obbligo del lavoro, con un'ulteriore pena restrittiva
della libertà personale, rispetto a quella inflitta, di durata
pari al tempo in cui il detenuto si rifiuta,
ingiustificatamente, di prestare l'attività lavorativa
ordinatagli.