XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 655
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione dei soggetti destinatari e variazioni dei
termini per la regolarizzazione contributiva di cui
all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998).
1. La possibilità di regolarizzare la posizione debitoria
per contributi previdenziali ed assistenziali omessi, prevista
dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, è estesa a tutti i datori di lavoro
e a tutti i soggetti tenuti per legge ai versamenti per i
contributi previdenziali ed assistenziali.
2. La regolarizzazione contributiva prevista dall'articolo
76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i periodi
contributivi maturati fino al 1997, è estesa anche alle
fattispecie di evasione contributiva e differita ai periodi
contributivi maturati fino al mese di settembre 2001.
3. I termini previsti dall'articolo 76 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per la presentazione della domanda di
regolarizzazione contributiva e per il versamento della prima
rata, sono prorogati al 31 maggio 2002.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 1
del decreto-legge n. 338 del 1989).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge è abrogato il comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. I
provvedimenti adottati sulla base della citata disposizione
rimangono privi di effetti.
Art. 3.
(Norme in materia di retribuzione imponibile ai fini
contributivi, previdenziali ed assistenziali).
1. La determinazione della retribuzione imponibile ai fini
contributivi, previdenziali ed assistenziali è disciplinata
esclusivamente dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, e i minimali di retribuzione
giornaliera ai fini contributivi sono quelli determinati ai
sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 4.
(Sanzioni amministrative in materia
di lavoro e di legislazione sociale).
1. Alle sanzioni amministrative relative ad infrazioni di
norme in materia di lavoro e di legislazione sociale si
applica l'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
Art. 5.
(Sospensione dei provvedimenti esecutivi).
1. I provvedimenti di esecuzione in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi per effetto delle domande di
regolarizzazione e subordinatamente al pagamento delle somme
determinate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 6.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma
9, della legge n. 407 del 1990).
1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si estendono
anche alle cooperative, per i rapporti di lavoro dipendente o
assimilato instaurati con i propri soci. Ai fini dei medesimi
rapporti di lavoro le cooperative sono considerate a tutti gli
effetti datori di lavoro.