XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 647
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende promuovere interventi di carattere preventivo in
favore della popolazione anziana, in relazione alla domanda
proveniente, in particolare, dalle aree a più alta
concentrazione e da quelle nelle quali si rileva una maggiore
difficoltà di fruizione dei servizi pubblici da parte delle
persone anziane.
Dall'analisi dei dati statistici disponibili si rileva che
il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, tipico
della nostra epoca, non è uniformemente distribuito, in quanto
vi sono aree nelle quali la concentrazione della popolazione
anziana supera di gran lunga la percentuale media
nazionale.
Tali maggiori concentrazioni si riscontrano specialmente
in centri lontani dalle grandi aree urbane, che la marginalità
della produzione agricola ha contribuito a spopolare in favore
delle periferie urbane (centri cittadini o vecchi quartieri
popolari) nei quali, tra l'altro, si è verificato un esodo
della popolazione giovane sia per motivi di lavoro che per la
formazione di nuove famiglie.
Tra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili,
la solitudine degli anziani, unita alle difficoltà di mobilità
connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità
da parte dell'anziano di accedere direttamente ai servizi
pubblici, sia nel caso in cui questi siano lontani dalla
propria abitazione, sia nel caso in cui l'anziano debba
affrontare percorsi resi difficoltosi dal traffico urbano.
Tale situazione spesso determina la decisione dell'anziano o
della propria famiglia di ricorrere al ricovero in
istituto.
La proposta di legge in esame intende dare una prima
risposta a tali problematiche, mediante il ricorso agli
strumenti approntati dal progresso tecnologico, insieme alle
molteplici iniziative che scaturiscono dalla solidarietà
civile.
All'articolo 1 viene autorizzato il finanziamento da parte
del Ministro per la solidarietà sociale di iniziative degli
enti locali che perseguano la finalità di tutelare l'autonomia
di vita delle persone anziane e di agevolare l'accesso ai
servizi pubblici. L'autorizzazione è concessa per fronteggiare
l'eccezionalità della situazione riscontrabile in vaste aree
del Paese, ai sensi dell'articolo 149 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tra gli interventi possibili, l'articolo 1, comma 1,
lettera a), indica innanzitutto la realizzazione dei
servizi di telesoccorso e di telecontrollo, già sperimentati
con risultati decisamente soddisfacenti.
Appare utile premettere una breve descrizione di tali
servizi. Essi si articolano come segue:
un centro di ascolto, presidiato ventiquattro ore su
ventiquattro;
terminali periferici installati nelle abitazioni degli
abbonati.
All'arrivo di una chiamata da parte dell'abbonato, il
video del centro di ascolto ne visualizza il numero telefonico
insieme a tutti i dati relativi alla persona (chi avvisare in
caso di necessità, eventuale disponibilità di parenti o vicini
di casa, eccetera). Quindi, si prova a telefonare all'abbonato
e, se non risponde, si avvisano i soggetti indicati dalla
banca dati, oppure il 113, il medico di fiducia, la guardia
medica, eccetera.
Da parte sua l'assistito, in caso di malore improvviso, ha
la possibilità di mettere in azione in modo molto semplice il
proprio terminale con un telecomando che egli costantemente
porta con sé e che agisce all'interno delle mura della casa,
per un raggio di una ventina di metri.
Oltre all'intervento in caso di necessità (telesoccorso),
il centro di ascolto provvede anche al controllo periodico
delle condizioni psico-fisiche dell'assistito (telecontrollo):
a brevi periodi vengono infatti effettuate telefonate per
verificare lo stato di salute dell'anziano.
Pertanto, il telesoccorso e il telecontrollo consentono il
monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano
e si pongono come adeguata risposta nei casi frequenti di
anziani che vivono soli o in coppia, per i quali è proprio la
condizione di solitudine e spesso di abbandono che rende
maggiori i rischi strutturalmente connessi all'età
avanzata.
