XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 668




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 23 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "I detenuti e gli internati che, senza giustificazione scritta rilasciata dal sanitario dell'istituto presso il quale sono ristretti, attestante la inidoneità fisica o psichica assoluta degli stessi all'espletamento di attività lavorativa, omettono di svolgere l'attività loro ordinata dal direttore dell'istituto o da altro funzionario da questo delegato, sono puniti con la reclusione per un periodo pari al tempo di ingiustificato rifiuto od astensione dall'attività lavorativa. Le frazioni di giorno, ai fini del computo della pena, vengono considerate giorni interi di reclusione da scontare.
        Qualora il rifiuto all'espletamento dell'attività lavorativa, nei limiti indicati dal comma precedente, si protragga per un periodo anche non superiore ad un decimo della pena detentiva inflitta, il detenuto perde il diritto a chiedere la liberazione condizionale di cui all'articolo 176 e all'indulto o alla grazia di cui all'articolo 174".



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