XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 663




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda l'estensione della disciplina dell'aspettativa per l'espletamento del mandato di consigliere regionale ai cosiddetti "assessori esterni", quelli cioè che non sono consiglieri regionali. Oggi, infatti, a differenza di quanto prevedeva il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione ("Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti"), può essere nominato assessore regionale anche chi non è consigliere regionale. E' divenuto quindi indispensabile disciplinare status e prerogative del cosiddetto "assessore esterno". Il regime dell'aspettativa degli amministratori locali è stato recentemente disciplinato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare dagli articoli 77, comma 2, e 81.
        Il diritto all'aspettativa dei consiglieri regionali è invece disciplinato dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dallo statuto di ciascuna regione e dalle leggi regionali che le regioni hanno emanato a tale proposito.
        La presente proposta di legge, composta da due articoli, estende ai componenti della giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali il regime dell'aspettativa previsto per i consiglieri regionali (articolo 1, comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della nomina a componente della giunta regionale. L'articolo 2 disciplina la data di entrata in vigore della legge.




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