XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 665




        Onorevoli Colleghi! - Intendiamo sottoporre questa proposta di legge, già presentata nelle precedenti legislature, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
        L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.
        L'attenuazione del prelievo fiscale sui redditi minori è stata fatta ulteriormente slittare. Oggi, di fronte a questa protratta inattività dell'esecutivo uscente, si impone un correttivo a tale inottemperanza governativa.
        La presente proposta di legge, partendo da questa esigenza, intende conseguire attraverso il meccanismo delle detrazioni dal reddito imponibile una maggiore equità. In tale ottica di contenimento del prelievo tributario sui redditi minori si inquadra la deduzione, dal reddito imponibile, dei canoni di locazione per la casa di abitazione principale.
        Parimenti si propone di rendere deducibili le spese sostenute da chi direttamente utilizza una unità immobiliare come abitazione principale, per opere di manutenzione e restauro conservativo.
        E' ormai consolidata prassi, anzi degenerazione dell'applicazione della norma (e quindi abuso), la consuetudine da parte dell'amministrazione finanziaria di procedere agli sgravi e rimborsi d'imposta non dovuta con deplorevole ritardo. Ritardo che, ancor meno giustificatamente, interessa i rimborsi a seguito di conguagli per eccesso di ritenute effettuate dai sostituti di imposta e che devono essere restituite al contribuente lavoratore dipendente.
        E' di dominio pubblico che moltissimi contribuenti, potendo dedurre specifici oneri, in forza dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed essendo stati, come dipendenti, assoggettati dal proprio datore di lavoro a ritenute oggettivamente esatte ma soggettivamente esuberanti, devono attendere per anni il vaglia di rimborso d'imposta della Banca d'Italia.
        Per ovviare a questo stato di cose, all'articolo 2 abbiamo previsto che il datore di lavoro possa procedere all'immediata acquisizione ed al conseguente conguaglio di situazioni chiaramente creditorie del contribuente.
        A tale risultato si potrà pervenire attraverso il conguaglio di fine anno, già ora operato dal datore di lavoro-sostituto d'imposta, in modo che dall'ammontare dell'imponibile soggetto a ritenuta siano dedotti gli oneri deducibili più frequentemente esposti nei modelli dichiarativi. Si potrà quindi arrivare ad un più coerente prelievo tributario sulla grande maggioranza di redditi da lavoro dipendente dei contribuenti che vedono, il più delle volte, vanificata l'attesa di veder dedotti dal proprio imponibile gli oneri affrontati per la gestione della famiglia "tipo".




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