XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 663




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nelle regioni a statuto ordinario ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica il regime dell'aspettativa disposto per i consiglieri regionali. Ad essi si applicano, altresì, per la durata della carica, le disposizioni regionali che disciplinano l'aspettativa per l'espletamento del mandato consiliare.
        2. Il collocamento in aspettativa, ai sensi del comma 1, ha luogo all'atto della nomina.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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