XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 647
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, considerate le
eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della
popolazione anziana, autorizza il finanziamento di iniziative
degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle
persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi
pubblici mediante:
a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e
telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di
difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi ad una
disagiata dislocazione dei servizi;
b) la realizzazione di progetti sperimentali di
ammodernamento dei servizi pubblici essenziali nei quali si
privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi,
volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della
presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.
Art. 2.
1. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei
servizi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 1, oltre a fornire garanzie di assoluta
affidabilità gestionale, solidità economica e trasparenza atte
ad assicurare la continuità e la qualità del servizio, devono
documentare le seguenti caratteristiche di professionalità:
a) presenza di una direzione sanitaria
responsabile nell'organizzazione delle procedure della
centrale di ascolto;
b) presenza di un medico in servizio ventiquattro
ore su ventiquattro presso la centrale di ascolto;
c) dotazione di terminali periferici e di una
centrale di ricezione-gestione provvista di idonea
certificazione relativa ai requisiti di qualità ed efficienza
nonché di omologazione degli strumenti tecnologici alle norme
dettate dal Ministro delle comunicazioni;
d) presenza di personale tecnico qualificato
dedicato alla costante funzionalità della centrale di ascolto
ed alla assistenza tecnica ai terminali periferici;
e) terminali periferici, installati presso le
abitazioni dei soggetti di cui all'articolo 1, dotati di
sistema in "viva voce".
Art. 3.
1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno,
presentano al Dipartimento per gli affari sociali, domanda di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la
trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le
regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una
dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta
di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori
risorse con le quali l'ente locale intende far fronte alla
realizzazione del progetto.
2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti
che non prevedano le garanzia e le caratteristiche di cui
all'articolo 2, nonché forme di controllo periodico sulla loro
realizzazione e funzionamento.
3. Per il solo anno 2001 le regioni presentano i progetti
entro il 30 ottobre.
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Ministro per la solidarietà
sociale provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le
regioni che ne abbiano fatto richiesta il Fondo di cui
all'articolo 6.
2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso
e telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di
concerto con il Ministro della sanità.
3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento,
i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo
scarto tra la media nazionale e locale della popolazione
anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento ed i
progetti relativi ad aree lontane dai servizi.
4. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni sono
individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 31
marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla
situazione degli anziani nel Paese, secondo le indicazioni
emergenti dalla relazione conclusiva della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale
dell'anziano, istituita presso il Senato della Repubblica con
deliberazione in data 17 marzo 1988.
2. Il Ministro per gli affari regionali provvede a
trasmettere al Ministro per la solidarietà sociale i dati
necessari per la redazione della relazione, relativi alle
singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno; entro
tale termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la
parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati
in loro possesso.
Art. 6.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, è istituto il Fondo per
la popolazione anziana per la realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 1 della presente legge, da realizzare, ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dagli enti locali, anche mediante convenzioni con enti,
società pubbliche e private, organizzazioni di volontariato,
associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono soggette a
presentazione da parte del convenzionato e, prima della
stipula delle stesse, di fidejussione bancaria proporzionata
al numero degli assistiti e comunque non inferiore a lire 500
milioni.
Art. 7.
1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 6 è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.