XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 654
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione).
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco in Calatafimi-Segesta.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di
venti anni, ed è rinnovabile.
Art. 2.
(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da
gioco).
1. Il presidente della regione Sicilia, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione della
giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio
della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i
residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti
che si trovano in specifiche condizioni soggettive
ostative;
b) la registrazione delle presenze per altre
categorie da individuare;
c) la specie e i tipi di giochi che possono essere
autorizzati; è comunque ammesso il gioco con
slot-machine;
d) i giorni di chiusura e gli orari di
apertura;
e) le particolari, opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune nel cui territorio essa è localizzata.
2. L'esercizio può essere gestito dal comune di cui al
comma 1 direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o
per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale
pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca
l'esercizio in regime di concessione.
3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:
a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione
della casa da gioco;
b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e
le debite cauzioni;
c) le qualità morali e le condizioni economiche
che devono offrire il concessionario ed il personale
addetto;
d) le disposizioni per il regolare versamento alle
amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli
importi stabiliti per la concessione, ed i relativi
controlli;
e) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la
mancata ottemperanza da parte del concessionario alle
condizioni previste dalla concessione medesima.
Art. 4.
(Ripartizione delle entrate).
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 70 per cento al comune titolare, con
l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali
proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in
particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla
promozione turistica ed alla valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali e delle attività economiche tradizionali del
territorio;
b) il 30 per cento alla regione Sicilia con
l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al
miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto.
2. Il versamento delle quote alla regione è effettuato dal
comune titolare ogni anno, entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di
controllo.
Art. 5.
(Controllo dell'attività, sospensione e
revoca della concessione).
1. Il presidente della regione Sicilia, in caso di
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento
delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei
preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco
sono considerati pubblici.