XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 663
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riguarda l'estensione della disciplina dell'aspettativa per
l'espletamento del mandato di consigliere regionale ai
cosiddetti "assessori esterni", quelli cioè che non sono
consiglieri regionali. Oggi, infatti, a differenza di quanto
prevedeva il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione
("Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti"), può essere
nominato assessore regionale anche chi non è consigliere
regionale. E' divenuto quindi indispensabile disciplinare
status e prerogative del cosiddetto "assessore esterno".
Il regime dell'aspettativa degli amministratori locali è stato
recentemente disciplinato dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare dagli
articoli 77, comma 2, e 81.
Il diritto all'aspettativa dei consiglieri regionali è
invece disciplinato dall'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dallo statuto di ciascuna
regione e dalle leggi regionali che le regioni hanno emanato a
tale proposito.
La presente proposta di legge, composta da due articoli,
estende ai componenti della giunta delle regioni a statuto
ordinario che non sono consiglieri regionali il regime
dell'aspettativa previsto per i consiglieri regionali
(articolo 1, comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo
precisa che il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della nomina a componente della giunta regionale. L'articolo 2
disciplina la data di entrata in vigore della legge.