XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 662




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito denominata "legge n. 109 del 1994", è abrogato.


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2," sono soppresse;

                b) al comma 2:E

                1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Con la sola eccezione dei soggetti esclusi ai sensi della normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge si applicano:";

                2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

                "c) ai soggetti privati, relativamente a lavori per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori";

                c) il comma 3 è abrogato;

                d) al comma 4 dopo le parole: "ad appaltare a terzi" sono inserite le seguenti: ", previa pubblicazione di un bando di gara conforme alle disposizioni in vigore per le stazioni appaltanti pubbliche sia riguardo alle forme di pubblicità che ai termini di presentazione delle offerte,".

Art. 3.

        1. L'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione conseguente all'attuazione della presente legge".


Art. 4.

        1. L'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Autorità regionale per la vigilanza sui lavori pubblici). - 1. E' istituita un'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di livello regionale, di seguito denominata "autorità", nominata dal presidente della regione.
                2. Alle dipendenze dell'autorità è istituito un osservatorio dei lavori pubblici di esclusiva competenza regionale, anche in relazione alla nuova riforma costituzionale delle regioni".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Disposizioni in materia di personale dell'autorità). - 1. Ciascuna regione istituisce un ufficio di supporto all'attività dell'autorità".


Art. 6.

        1. All'articolo 6 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
                b) il comma 4 è abrogato;

                c) al comma 5, le parole: "le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso le regioni, la cui composizione viene definita dalle regioni medesime", e le parole: "il provveditore sottopone il progetto," sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità sottopone il progetto,";

                d) il comma 5-ter è abrogato.


Art. 7.

        1. All'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il responsabile del procedimento non può mai coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori, con il collaudatore e con i coordinatori per la sicurezza, salvo che per lavori di entità non superiore a 150.000 euro", e il secondo periodo è soppresso;

                b) il comma 4 è abrogato;

                c) al comma 5, le parole: "i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "i compiti di responsabile del procedimento o di supporto all'attività del responsabile del procedimento"; le parole: "con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157," sono soppresse; le parole: "nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni," sono soppresse; le parole: "e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale" sono soppresse;
                d) al comma 6, le parole: "un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

                e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

                "7-bis. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, qualora sia richiesta dalla normativa vigente la valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi adotta la decisione finale entro tre mesi dalla sua prima riunione una volta che si siano espressi a favore della determinazione i rappresentanti dei comuni o delle comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscano la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e la maggioranza rispetto ai comuni e alle comunità montane interessati. Nei casi in cui non si raggiunga unanimità di giudizio e sia verificata l'esistenza di una maggioranza ai sensi del periodo precedente, la conferenza di servizi adotta la decisione finale anche in presenza di dissenso da parte di amministrazioni pubbliche purché queste non siano preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico in ragione dell'esistenza di vincoli specifici. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle norme vigenti".


Art. 8.

        1. All'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 1 dopo le parole: "ai sensi della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve essere richiesta, gara per gara, in ragione delle specifiche esigenze del singolo affidamento";

                b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

                "2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, è modificato in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge";

                c) al comma 3 le parole: "autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato dei lavori pubblici della regione di competenza";

                d) al comma 4, le lettere a) e h) sono abrogate; alla lettera d) le parole: ", tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3" sono soppresse; alla lettera e) le parole: "ed il successivo obbligo" ovunque ricorrano, sono soppresse;

                e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

                "7. A decorrere dal 1^ gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei criteri di cui al comma 4";

                f) i commi 9, 11 e 11-ter sono abrogati.


Art. 9.

        1. L'articolo 9 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 10.

        1. All'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alle lettere a) e b) del comma 1, le parole: "di cui agli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8";

                b) al comma 1-quater le parole: ", alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla regolazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "e alla escussione della relativa cauzione provvisoria".


Art. 11.

        1. All'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "dagli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 8";

                b) il comma 2 è abrogato.


Art. 12.

        1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 109 del 1994, le parole: "di cui agli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8".


Art. 13.

        1. All'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) i commi 3, 5 e 12 sono abrogati;

                b) al comma 8 le parole: "e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 34, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
                c) al comma 10 le parole: "o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo," sono soppresse.


