XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 665
Onorevoli Colleghi! - Intendiamo sottoporre questa
proposta di legge, già presentata nelle precedenti
legislature, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
L'attenuazione del prelievo fiscale sui redditi minori è
stata fatta ulteriormente slittare. Oggi, di fronte a questa
protratta inattività dell'esecutivo uscente, si impone un
correttivo a tale inottemperanza governativa.
La presente proposta di legge, partendo da questa
esigenza, intende conseguire attraverso il meccanismo delle
detrazioni dal reddito imponibile una maggiore equità. In
tale ottica di contenimento del prelievo tributario sui
redditi minori si inquadra la deduzione, dal reddito
imponibile, dei canoni di locazione per la casa di abitazione
principale.
Parimenti si propone di rendere deducibili le spese
sostenute da chi direttamente utilizza una unità immobiliare
come abitazione principale, per opere di manutenzione e
restauro conservativo.
E' ormai consolidata prassi, anzi degenerazione
dell'applicazione della norma (e quindi abuso), la
consuetudine da parte dell'amministrazione finanziaria di
procedere agli sgravi e rimborsi d'imposta non dovuta con
deplorevole ritardo. Ritardo che, ancor meno
giustificatamente, interessa i rimborsi a seguito di conguagli
per eccesso di ritenute effettuate dai sostituti di imposta e
che devono essere restituite al contribuente lavoratore
dipendente.
E' di dominio pubblico che moltissimi contribuenti,
potendo dedurre specifici oneri, in forza dell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
essendo stati, come dipendenti, assoggettati dal proprio
datore di lavoro a ritenute oggettivamente esatte ma
soggettivamente esuberanti, devono attendere per anni il
vaglia di rimborso d'imposta della Banca d'Italia.
Per ovviare a questo stato di cose, all'articolo 2 abbiamo
previsto che il datore di lavoro possa procedere all'immediata
acquisizione ed al conseguente conguaglio di situazioni
chiaramente creditorie del contribuente.
A tale risultato si potrà pervenire attraverso il
conguaglio di fine anno, già ora operato dal datore di
lavoro-sostituto d'imposta, in modo che dall'ammontare
dell'imponibile soggetto a ritenuta siano dedotti gli oneri
deducibili più frequentemente esposti nei modelli
dichiarativi. Si potrà quindi arrivare ad un più coerente
prelievo tributario sulla grande maggioranza di redditi da
lavoro dipendente dei contribuenti che vedono, il più delle
volte, vanificata l'attesa di veder dedotti dal proprio
imponibile gli oneri affrontati per la gestione della famiglia
"tipo".