XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 662




        Onorevoli Colleghi! - Nel gran parlare che c'è stato durante questi primi sette anni di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosiddetta "legge Merloni", non si è trovato molto spazio per quelle modifiche alla nuova legge-quadro che maggiormente avrebbero potuto correggere un sistema dei lavori pubblici che rischia di passare dalla inefficienza e dalle improprie collusioni degli anni passati ad una perenne macchinosità di gestione negli anni futuri. Il nostro Paese soffre da decenni di un grave ritardo nella realizzazione di opere pubbliche e gli effetti di ciò si riflettono sulla competitività del nostro apparato produttivo e sulla qualità della vita degli italiani. E' mancata nel recente passato in questo settore una visione politica lungimirante, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi, anche di livello economico certamente non paragonabile a quello del nostro.
        Le cause di questo deficit sono da ricercare, oltre che nel freno posto ai finanziamenti per investimenti nei lavori pubblici per la incapacità di frenare le spese correnti, soprattutto in una legislazione deficitaria e non funzionale al raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione coerenti con lo sviluppo civile del nostro Paese. La legge Merloni, legge-quadro in materia di lavori pubblici, sin dalle sue prime applicazioni, non ha affatto mostrato quelle capacità taumaturgiche nei confronti della scarsa efficienza del settore pubblico che avrebbero dovuto caratterizzarla, sicché, malgrado alcuni aspetti positivi - dal perseguimento di finalità relative ad un più approfondito inquadramento della progettazione, ad una più aggiornata qualificazione delle imprese - non ha determinato miglioramenti nel settore a causa di troppi aspetti derivanti dall'impronta dirigistica e burocratica che le si è voluto imprimere. Anzi, a causa della congerie di norme illiberali che vi sono contenute - norme di complicata, difficile e comunque opinabile applicazione - ha alla fine riconsegnato di fatto l'intero settore all'arbitrio di vecchie e nuove burocrazie.
        Ciò è tanto più vero in quanto, al momento, la legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, risulta per troppi aspetti ancora incompresa, come conseguenza della mancanza di un quadro normativo veramente organico, e disattesa perché da un insieme di norme e di regolamenti collegati caratterizzato da persistente frammentarietà non possono scaturire una interpretazione univoca ed una applicazione corretta.
        In una situazione come questa, di fallimento del tentativo di creare una legge-quadro in grado di abbracciare l'intero sistema normativo, l'istituzione di una Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici competente su tutto il territorio nazionale, in controtendenza rispetto alle spinte generalizzate verso un reale federalismo politico e amministrativo, non può che risultare espressione di un centralismo becero.
        L'assurdità della situazione è inoltre sottolineata dalla disinvoltura con la quale le strutture di governo ai vari livelli territoriali si relazionano con la legge. Mentre si instaura un'Autorità che può perseguire anomalie, magari di solo dettaglio anche in relazione ad opere di modesta entità, può accadere che lavori per centinaia di miliardi di lire vengano realizzati in regime di totale deregulation. Si sono cioè create zone franche per finte società privatizzate che, pur vivendo soltanto di denaro pubblico, affidano progetti ed appalti al di fuori della nuova legge sugli appalti.
        La legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, manifesta anche le carenze politiche di una concezione ambigua dei rapporti tra sfera pubblica e sfera privata, concezione che può farsi risalire a radici culturali che affondano ancora nella logica centralistica delle vecchie ideologie del socialismo reale. Permane la tendenza ad identificare il controllo delle attività nel settore pubblico con una struttura burocratica accentratrice che, pur consapevole della necessità di dare spazio al privato, non resiste tuttavia alla tentazione di mortificarne l'iniziativa attraverso un esercizio autoritario della "mano pubblica". Non si riesce ad ammettere pienamente che in determinate circostanze l'interesse privato possa identificarsi con l'interesse pubblico. Si tentano, anzi, sortite prevaricatrici in campi di competenze che tradizionalmente appartengono sia alle libere professioni, per il processo naturale di selezione ad esse connaturale che le legittima, che all'iniziativa imprenditoriale e finanziaria privata, che si vuole irretire in un'ottica controllata di programmazione che limita le straordinarie capacità della nostra gente nell'intuire le possibilità di sviluppo socio-economico. L'eccesso di normativa porta anche a questo ed agisce alla fine a scapito della trasparenza dei ruoli e della snellezza delle procedure.
        Per contro, mentre il nuovo itertecnico-amministrativo prevede una serie di adempimenti che andrebbero affidati a personale mediamente più qualificato e specializzato rispetto a quello di cui possono oggi disporre le pubbliche amministrazioni, non esistono norme che indirizzino, realmente, verso una razionalizzazione delle stazioni appaltanti. Siamo una Nazione composta da oltre 8 mila comuni, di cui oltre 6 mila di piccola dimensione, come si può pretendere che questi ultimi dispongano di uffici tecnici alla stregua delle città metropolitane?