Art. 14.

        1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "rendiconto," è sostituita dalle seguenti: "conti consuntivi,"".


Art. 15.

        1. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 16.

        1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

                b) i commi 3, 4, 5, 12, 14, 14-bis e 14-quater sono abrogati;

                c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

        "6. Si intendono per:

                a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionistiche eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;

                b) società di ingegneria che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di cui alla presente lettera di ciascun professionista firmatario del progetto.

            7. Le società di cui al comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti nel relativo albo da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, nonché di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati";

                d) al comma 8, le parole: "di cui ai commi 4 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 14" e l'ultimo periodo è soppresso;

                e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        "11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori il cui importo complessivo stimato sia superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro, le stazioni appaltanti possono, senza svolgere alcuna procedura concorsuale, procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia solo dopo avere acquisito almeno tre proposte di convenzione da parte di altrettanti candidati e motivando la scelta";
                f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

                "13. Ferma restando la possibilità per le stazioni aggiudicatrici di procedere anche sotto forma di appalto-concorso o di appalto di esecuzione dei lavori integrato dalla progettazione esecutiva quando il progetto riguardi opere di cui alle lettere a), b), e), f) e g), il concorso di progettazione per l'affidamento di incarichi di progettazione è obbligatorio nei seguenti casi:

                a) quando l'opera comporti una spesa stimata pari o superiore a 5 milioni di euro;

                b) quando si debba intervenire su edifici, o loro pertinenze, sottoposti a vincolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che si tratti di manutenzione ricorrente o periodica;

                c) quando l'opera debba inserirsi in un contesto urbano che presenti rilevanti problemi sotto il profilo architettonico, storico e ambientale, della viabilità, della qualità insediativa o della riqualificazione funzionale;

                d) quando si debba intervenire in aree industriali dismesse o in generici "vuoti urbani" cui conferire una caratterizzazione urbana;

                e) quando si tratti di edifici di uso collettivo destinati ad ospitare più di 300 persone;

                f) quando si tratti di opere ricadenti in categorie per le quali non siano state approvate norme tecniche specifiche;

                g) quando si tratti di interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo";

                g) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

        "13-bis. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e 200.000 euro e per i quali non si renda obbligatoria una procedura concorsuale ai sensi del comma 13, si procede all'affidamento sulla base dei curricula presentati dai concorrenti, che devono essere composti da:

                a) curriculum generale contenente la descrizione di non più di cinque incarichi ricevuti o svolti, esclusivamente da parte dei professionisti che svolgeranno le prestazioni richieste, negli ultimi dieci anni;

                b) curriculum particolare costituito dalla descrizione, anche mediante tavole grafiche ed immagini, di non più di due opere o lavori affini a quello posto in gara, progettati o realizzati, esclusivamente da parte dei progettisti che svolgeranno le prestazioni richieste, negli ultimi dieci anni;

                c) eventuale proposta progettuale elaborata dal concorrente.

        13-ter. Nel bando di gara devono essere specificati le dimensioni massime ed il numero degli elaborati da presentare nonché i nominativi dei membri della commissione esaminatrice, che può essere composta da amministratori o dipendenti della stazione appaltante per non più di un terzo del numero complessivo dei suoi componenti. Nel bando deve essere altresì precisato il criterio di assegnazione del punteggio. Nel caso in cui si preveda lapresentazione della proposta progettuale il punteggio deve essere ripartito in parti uguali tra curricula e proposta stessa.

        13-quater. Presso le province è istituito un ufficio concorsi e gestione dei procedimenti affidati con procedura concorsuale di qualsiasi tipo, ovvero appalto-concorso, appalto integrato dalla progettazione esecutiva, concorso di progettazione e gare per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore ai 20.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che non dispongono di propri uffici tecnici sufficientemente organizzati per la gestione dei procedimenti di cui al comma 13-ter, affidano gli stessi agli uffici istituiti nella propria provincia di competenza. Le province, per l'istituzione di tali uffici, possono tra loro consorziarsi e possono individuare uno o più ambiti di competenza di livello sub-provinciale";

                h) al comma 14-ter il primo periodo è soppresso;

                i) al comma 14-septies le parole: "le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "le attività tecnico-amministrative";

                l) dopo il comma 14-septies è aggiunto il seguente:

                "14-octies. Il collaudatore non può essere scelto tra il personale della società di ingegneria che ha curato le attività tecnico-amministrative di cui al comma 14-septies".


