XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 660




        Onorevoli Colleghi! - Intendiamo presentare questa proposta di legge, già presentata nella X, XI, XII e XIII legislatura, all'attenzione della Camera.
        L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.
        La legislazione italiana (tra cui il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché alcuni decreti-legge più recenti, sullo smaltimento dei rifiuti industriali, quantunque articolata con la individuazione delle competenze fra Stato, regioni e comuni, ed a parte il fatto che per larga parte non è ancora entrata in attuazione per la mancanza dei relativi regolamenti, a nostro giudizio contiene una lacuna che deve essere specificatamente colmata.
        Si tratta, e ci sembra una questione di primaria importanza, di sapere esattamente su chi deve ricadere la responsabilità nel caso in cui durante il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti si manifestino inquinamenti, contaminazioni, intossicazioni, danni ecologici, morìe ed altro, e chi deve pagare i danni.
        In genere, le industrie, le aziende, gli enti che producono questi rifiuti, una volta consegnata la merce ai trasportatori, ad aziende specializzate, ritengono di essersi sottratti a qualsiasi responsabilità, e non solo non si curano, ma neppure vogliono sapere, come si svolga il trasporto, dove vada a finire e con quali sistemi il prodotto venga reso inerte o riciclato.
        In altre parole, chi produce, si mette al riparo da ogni responsabilità, sia civile che penale, con la consegna a terzi dei rifiuti.
        Con la presente proposta di legge intendiamo invece affermare che la responsabilità civile e penale, in caso di incidenti, ricade sempre sulla industria, ditta, azienda, che ha prodotto le scorie o i rifiuti e che questa responsabilità cessa solamente quando il materiale venga scaricato nelle discariche. Poiché l'inquinamento, la contaminazione, e fenomeni similari possono avvenire anche per imperizia, incuria o negligenza del trasportatore, abbiamo previsto il concorso solidale di questi nella responsabilità. Sarà poi il magistrato a graduarla in relazione alle rispettive situazioni.
        Analogamente responsabile deve essere il proprietario della discarica quando questa non sia debitamente autorizzata e soprattutto quando non sia stata abilitata a ricevere quel determinato tipo di rifiuti.
        In tal modo intendiamo garantire i diritti dei terzi che, altrimenti, si trovano di fronte al solito rimbalzo di responsabilità e non riescono mai ad ottenere una concreta giustizia e ad essere liquidati nei danni.
        Analogamente la responsabilità si estende ai trasporti dei rifiuti verso gli altri Paesi, siano essi o meno facenti parte della dell'Unione europea.
        Resi attenti da quanto avvenuto con gli scarichi di materiali pericolosi ed inquinanti a Lagos, negli anni passati, abbiamo dettato anche una norma per i trasporti via mare: il comandante della nave deve far pervenire alle autorità marittime del porto nazionale di partenza che hanno autorizzato il viaggio, una apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità dello Stato in cui sono stati trasferiti i rifiuti, sia per comprovare che lo scarico è avvenuto con il consenso del Paese ricevente sia per dimostrare che i rifiuti non sono stati scaricati in alto mare; in caso di illecito la responsabilità solidale coinvolge l'armatore ed il comandante.
        Data l'importanza che il problema dei rifiuti ha assunto, abbiamo inteso tutelare il cittadino e siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno darci la loro approvazione.




Frontespizio Testo articoli