        Nella proposta di legge, in un'ottica sussidiaria, si prevede l'istituzione di uffici provinciali di gestione dei lavori pubblici a cui possano fare riferimento i comuni più piccoli e le altre stazioni appaltanti in caso di necessità.
        Si è anche persa di vista la funzione simbolica assunta dall'opera pubblica nei suoi elementi identificativi con la cultura antropologica dei luoghi. E' questa la motivazione di fondo che è stata posta alla base di una scelta quasi generalizzata dell'opzione concorsuale quale criterio di selezione progettuale dell'opera pubblica. Moltiplicando l'esperimento concorsuale, si consente tra l'altro a molti giovani talenti di confrontarsi e progredire, uscendo dall'anonimato a cui in Italia sono oggi costretti. Se invece dovesse perdurare l'attuale sistema di selezione previsto dalla legge in oggetto, si può ipotizzare un generale accaparramento della maggior parte degli incarichi da parte di cordate di società e studi consorziati solo per questo scopo. Il curriculum, da attestato di garanzia, come doveva essere nelle intenzioni del legislatore, si sta trasformando in una sorta di falso ideologico. Senza una regolamentazione basata su criteri qualitativi si rischia di avallare valutazioni fondate su dubbie credenziali, oltre che sul fatturato societario. In queste condizioni, oltre che venir meno al dovere della tutela del lavoro intellettuale, si prefigura una situazione di possibile annientamento di una intera categoria professionale.
        Per quanto riguarda la questione delle società d'ingegneria, la legge vigente ha operato una classificazione delle stesse sulla base di discutibili criteri legati alla forma societaria. Inoltre, la discriminazione fra società d'ingegneria a responsabilità limitata e società cooperative d'ingegneria rientra in normative, già oggetto di censura dei tribunali amministrativi regionali, che non tengono conto di quanto avviene in proposito nell'Unione europea, normative che pongono un grosso ostacolo ai tanti studi professionali che non potranno probabilmente procedere verso una loro necessaria evoluzione e trasformazione.
        In tema di garanzie e di coperture assicurative, la previsione di una polizza del progettista per eventuali errori di progettazione offre il fianco a comportamenti perversi da parte delle compagnie assi-curative, le quali prestano le coperture richieste solo se il progettista è facoltoso e possiede beni a sufficienza per ovviare alle responsabilità di errori. Si tratta di una logica inammissibile, che opera di fatto discriminazioni in funzione del censo, tale da condurre all'assurdità che per progettare opere pubbliche si rende necessario essere ricchi piuttosto che capaci.
        Altre incongruità risiedono, per gli appaltatori, in un eccessivo carico di assicurazioni generiche a fronte di esigue garanzie fideiussorie sull'esecuzione dei lavori, appena il 10 per cento. Si vuole invertire questo criterio e, sull'esempio di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea, aumentare considerevolmente l'entità di questa fondamentale garanzia.
        Infine il project financing: quanto è stato detto sui vizi ideologici che presiedono al rapporto pubblico-privato ritrova una puntuale applicazione negli articoli della legge sulla promozione privata nel campo dei lavori pubblici. Questi articoli andavano quindi integrati, anche per non creare confusione tra project financing e l'istituto della concessione, al fine di trovare spazio per una partecipazione del privato alla realizzazione di opere di interesse pubblico con idee e risorse del tutto private, seppure sottoposte ad una obiettiva valutazione del loro grado di utilità pubblica.
        Onorevoli colleghi! Con il project financing si completa un insieme di motivazioni che riteniamo valido a giustificare l'insieme degli interventi emendativi più urgenti da apportare alla legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, nell'intento di riportare la legge ad una più concisa ed efficace stesura. Questo insieme di motivazioni può essere così puntualizzato:

            1) ridimensionare all'essenziale il quadro normativo;

            2) bloccare il proliferare delle sue ramificazioni in regolamenti e in decreti collegati;

            3) decentrare l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici su base regionale, azzerando il carrozzone nazionale;

            4) articolare l'amministrazione pubblica e la funzione dei professionisti esterni in senso più aderente ad una trasparenza ed alternanza dei rispettivi ruoli;


            5) istituire gli uffici provinciali di gestione dei lavori pubblici di riferimento per le altre stazioni appaltanti in caso di necessità;

            6) modificare il sistema di cooptazione dei progettisti favorendo l'esperimento concorsuale;

            7) regolamentare ed incentivare il ricorso all'appalto integrato;

            8) ridimensionare l'entità delle coperture assicurative entro limiti più congrui e più equi per i progettisti ed aumentarle per gli esecutori dei lavori per garantire i medesimi;

            9) ampliare il quadro di partecipazione finanziaria privata con la previsione di interventi propositivi anche quando non preventivamente programmati da parte dell'amministrazione pubblica.

        Risultano quindi chiare le ragioni per cui è di fondamentale importanza che la presente proposta di legge sia approvata.




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