Invece, con gli interventi di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 1 si sostengono i progetti con i
quali si affronta il problema della fruibilità dei servizi
pubblici da parte degli anziani. Si lascia l'iniziativa alla
creatività delle comunità locali, ma si tratterà innanzitutto
di interventi quali, ad esempio, la possibilità di
prenotazione di visite mediche, di rilascio di certificati o
riscossione di competenze, che potranno essere ottenute a
domicilio dall'anziano e che spesso non richiedono altro che
una efficiente riorganizzazione degli uffici.
All'articolo 2, l'importanza dell'obiettivo è tale che si
rende necessaria una valutazione/misurazione rivolta verso le
risorse, umane e strumentali, necessarie alla produzione di un
intervento a sostegno dell'anziano. E' vero che lo strumento
normativo non deve spingersi nella descrizione di soluzioni
specifiche e dettagliate in quanto possono esistere più
formule organizzative efficaci, ma è anche vero che esistono
alcuni denominatori comuni da tenere in considerazione per
costruire tutte le molteplici soluzioni.
A nostro avviso i denominatori comuni sono quelli
precisati nell'articolo al nostro esame. Esso indica una serie
di requisiti necessari a far sì che i servizi di telesoccorso
e telecontrollo garantiscano realmente soccorsi tempestivi in
caso di difficoltà o di emergenza (come indicato nell'articolo
1, comma 1, lettera a)). Tali servizi devono essere
affidati ad organizzazioni che, oltre ad essere in grado di
prestarli, ne assicurino la continuità e la qualità.
Quanto indicato nelle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 2 intende, appunto, garantire la
continuità del servizio sia attraverso la dotazione di una
centrale di ascolto idonea, che attraverso la presenza di
personale tecnico qualificato addetto all'assistenza tecnica
alla centrale di ricezione in questione ed ai terminali
periferici installati presso le abitazioni degli assistiti.
In merito ai terminali periferici - lettera e) - si
è ritenuto specificare una caratteristica tecnica di non
secondaria importanza: il sistema "viva voce". Soluzione
questa, a nostro avviso, più efficace ad affrontare il
problema di natura sociale che è al nostro esame.
In pratica, la richiesta di soccorso giunge ad una
centrale di ricezione e gestione dove il chiamante viene
immediatamente identificato. Un personal computer
visualizza la sua scheda dove vengono riportati tutti i
dati che consentono all'operatore di dare seguito alla
chiamata nel modo più opportuno. L'operatore può così
richiamare e parlare con l'assistito anche se quest'ultimo non
dovesse riuscire a raggiungere il suo apparecchio telefonico
per rispondere. Infatti, se dopo il terzo squillo l'assistito
non risponde entra in funzione il sistema "viva voce".
L'operatore potrà dunque accertare ugualmente il motivo della
chiamata e prendere tutti i provvedimenti che la situazione
richiede.
La specificazione - lettera b) - di un medico
presente in centrale di ascolto ventiquattro ore su
ventiquattro offre garanzie di professionalità in un servizio,
quale quello del telesoccorso, essenzialmente preposto, in
caso di malore improvviso, a ridurre il più possibile
l'intervallo senza terapia. Il medico - e non un operatore
qualunque - è la figura più idonea non solo a dare i consigli
del caso, ma a recepire informazioni utili a tradurre
l'intensità dell'urgenza/emergenza ed avvisare i soggetti più
indicati ad effettuare il soccorso. Si pensi, ad esempio, al
riscontro telefonico da parte del medico di un sospetto
infarto che dovrà essere gestito attraverso un'unità mobile di
rianimazione, anziché un'ambulanza dedicata al solo trasporto
al pronto soccorso, o, ancora, ad una patologia che può essere
risolta in loco, allertando la guardia medica o il
medico di fiducia, evitando così il continuo ricorso
all'ospedalizzazione. La figura del medico si rende necessaria
anche in caso di telecontrollo: nessuno, meglio di un medico,
può procedere al controllo periodico delle condizioni
psico-fisiche dell'anziano.
