XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 660
Onorevoli Colleghi! - Intendiamo presentare questa
proposta di legge, già presentata nella X, XI, XII e XIII
legislatura, all'attenzione della Camera.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
La legislazione italiana (tra cui il decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, e il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22) sulla raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, di quelli speciali e dei rifiuti
tossici e nocivi, nonché alcuni decreti-legge più recenti,
sullo smaltimento dei rifiuti industriali, quantunque
articolata con la individuazione delle competenze fra Stato,
regioni e comuni, ed a parte il fatto che per larga parte non
è ancora entrata in attuazione per la mancanza dei relativi
regolamenti, a nostro giudizio contiene una lacuna che deve
essere specificatamente colmata.
Si tratta, e ci sembra una questione di primaria
importanza, di sapere esattamente su chi deve ricadere la
responsabilità nel caso in cui durante il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti si manifestino inquinamenti,
contaminazioni, intossicazioni, danni ecologici, morìe ed
altro, e chi deve pagare i danni.
In genere, le industrie, le aziende, gli enti che
producono questi rifiuti, una volta consegnata la merce ai
trasportatori, ad aziende specializzate, ritengono di essersi
sottratti a qualsiasi responsabilità, e non solo non si
curano, ma neppure vogliono sapere, come si svolga il
trasporto, dove vada a finire e con quali sistemi il prodotto
venga reso inerte o riciclato.
In altre parole, chi produce, si mette al riparo da ogni
responsabilità, sia civile che penale, con la consegna a terzi
dei rifiuti.
Con la presente proposta di legge intendiamo invece
affermare che la responsabilità civile e penale, in caso di
incidenti, ricade sempre sulla industria, ditta, azienda, che
ha prodotto le scorie o i rifiuti e che questa responsabilità
cessa solamente quando il materiale venga scaricato nelle
discariche. Poiché l'inquinamento, la contaminazione, e
fenomeni similari possono avvenire anche per imperizia,
incuria o negligenza del trasportatore, abbiamo previsto il
concorso solidale di questi nella responsabilità. Sarà poi il
magistrato a graduarla in relazione alle rispettive
situazioni.
Analogamente responsabile deve essere il proprietario
della discarica quando questa non sia debitamente autorizzata
e soprattutto quando non sia stata abilitata a ricevere quel
determinato tipo di rifiuti.
In tal modo intendiamo garantire i diritti dei terzi che,
altrimenti, si trovano di fronte al solito rimbalzo di
responsabilità e non riescono mai ad ottenere una concreta
giustizia e ad essere liquidati nei danni.
Analogamente la responsabilità si estende ai trasporti dei
rifiuti verso gli altri Paesi, siano essi o meno facenti parte
della dell'Unione europea.
Resi attenti da quanto avvenuto con gli scarichi di
materiali pericolosi ed inquinanti a Lagos, negli anni
passati, abbiamo dettato anche una norma per i trasporti via
mare: il comandante della nave deve far pervenire alle
autorità marittime del porto nazionale di partenza che hanno
autorizzato il viaggio, una apposita dichiarazione rilasciata
dalle autorità dello Stato in cui sono stati trasferiti i
rifiuti, sia per comprovare che lo scarico è avvenuto con il
consenso del Paese ricevente sia per dimostrare che i rifiuti
non sono stati scaricati in alto mare; in caso di illecito la
responsabilità solidale coinvolge l'armatore ed il
comandante.
Data l'importanza che il problema dei rifiuti ha assunto,
abbiamo inteso tutelare il cittadino e siamo certi che gli
onorevoli colleghi vorranno darci la loro approvazione.