XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 655
Onorevoli Colleghi! - Il poco attendibile bilancio
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) impone
una seria riflessione, in considerazione del fatto che il
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha sostenuto che
solo il 45 per cento dei crediti che l'INPS stesso ha
dichiarato di vantare nei confronti dei datori di lavoro si
presume esigibile, mentre il collegio dei sindaci dell'INPS
ritiene dubbia l'esigibilità dei suddetti crediti sostenendo
che "a tutt'oggi non si è ancora in grado di stabilire con
ragionevole approssimazione la reale entità dei crediti".
Nella grande confusione venutasi a creare, frutto di una
gestione irresponsabile degli organi amministrativi dell'INPS,
si ritiene necessario un intervento di "pulizia" dei crediti
non reali, al fine di accertare la verità sull'entità dei
crediti vantati dall'INPS.
Un'azione "purificatrice" in tale senso è quella di dare
la possibilità a tutti i datori di lavoro, in particolare a
quelli non agricoli, nonché agli altri soggetti tenuti al
versamento di contributi previdenziali e assistenziali
(commercianti, artigiani, liberi professionisti ed altri) di
regolarizzare le proprie posizioni debitorie, concedendo
un'ampia dilazione nei pagamenti ed il totale abbattimento
degli oneri e delle spese aggiuntive.
Per raggiungere gli scopi sopra esposti si propone
all'articolo 1, di estendere gli effetti dell'articolo 76
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti i datori di
lavoro e a tutti i soggetti debitori verso gli istituti di
assistenza e previdenza sociale ed in particolare verso l'INPS
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
Un altro intervento che si propone, all'articolo 2, è
quello dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; la
disposizione di cui si chiede l'abrogazione fin dalla sua
emanazione è stata causa di un continuo e copioso contenzioso,
scaturito da interpretazioni e comportamenti da parte della
vigilanza dei citati istituti, soprattutto INPS ed INAIL, che
spesse volte, con accertamenti infondati, hanno determinato
iperbolici presunti crediti, la cui esigibilità è pari a zero,
ma che sono stati, e tuttora vengono inseriti nelle poste
attive dei bilanci di tali istituti previdenziali ed
assistenziali.
Abrogare il comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 338 del 1989 è un atto necessario di
chiarezza e di correttezza nei confronti delle aziende datrici
di lavoro che per circa dieci anni sono state terrorizzate da
incursioni ispettive che si sono risolte, frequentemente, nel
"montaggio" di iperboliche richieste di contributi o premi,
considerati evasi con annesse e connesse sanzioni di portata
catastrofica e con conseguenze distruttive per i datori di
lavoro interessati e per i lavoratori dipendenti che sovente
sono passati ad ingrossare le file dei disoccupati con costi
assistenziali scaricati sul debito pubblico e sulla
collettività.
L'articolo 3 è teso a fare chiarezza nell'individuazione
della norma che disciplina la materia della retribuzione
imponibile ai fini contributivi previdenziali-assistenziali,
norma che si identifica nell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché a togliere
ogni equivoco sorto con l'emanazione dell'articolo 1, comma 1,
del citato decreto-legge n. 338 del 1989, stabilendo che i
minimali di retribuzione giornaliera, ai fini contributivi,
sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
In pratica, si tratta di ritornare alla unica normativa
esistente e che veniva applicata prima della data di entrata
in vigore del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 338 del 1989, data a decorrere dalla quale, intervenendo
nella materia, in concomitanza, due disposizioni di legge
(legge n. 537 del 1981, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 402 del 1981 e legge n. 389 del 1989, di
conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n.
338 del 1989) cominciò l'era del mastodontico contenzioso fra
gli istituti assicuratori sociali ed i datori di lavoro,
nonché l'operazione di "montaggio" della montagna dei crediti
risultanti nelle poste attive dei bilanci di tali istituti, ma
privi di consistenza nella realtà.