XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 662
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, di seguito denominata "legge n. 109 del 1994", è
abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2," sono soppresse;
b) al comma 2:E
1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Con la sola
eccezione dei soggetti esclusi ai sensi della normativa
comunitaria, le disposizioni della presente legge si
applicano:";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ai soggetti privati, relativamente a
lavori per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei
soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori";
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 dopo le parole: "ad appaltare a
terzi" sono inserite le seguenti: ", previa pubblicazione di
un bando di gara conforme alle disposizioni in vigore per le
stazioni appaltanti pubbliche sia riguardo alle forme di
pubblicità che ai termini di presentazione delle offerte,".
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
delegificazione conseguente all'attuazione della presente
legge".
Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Autorità regionale per la vigilanza sui
lavori pubblici). - 1. E' istituita un'autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici di livello regionale, di seguito
denominata "autorità", nominata dal presidente della
regione.
2. Alle dipendenze dell'autorità è istituito un
osservatorio dei lavori pubblici di esclusiva competenza
regionale, anche in relazione alla nuova riforma
costituzionale delle regioni".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Disposizioni in materia di personale
dell'autorità). - 1. Ciascuna regione istituisce un ufficio
di supporto all'attività dell'autorità".
Art. 6.
1. All'articolo 6 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere
pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata
secondo quanto previsto al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi istituiti
presso le regioni, la cui composizione viene definita dalle
regioni medesime", e le parole: "il provveditore sottopone il
progetto," sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità
sottopone il progetto,";
d) il comma 5-ter è abrogato.
Art. 7.
1. All'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal
seguente: "Il responsabile del procedimento non può mai
coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori,
con il collaudatore e con i coordinatori per la sicurezza,
salvo che per lavori di entità non superiore a 150.000 euro",
e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "i compiti di supporto
all'attività del responsabile del procedimento" sono
sostituite dalle seguenti: "i compiti di responsabile del
procedimento o di supporto all'attività del responsabile del
procedimento"; le parole: "con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157," sono
soppresse; le parole: "nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni," sono
soppresse; le parole: "e che abbiano stipulato a proprio
carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di
natura professionale" sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: "un accordo di programma
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. In sede di conferenza di servizi sul
progetto definitivo, qualora sia richiesta dalla normativa
vigente la valutazione di impatto ambientale,
l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza
di servizi. La conferenza di servizi adotta la decisione
finale entro tre mesi dalla sua prima riunione una volta che
si siano espressi a favore della determinazione i
rappresentanti dei comuni o delle comunità montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscano la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e
la maggioranza rispetto ai comuni e alle comunità montane
interessati. Nei casi in cui non si raggiunga unanimità di
giudizio e sia verificata l'esistenza di una maggioranza ai
sensi del periodo precedente, la conferenza di servizi adotta
la decisione finale anche in presenza di dissenso da parte di
amministrazioni pubbliche purché queste non siano preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del
patrimonio storico-artistico in ragione dell'esistenza di
vincoli specifici. La conferenza di servizi può esprimersi
anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali
siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui
alle norme vigenti".
Art. 8.
1. All'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "ai sensi della
normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve
essere richiesta, gara per gara, in ragione delle specifiche
esigenze del singolo affidamento";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, è modificato in conformità alle disposizioni
di cui alla presente legge";
c) al comma 3 le parole: "autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima"
sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati dal Ministro dei
lavori pubblici, sentito il comitato dei lavori pubblici della
regione di competenza";
d) al comma 4, le lettere a) e h) sono
abrogate; alla lettera d) le parole: ", tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3"
sono soppresse; alla lettera e) le parole: "ed il
successivo obbligo" ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 1^ gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei criteri di cui al comma
4";
f) i commi 9, 11 e 11-ter sono abrogati.
Art. 9.
1. L'articolo 9 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 10.
1. All'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 1,
le parole: "di cui agli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 8";
b) al comma 1-quater le parole: ", alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
regolazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7" sono
sostituite dalle seguenti: "e alla escussione della relativa
cauzione provvisoria".
Art. 11.
1. All'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dagli articoli 8 e 9"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 8";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 12.
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 109 del
1994, le parole: "di cui agli articoli 8 e 9" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 8".
Art. 13.
1. All'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3, 5 e 12 sono abrogati;
b) al comma 8 le parole: "e dell'articolo 27,
comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite
dalle seguenti: "e dell'articolo 34, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
c) al comma 10 le parole: "o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo," sono
soppresse.
