XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 665




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:

            "l-quater) il canone, per un importo non superiore a lire 10 milioni rapportate ad anno, corrisposto per la locazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, nel luogo di residenza. La deduzione è ammessa per i contribuenti il cui reddito complessivo annuo non superi lire 100 milioni lordi, ed a condizione che abbiano indicato il domicilio o la residenza del locatore e dichiarato che le spese di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare sono rimaste effettivamente a loro carico;

                l-quinquies) le spese sostenute, nell'importo complessivo annuo non superiore a lire 10 milioni, per opere di riparazione, manutenzione (ad esclusione delle spese di tinteggiatura), restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione da parte del proprietario dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale, nel luogo di residenza. La deduzione è ammessa per i soli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi lire 100 milioni lordi, ed a condizione che gli stessi indichino il domicilio o la residenza del titolare che ha eseguito l'opera o l'intervento, e dichiarino che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico".


Art. 2.

        1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        "3. I soggetti indicati al comma 1 devono effettuare entro dieci mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché su quelli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'imposta dovuta, tenendo conto:

                a) degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), g), h), i, l), l-quater) e l-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'interessato abbia dichiarato di averne diritto, indicandone la misura ed allegando, in copia anche fotostatica, la documentazione probatoria prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

                b) delle detrazioni d'imposta già applicate ai sensi della lettera a) del comma 2".



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