Tutto ciò, a nostro avviso, rende anche necessaria
all'interno della struttura la presenza di una direzione
sanitaria - lettera a) - che ne definisca i protocolli
operativi in modo esplicito e sovrintenda agli stessi.
L'articolo 3 stabilisce le modalità di ripartizione del
fondo, istituito all'articolo 6, tra le regioni che ne
facciano richiesta. Il meccanismo procedurale è posto a tutela
dell'effettività e della continuità degli interventi, mentre
le esigenze di trasparenza trovano tutela nella norma che pone
il divieto di finanziamento dei progetti per i quali non è
prevista una forma di controllo.
Alle singole organizzazioni vanno richiesti e controllati
servizi efficienti e di alta qualità, vista l'importanza
dell'obiettivo che si vuol raggiungere.
L'articolo 4 disciplina l'erogazione dei contributi
secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ma indicando una priorità per i progetti
relativi alle aree ad elevata densità di popolazione anziana o
lontana dai servizi.
L'articolo 5 prevede la presentazione di una relazione
annuale al Parlamento, da parte del Ministro per la
solidarietà sociale, sulla situazione degli anziani nel Paese.
Le altre amministrazioni dello Stato e le regioni dovranno
collaborare alla redazione della relazione.
All'articolo 6 viene istituito il Fondo per la popolazione
anziana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali. Il Fondo è da ripartirsi
tra le regioni per il finanziamento dei progetti di intervento
sopra descritti, elaborati dagli enti locali e realizzati
anche mediante convenzioni con enti, organizzazioni di
volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà
sociale.
Per il finanziamento del Fondo, all'articolo 7 è stabilito
l'utilizzo di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003.
Anche per l'esistente copertura finanziaria, oltre che per
le finalità che intende perseguire, è auspicabile una rapida
approvazione della proposta di legge che sottoponiamo al
vostro esame.
Nel testo si specifica che alla realizzazione dei progetti
elaborati dagli enti locali possono, mediante convenzione,
essere chiamate anche società pubbliche e private.
La funzione di programmazione, dunque, spetterà agli enti
locali e la gestione può essere anche delegata ad
organizzazioni private. In questo mix pubblico e
privato, l'ente locale può instaurare relazioni in un'ottica
di cogestione, che favorirà la confluenza all'interno del
sistema di elementi quali quelli della qualità e
dell'efficacia.
Nel rapporto Censis 1992 - capitolo dedicato al governo
locale - si legge: "Ciò di cui non si sono resi conto gli
operatori della pubblica amministrazione è che la maggior
parte della loro attività quotidiana è rivolta verso
l'esterno. E' l'esterno, l'utente, il pubblico, il cittadino
che giudica l'agire quotidiano. Ed il giudizio che emette
viene formulato non in termini di legalità, esecutorietà o
legittimità, ma in termini di qualità, efficacia ed equità".
E' necessario "superare la vecchia concezione che vuole la
crescita di una organizzazione legata al momento quantitativo
- tanti certificati, tanti contributi, tanti interventi
manutentivi, uguale comune efficiente - per abbracciare una
filosofia della qualità del prodotto e della sua
valutazione".
Proprio per assicurarsi un prodotto di qualità, data
l'importanza dell'obiettivo che si vuol raggiungere, si è
ritenuto precisare all'articolo 6, comma 2, la necessità di
contribuire ad evitare l'insorgere, anche in questo settore,
di fenomeni di affarismo e corruzione con il conseguente
spreco di risorse pubbliche.
Tali convenzioni, naturalmente, devono prevedere
disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti. A nostro avviso ciò non è sufficiente. Dobbiamo
tentare di dettare norme trasparenti che evitino il
verificarsi di casi di interruzione di servizio dovuti a
mancanza di affidabilità gestionale e solidità economica.