Art. 17.

        1. All'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spese per la progettazione degli uffici pubblici";

                b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

                "1. Soltanto nei casi in cui la stazione appaltante disponga di un proprio ufficio per la progettazione che non svolga altri servizi è ammessa, solo per il personale che svolge compiti di progettazione ed a titolo di rimborso spese, la corresponsione di una somma pari all'1,5 per cento del costo preventivato per un'opera o per un lavoro.


                2. Quando il progetto è redatto da personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice il responsabile del procedimento deve essere scelto tra pubblici dipendenti di altre amministrazioni o tra professionisti esterni alla stessa";

                c) il comma 2-bis è abrogato.

Art. 18.

        1. All'articolo 19 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:


            "2-bis) riguardino lavori stradali o del settore dei trasporti in genere di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, opere ricadenti in categorie per le quali non siano stati approvati norme tecniche specifiche ed interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo";

                b) al comma 1-bis sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo per i lavori di cui al numero 2-bis) della medesima lettera b), la cui gara può essere indetta anche sulla base del progetto esecutivo";

                c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

        "1-ter. Successivamente all'elaborazione del progetto esecutivo l'impresa può, per motivate ragioni e sulla base di documentate stime dei lavori, richiedere una revisione dell'importo contrattuale che non potrà in ogni caso superare il 10 per cento dell'importo, al netto del ribasso d'asta, dei lavori aggiudicati";

                d) al comma 4 le parole: "ovvero a corpo e a misura" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero a corpo nella misura minima dell'80 per cento e per la restante parte a misura";

                e) al comma 5-quater l'ultimo periodo è soppresso.


Art. 19.

        1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 20.

        1. All'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al penultimo periodo del comma 1-bis le parole: "superiore a quanto stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "superiore al doppio di quanto stabilito";

                b) al comma 3 le parole: ", attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa" sono soppresse;

                c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

                "4. Ai fini di cui al presente articolo, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice composta, per non più di un terzo dei componenti, da rappresentanti della stazione appaltante e, per i restanti componenti, da rappresentanti degli ordini professionali, esperti della materia e rappresentanti delle categorie dei costruttori. La scelta dei rappresentanti degli ordini professionali deve avvenire per sorteggio tra professionisti iscritti all'albo da non meno di dieci anni e con dimostrata esperienza di opere affini a quella oggetto del concorso";

                d) i commi 5 e 6 sono abrogati.


Art. 21.

        1. All'articolo 23 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla rubrica le parole: "e licitazione privata semplificata" sono soppresse;

                b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.


Art. 22.

        1. All'articolo 24 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera c) del comma 1 le parole: "di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al capo II del titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";

                b) il comma 2 è abrogato;

                c) al comma 6 le parole: ", disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis" sono soppresse.


Art. 23.

        1. All'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3" sono soppresse;

                b) alla lettera d) del comma 1 le parole: "; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione all'Osservatorio e al progettista" sono soppresse;

                c) al comma 3, primo periodo, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole: "al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie" sono sostituite dalle seguenti: "al 10 per cento per tutti gli altri lavori delle singole categorie"; al terzo periodo, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".


Art. 24.

        1. All'articolo 26 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 dopo le parole: "certificati di pagamento" sono inserite le seguenti: "da parte del direttore dei lavori";

                b) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

                c) l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

Art. 25.

        1. L'articolo 27 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 27. - (Direzione dei lavori). - 1. Quando il lavoro sia stato oggetto di progettazione integrale pluridisciplinare la direzione dei lavori è affidata con assoluta priorità ai progettisti degli elaborati esecutivi, salvo i casi in cui la progettazione sia stata svolta dall'impresa. Il progettista degli esecutivi architettonici può, in alternativa alla direzione dei lavori, nei casi in cui sia previsto, assumere la direzione artistica".