Art. 14.
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la parola: "rendiconto," è sostituita
dalle seguenti: "conti consuntivi,"".
Art. 15.
1. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 16 della legge n. 109
del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 16.
1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole:
"di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) i commi 3, 4, 5, 12, 14, 14-bis e
14-quater sono abrogati;
c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionistiche eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di
previdenza di cui alla presente lettera di ciascun
professionista firmatario del progetto.
7. Le società di cui al comma 6, lettera b),
devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi
titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato
in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente
svolta dalla società, iscritti nel relativo albo da almeno
dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici della società, nonché di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai
tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati";
d) al comma 8, le parole: "di cui ai commi 4 e 14"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 14" e
l'ultimo periodo è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
o direzione lavori il cui importo complessivo stimato sia
superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro, le stazioni
appaltanti possono, senza svolgere alcuna procedura
concorsuale, procedere all'affidamento ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia solo
dopo avere acquisito almeno tre proposte di convenzione da
parte di altrettanti candidati e motivando la scelta";
f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Ferma restando la possibilità per le
stazioni aggiudicatrici di procedere anche sotto forma di
appalto-concorso o di appalto di esecuzione dei lavori
integrato dalla progettazione esecutiva quando il progetto
riguardi opere di cui alle lettere a), b), e), f) e
g), il concorso di progettazione per l'affidamento di
incarichi di progettazione è obbligatorio nei seguenti
casi:
a) quando l'opera comporti una spesa stimata
pari o superiore a 5 milioni di euro;
b) quando si debba intervenire su edifici, o
loro pertinenze, sottoposti a vincolo ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo
che si tratti di manutenzione ricorrente o periodica;
c) quando l'opera debba inserirsi in un
contesto urbano che presenti rilevanti problemi sotto il
profilo architettonico, storico e ambientale, della viabilità,
della qualità insediativa o della riqualificazione
funzionale;
d) quando si debba intervenire in aree
industriali dismesse o in generici "vuoti urbani" cui
conferire una caratterizzazione urbana;
e) quando si tratti di edifici di uso
collettivo destinati ad ospitare più di 300 persone;
f) quando si tratti di opere ricadenti in
categorie per le quali non siano state approvate norme
tecniche specifiche;
g) quando si tratti di interventi di contenuto
sperimentale o tecnologicamente innovativo";
g) dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 20.000 e
200.000 euro e per i quali non si renda obbligatoria una
procedura concorsuale ai sensi del comma 13, si procede
all'affidamento sulla base dei curricula presentati dai
concorrenti, che devono essere composti da:
a) curriculum generale contenente la descrizione
di non più di cinque incarichi ricevuti o svolti,
esclusivamente da parte dei professionisti che svolgeranno le
prestazioni richieste, negli ultimi dieci anni;
b) curriculum particolare costituito dalla
descrizione, anche mediante tavole grafiche ed immagini, di
non più di due opere o lavori affini a quello posto in gara,
progettati o realizzati, esclusivamente da parte dei
progettisti che svolgeranno le prestazioni richieste, negli
ultimi dieci anni;
c) eventuale proposta progettuale elaborata dal
concorrente.
13-ter. Nel bando di gara devono essere specificati
le dimensioni massime ed il numero degli elaborati da
presentare nonché i nominativi dei membri della commissione
esaminatrice, che può essere composta da amministratori o
dipendenti della stazione appaltante per non più di un terzo
del numero complessivo dei suoi componenti. Nel bando deve
essere altresì precisato il criterio di assegnazione del
punteggio. Nel caso in cui si preveda lapresentazione della
proposta progettuale il punteggio deve essere ripartito in
parti uguali tra curricula e proposta stessa.
13-quater. Presso le province è istituito un ufficio
concorsi e gestione dei procedimenti affidati con procedura
concorsuale di qualsiasi tipo, ovvero appalto-concorso,
appalto integrato dalla progettazione esecutiva, concorso di
progettazione e gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione di importo superiore ai 20.000 euro. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, che non dispongono di propri
uffici tecnici sufficientemente organizzati per la gestione
dei procedimenti di cui al comma 13-ter, affidano gli
stessi agli uffici istituiti nella propria provincia di
competenza. Le province, per l'istituzione di tali uffici,
possono tra loro consorziarsi e possono individuare uno o più
ambiti di competenza di livello sub-provinciale";
h) al comma 14-ter il primo periodo è
soppresso;
i) al comma 14-septies le parole: "le
progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "le
attività tecnico-amministrative";
l) dopo il comma 14-septies è aggiunto il
seguente:
"14-octies. Il collaudatore non può essere
scelto tra il personale della società di ingegneria che ha
curato le attività tecnico-amministrative di cui al comma
14-septies".
