XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 654
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende istituire una nuova casa da gioco in Sicilia in
località Calatafimi-Segesta.
Si tratta di una iniziativa importante per la
valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, culturale,
paesaggistico ed ambientale che caratterizza la zona.
Una iniziativa che consentirebbe di promuovere il turismo
combattendo il fenomeno della disoccupazione e rilanciando
l'economia del territorio.
E' ormai evidente che i divieti del codice penale non
possono più essere considerati collegati ad un disvalore del
gioco di azzardo sotto il profilo sociale, altrimenti si
dovrebbe constatare che il primo soggetto che abitualmente
compie un'attività considerata moralmente illecita è proprio
lo Stato con i vari giochi e lotterie (lotto, superenalotto,
totocalcio, gratta e vinci, eccetera), alcuni dei quali per
modalità di gioco e alea di rischio si avvicinano sempre di
più al gioco di azzardo vero e proprio.
Tali giochi devono essere considerati, come lo sono in
tutto il mondo, come attività ludiche e ricreative spesso
collegate a periodi di vacanza.
Certamente l'istituzione di una casa da gioco comporta una
precisa regolamentazione per evitare l'insorgere di fenomeni
malavitosi e per garantire la massima trasparenza del gioco
stesso, e questo giustifica le disposizioni previste dalla
presente proposta di legge a presidio di tali irrinunciabili
esigenze.
Un atteggiamento differente, in un'Europa sempre più
integrata e in un sistema globale del commercio
internazionale, è a nostro giudizio un inutile sacrificio per
l'economia italiana che non impedisce ai cittadini che giocano
di farlo in giro per l'Europa e per il mondo, disertando
località suggestive e ricche di valori culturali del nostro
Paese, verso le quali si potrebbe attrarre anche una
significativa quota di turismo internazionale.
Alle argomentazioni richiamate occorre aggiungere una
ulteriore osservazione che sorge spontanea: non è infatti
comprensibile la scelta secondo la quale le uniche deroghe e
quindi le uniche case da gioco esistenti da tempo in Italia
debbano essere tutte collocate al nord (Sanremo, Campione
d'Italia, Saint Vincent e Venezia).
La presente proposta di legge è composta da cinque
articoli che innovano il quadro legislativo vigente,
prevedendo l'istituzione della casa da gioco in località
Calatafimi-Segesta.
L'articolo 1, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e
722 del codice penale, autorizza l'apertura della casa da
gioco e disciplina le modalità di rilascio della relativa
autorizzazione.
L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco al fine di
garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità.
L'articolo 3 dispone che la titolarità dell'esercizio
della casa da gioco spetti al comune nel cui territorio è
localizzata la stessa, mentre le modalità della ripartizione
dei proventi della gestione della casa da gioco sono
disciplinate dall'articolo 4.
L'articolo 5 prevede, infine, un meccanismo di controllo
sull'attività della casa da gioco, attribuendo al presidente
della regione Sicilia il potere di sospendere o revocare
l'esercizio della casa da gioco in determinati casi.