XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 655




        Onorevoli Colleghi! - Il poco attendibile bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) impone una seria riflessione, in considerazione del fatto che il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha sostenuto che solo il 45 per cento dei crediti che l'INPS stesso ha dichiarato di vantare nei confronti dei datori di lavoro si presume esigibile, mentre il collegio dei sindaci dell'INPS ritiene dubbia l'esigibilità dei suddetti crediti sostenendo che "a tutt'oggi non si è ancora in grado di stabilire con ragionevole approssimazione la reale entità dei crediti".
        Nella grande confusione venutasi a creare, frutto di una gestione irresponsabile degli organi amministrativi dell'INPS, si ritiene necessario un intervento di "pulizia" dei crediti non reali, al fine di accertare la verità sull'entità dei crediti vantati dall'INPS.
        Un'azione "purificatrice" in tale senso è quella di dare la possibilità a tutti i datori di lavoro, in particolare a quelli non agricoli, nonché agli altri soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali (commercianti, artigiani, liberi professionisti ed altri) di regolarizzare le proprie posizioni debitorie, concedendo un'ampia dilazione nei pagamenti ed il totale abbattimento degli oneri e delle spese aggiuntive.
        Per raggiungere gli scopi sopra esposti si propone all'articolo 1, di estendere gli effetti dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti i datori di lavoro e a tutti i soggetti debitori verso gli istituti di assistenza e previdenza sociale ed in particolare verso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
        Un altro intervento che si propone, all'articolo 2, è quello dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; la disposizione di cui si chiede l'abrogazione fin dalla sua emanazione è stata causa di un continuo e copioso contenzioso, scaturito da interpretazioni e comportamenti da parte della vigilanza dei citati istituti, soprattutto INPS ed INAIL, che spesse volte, con accertamenti infondati, hanno determinato iperbolici presunti crediti, la cui esigibilità è pari a zero, ma che sono stati, e tuttora vengono inseriti nelle poste attive dei bilanci di tali istituti previdenziali ed assistenziali.
        Abrogare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 338 del 1989 è un atto necessario di chiarezza e di correttezza nei confronti delle aziende datrici di lavoro che per circa dieci anni sono state terrorizzate da incursioni ispettive che si sono risolte, frequentemente, nel "montaggio" di iperboliche richieste di contributi o premi, considerati evasi con annesse e connesse sanzioni di portata catastrofica e con conseguenze distruttive per i datori di lavoro interessati e per i lavoratori dipendenti che sovente sono passati ad ingrossare le file dei disoccupati con costi assistenziali scaricati sul debito pubblico e sulla collettività.
        L'articolo 3 è teso a fare chiarezza nell'individuazione della norma che disciplina la materia della retribuzione imponibile ai fini contributivi previdenziali-assistenziali, norma che si identifica nell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché a togliere ogni equivoco sorto con l'emanazione dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989, stabilendo che i minimali di retribuzione giornaliera, ai fini contributivi, sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
        In pratica, si tratta di ritornare alla unica normativa esistente e che veniva applicata prima della data di entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 338 del 1989, data a decorrere dalla quale, intervenendo nella materia, in concomitanza, due disposizioni di legge (legge n. 537 del 1981, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 402 del 1981 e legge n. 389 del 1989, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 338 del 1989) cominciò l'era del mastodontico contenzioso fra gli istituti assicuratori sociali ed i datori di lavoro, nonché l'operazione di "montaggio" della montagna dei crediti risultanti nelle poste attive dei bilanci di tali istituti, ma privi di consistenza nella realtà.




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