Art. 17.
1. All'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spese
per la progettazione degli uffici pubblici";
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Soltanto nei casi in cui la stazione
appaltante disponga di un proprio ufficio per la progettazione
che non svolga altri servizi è ammessa, solo per il personale
che svolge compiti di progettazione ed a titolo di rimborso
spese, la corresponsione di una somma pari all'1,5 per cento
del costo preventivato per un'opera o per un lavoro.
2. Quando il progetto è redatto da personale
degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice il
responsabile del procedimento deve essere scelto tra pubblici
dipendenti di altre amministrazioni o tra professionisti
esterni alla stessa";
c) il comma 2-bis è abrogato.
Art. 18.
1. All'articolo 19 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2)
è aggiunto il seguente:
"2-bis) riguardino lavori stradali o del settore
dei trasporti in genere di importo pari o superiore a 5
milioni di euro, opere ricadenti in categorie per le quali non
siano stati approvati norme tecniche specifiche ed interventi
di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo";
b) al comma 1-bis sono aggiunte le seguenti
parole: ", salvo per i lavori di cui al numero 2-bis)
della medesima lettera b), la cui gara può essere
indetta anche sulla base del progetto esecutivo";
c) dopo il comma 1-bis, è inserito il
seguente:
"1-ter. Successivamente all'elaborazione del
progetto esecutivo l'impresa può, per motivate ragioni e sulla
base di documentate stime dei lavori, richiedere una revisione
dell'importo contrattuale che non potrà in ogni caso superare
il 10 per cento dell'importo, al netto del ribasso d'asta, dei
lavori aggiudicati";
d) al comma 4 le parole: "ovvero a corpo e a
misura" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero a corpo nella
misura minima dell'80 per cento e per la restante parte a
misura";
e) al comma 5-quater l'ultimo periodo è
soppresso.
Art. 19.
1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 20.
1. All'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al penultimo periodo del comma 1-bis le
parole: "superiore a quanto stabilito" sono sostituite dalle
seguenti: "superiore al doppio di quanto stabilito";
b) al comma 3 le parole: ", attraverso metodologie
definite dal regolamento e tali da consentire di individuare
con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa" sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di cui al presente articolo, la
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
composta, per non più di un terzo dei componenti, da
rappresentanti della stazione appaltante e, per i restanti
componenti, da rappresentanti degli ordini professionali,
esperti della materia e rappresentanti delle categorie dei
costruttori. La scelta dei rappresentanti degli ordini
professionali deve avvenire per sorteggio tra professionisti
iscritti all'albo da non meno di dieci anni e con dimostrata
esperienza di opere affini a quella oggetto del concorso";
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 21.
1. All'articolo 23 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica le parole: "e licitazione privata
semplificata" sono soppresse;
b) i commi 1-bis e 1-ter sono
abrogati.
Art. 22.
1. All'articolo 24 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 1 le parole:
"di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al capo
II del titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490";
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 6 le parole: ", disciplinati dal
regolamento per l'attività del Genio militare di cui
all'articolo 3, comma 7-bis" sono soppresse.
Art. 23.
1. All'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole:
"accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3" sono soppresse;
b) alla lettera d) del comma 1 le parole: ";
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediata
comunicazione all'Osservatorio e al progettista" sono
soppresse;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "10 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le
parole: "al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle
categorie" sono sostituite dalle seguenti: "al 10 per cento
per tutti gli altri lavori delle singole categorie"; al terzo
periodo, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "il 10 per cento".
Art. 24.
1. All'articolo 26 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "certificati di
pagamento" sono inserite le seguenti: "da parte del direttore
dei lavori";
b) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
c) l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.
Art. 25.
1. L'articolo 27 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Direzione dei lavori). - 1. Quando il
lavoro sia stato oggetto di progettazione integrale
pluridisciplinare la direzione dei lavori è affidata con
assoluta priorità ai progettisti degli elaborati esecutivi,
salvo i casi in cui la progettazione sia stata svolta
dall'impresa. Il progettista degli esecutivi architettonici
può, in alternativa alla direzione dei lavori, nei casi in cui
sia previsto, assumere la direzione artistica".