Art. 26.

        1. All'articolo 28 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. E' vietato affidare collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili";

                b) i commi 2, 6, 7 e 10 sono abrogati;

                c) i periodi primo, secondo e terzo del comma 3 sono soppressi;

                d) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "I collaudatori non possono essere nominati tra i dipendenti della stazione appaltante";

                e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

                "8-bis. Il responsabile del procedimento segnala alla stazione appaltante l'opportunità o meno di procedere con il collaudo in corso d'opera".


Art. 27.

        1. All'articolo 29 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sono disciplinate ai sensi delle seguenti disposizioni:";

                b) le lettere f), ´ƒ1f-bis) e f-ter) del comma 1 sono abrogate.


Art. 28.

        1. All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 50 per cento dell'importo degli stessi stipulata con istituti bancari ed assicurativi di primaria importanza nazionale ed europea";

                b) i commi 3 e 4 sono abrogati;


                c) al comma 5:

                1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La garanzia è prestata per un massimale non superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori progettati e può essere richiesta solo per incarichi conferiti senza procedura concorsuale";

                2) al quarto periodo le parole: "dal pagamento della parcella professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'affidamento dell'incarico";

                3) è aggiunto il seguente periodo: "Quando il progetto è redatto da dipendenti della stazione appaltante, la polizza, nei casi in cui sia prevista, è prestata dagli stessi, a loro cura e spese, per un massimale non superiore all'1 per cento dei lavori progettati";


                d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti possono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente avvalendosi di organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti".


Art. 29.

        1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, le parole da: "e, ove costituito," fino alla fine del comma sono soppresse.


Art. 30.

        1. L'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 31.

        1. All'articolo 33 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 le parole: ", ai sensi del comma 2" sono soppresse;

                b) il comma 2 è abrogato.


Art. 32.

        1. All'articolo 34 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: "le categorie" sono inserite le seguenti: "o le categorie prevalenti", e al terzo periodo le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento";
                b) il numero 1) è abrogato";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle gare per le quali non sia stato ancora pubblicato il bando alla data del 15 marzo 1994".


Art. 33.

        1. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 le parole: "previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 8 della presente legge";

                b) il comma 5 è abrogato.


Art. 34.

        1. L'articolo 36 della legge n. 109 del 1994 è abrogato.


Art. 35.

        1. L'articolo 37 della legge n. 109 del 1994 è abrogato.


Art. 36.

        1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, le parole: "inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente," sono soppresse.

Art. 37.

        1. L'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 38.

        1. L'articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 39.

        1. L'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 40.

        1. Dopo l'articolo 37-nonies della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 37-decies - (Proposte di opere non inserite nella programmazione). - 1. I soggetti promotori privati, dotati di idonei requisiti imprenditoriali, finanziari e gestionali, possono presentare proposte relative alla realizzazione di opere di pubblica utilità non inserite nei documenti di programmazione, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono essere formulate nell'ambito degli strumenti urbanistici e paesistici vigenti nel comune nel cui territorio si vuole realizzare l'opera e devono contenere quanto richiesto al comma 1 dell'articolo 37-bis.
            2. Entro quarantacinque giorni dalla data di deposito della proposta gli organi competenti valutano la sua fattibilità sotto l'aspetto del grado di effettiva utilità e sotto il profilo previsto dall'articolo 37-ter,
verificano l'assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione ed esaminano la proposta stessa ai fini dell'emissione di una dichiarazione di pubblica utilità, rilasciando il proprio parere al presidente della provincia, che deve sottoscrivere la dichiarazione stessa.
            3. Sulla base della dichiarazione di pubblica utilità del presidente della provincia emanata ai sensi del comma 2, il sindaco del comune interessato sottopone la proposta progettuale all'approvazione del consiglio comunale ed avvia le procedure necessarie per l'occupazione delle aree su cui l'opera ricade, rilasciando la concessione edilizia dietro presentazione del relativo progetto definitivo".


Art. 41.

        1. L'articolo 38 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, è abrogato.



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