XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 660
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La responsabilità civile per intossicazioni,
contaminazioni, inquinamento, degrado ecologico, morìe di
animali ed altro, causati dal trasporto e dallo smaltimento di
rifiuti pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, fa solidalmente carico all'ente, industria o
azienda che produce tali rifiuti e ai titolari dell'impresa di
trasporto di smaltimento, che sono corresponsabili anche
penalmente.
2. La responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 cessa
quando i rifiuti sono scaricati nella discarica, purché sia
autorizzata ai sensi delle vigenti leggi ed abilitata a
ricevere quel tipo di rifiuti; in caso contrario, la
responsabilità civile e penale si estende al proprietario
della discarica stessa.
Art. 2.
1. La responsabilità solidale di cui all'articolo 1
permane per i trasporti transfrontalieri dei rifiuti sia verso
i Paesi della Unione europea, sia verso Paesi terzi.
2. Per i trasporti via mare, il comandante della nave ha
l'obbligo di consegnare alle autorità marittime del porto di
partenza che hanno autorizzato il viaggio, una dichiarazione
di consegna dei rifiuti rilasciata dalle autorità dello Stato
dell'Unione europea o del Paese terzo, anche al fine di
comprovare che i rifiuti non sono stati smaltiti in mare.
3. In ogni caso di violazione delle disposizioni della
presente legge la eventuale responsabilità si estende
all'armatore della nave ed al comandante.