XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 665
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le
seguenti:
"l-quater) il canone, per un importo non
superiore a lire 10 milioni rapportate ad anno, corrisposto
per la locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del contribuente, nel luogo di residenza. La
deduzione è ammessa per i contribuenti il cui reddito
complessivo annuo non superi lire 100 milioni lordi, ed a
condizione che abbiano indicato il domicilio o la residenza
del locatore e dichiarato che le spese di manutenzione e
conservazione dell'unità immobiliare sono rimaste
effettivamente a loro carico;
l-quinquies) le spese sostenute, nell'importo
complessivo annuo non superiore a lire 10 milioni, per opere
di riparazione, manutenzione (ad esclusione delle spese di
tinteggiatura), restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione da parte del proprietario dell'unità
immobiliare adibita a propria abitazione principale, nel luogo
di residenza. La deduzione è ammessa per i soli proprietari il
cui reddito complessivo annuo non superi lire 100 milioni
lordi, ed a condizione che gli stessi indichino il domicilio o
la residenza del titolare che ha eseguito l'opera o
l'intervento, e dichiarino che le spese sono rimaste
effettivamente a proprio carico".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti indicati al comma 1 devono effettuare
entro dieci mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, nonché su quelli
di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
l'imposta dovuta, tenendo conto:
a) degli oneri deducibili di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d), g), h), i, l), l-quater) e
l-quinquies) del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'interessato abbia
dichiarato di averne diritto, indicandone la misura ed
allegando, in copia anche fotostatica, la documentazione
probatoria prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente
decreto;
b) delle detrazioni d'imposta già applicate ai
sensi della lettera a) del comma 2".