Art. 26.
1. All'articolo 28 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' vietato affidare collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili";
b) i commi 2, 6, 7 e 10 sono abrogati;
c) i periodi primo, secondo e terzo del comma 3
sono soppressi;
d) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal
seguente: "I collaudatori non possono essere nominati tra i
dipendenti della stazione appaltante";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Il responsabile del procedimento segnala
alla stazione appaltante l'opportunità o meno di procedere con
il collaudo in corso d'opera".
Art. 27.
1. All'articolo 29 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sono disciplinate ai sensi delle seguenti
disposizioni:";
b) le lettere f), ´ƒ1f-bis) e
f-ter) del comma 1 sono abrogate.
Art. 28.
1. All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal
seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 50 per cento dell'importo degli
stessi stipulata con istituti bancari ed assicurativi di
primaria importanza nazionale ed europea";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) al comma 5:
1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La
garanzia è prestata per un massimale non superiore al 5 per
cento dell'importo dei lavori progettati e può essere
richiesta solo per incarichi conferiti senza procedura
concorsuale";
2) al quarto periodo le parole: "dal pagamento della
parcella professionale" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'affidamento dell'incarico";
3) è aggiunto il seguente periodo: "Quando il progetto
è redatto da dipendenti della stazione appaltante, la polizza,
nei casi in cui sia prevista, è prestata dagli stessi, a loro
cura e spese, per un massimale non superiore all'1 per cento
dei lavori progettati";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
dei lavori, le stazioni appaltanti possono verificare la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente avvalendosi di organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti".
Art. 29.
1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della legge n.
109 del 1994, e successive modificazioni, le parole da: "e,
ove costituito," fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 30.
1. L'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 31.
1. All'articolo 33 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ", ai sensi del comma 2"
sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 32.
1. All'articolo 34 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole:
"le categorie" sono inserite le seguenti: "o le categorie
prevalenti", e al terzo periodo le parole: "al 30 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento";
b) il numero 1) è abrogato";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
alle gare per le quali non sia stato ancora pubblicato il
bando alla data del 15 marzo 1994".
Art. 33.
1. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "previsti dagli articoli
8 e 9 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"previsti dall'articolo 8 della presente legge";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 34.
1. L'articolo 36 della legge n. 109 del 1994 è
abrogato.
Art. 35.
1. L'articolo 37 della legge n. 109 del 1994 è
abrogato.
Art. 36.
1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis della legge n.
109 del 1994, e successive modificazioni, le parole: "inseriti
nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma
2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente," sono soppresse.
Art. 37.
1. L'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994,
e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 38.
1. L'articolo 37-quinquies della legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 39.
1. L'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994,
e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 40.
1. Dopo l'articolo 37-nonies della legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 37-decies - (Proposte di opere non inserite nella
programmazione). - 1. I soggetti promotori privati, dotati
di idonei requisiti imprenditoriali, finanziari e gestionali,
possono presentare proposte relative alla realizzazione di
opere di pubblica utilità non inserite nei documenti di
programmazione, con risorse totalmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono essere formulate nell'ambito degli
strumenti urbanistici e paesistici vigenti nel comune nel cui
territorio si vuole realizzare l'opera e devono contenere
quanto richiesto al comma 1 dell'articolo 37-bis.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di
deposito della proposta gli organi competenti valutano la sua
fattibilità sotto l'aspetto del grado di effettiva utilità e
sotto il profilo previsto dall'articolo 37-ter,
verificano l'assenza di elementi ostativi alla sua
realizzazione ed esaminano la proposta stessa ai fini
dell'emissione di una dichiarazione di pubblica utilità,
rilasciando il proprio parere al presidente della provincia,
che deve sottoscrivere la dichiarazione stessa.
3. Sulla base della dichiarazione di pubblica
utilità del presidente della provincia emanata ai sensi del
comma 2, il sindaco del comune interessato sottopone la
proposta progettuale all'approvazione del consiglio comunale
ed avvia le procedure necessarie per l'occupazione delle aree
su cui l'opera ricade, rilasciando la concessione edilizia
dietro presentazione del relativo progetto definitivo".
Art. 41.
1. L'articolo 38 della legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, è abrogato.