XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 663
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle regioni a statuto ordinario ai componenti della
Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica
il regime dell'aspettativa disposto per i consiglieri
regionali. Ad essi si applicano, altresì, per la durata della
carica, le disposizioni regionali che disciplinano
l'aspettativa per l'espletamento del mandato consiliare.
2. Il collocamento in aspettativa, ai sensi del comma 1,
ha luogo all'atto della nomina.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.