XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 660




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La responsabilità civile per intossicazioni, contaminazioni, inquinamento, degrado ecologico, morìe di animali ed altro, causati dal trasporto e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, fa solidalmente carico all'ente, industria o azienda che produce tali rifiuti e ai titolari dell'impresa di trasporto di smaltimento, che sono corresponsabili anche penalmente.
        2. La responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 cessa quando i rifiuti sono scaricati nella discarica, purché sia autorizzata ai sensi delle vigenti leggi ed abilitata a ricevere quel tipo di rifiuti; in caso contrario, la responsabilità civile e penale si estende al proprietario della discarica stessa.


Art. 2.

        1. La responsabilità solidale di cui all'articolo 1 permane per i trasporti transfrontalieri dei rifiuti sia verso i Paesi della Unione europea, sia verso Paesi terzi.
        2. Per i trasporti via mare, il comandante della nave ha l'obbligo di consegnare alle autorità marittime del porto di partenza che hanno autorizzato il viaggio, una dichiarazione di consegna dei rifiuti rilasciata dalle autorità dello Stato dell'Unione europea o del Paese terzo, anche al fine di comprovare che i rifiuti non sono stati smaltiti in mare.
        3. In ogni caso di violazione delle disposizioni della presente legge la eventuale responsabilità si estende all'armatore della nave ed al comandante.



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