XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 642
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di
legge mira a creare una istituzione indipendente a
salvaguardia dei princìpi costituzionali che dovrebbero
governare l'attività amministrativa.
Le vicende di "tangentopoli" hanno rivelato un grave stato
di degrado nella cura degli interessi pubblici daparte delle
pubbliche amministrazioni, e hanno determinato una profonda
condizione di crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.
Per superare questa difficile fase nella vita del Paese
non è certamente sufficiente la pur necessaria azione della
magistratura, ma occorre ripensare e ridefinire il ruolo
dell'amministrazione pubblica ed individuare istituti atti a
garantire forme efficaci di controllo sull'attività dello
Stato e degli enti pubblici.
Proprio per rispondere a siffatte esigenze appare
indispensabile creare un organismo, dotato di spiccata
indipendenza ed autonomia, in grado di vigilare, in concreto,
sulla effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai
princìpi di legalità, di trasparenza e di imparzialità.
Il Servizio ispettivo nazionale, istituito dall'articolo
1, è competente ad accertare e segnalare casi di cattiva
amministrazione che si possano riscontrare nell'attività e nei
comportamenti dei soggetti preposti alla cura del pubblico
interesse. A tale fine il Servizio è dotato di poteri di
accertamento, di ispezione, può eseguire indagini
patrimoniali, convocare i responsabili degli uffici e dei
procedimenti, chiedere informazioni all'autorità giudiziaria
ed a qualsiasi altro soggetto in grado di fornire notizie o
documenti utili.
Al fine di rendere incisiva l'azione del Servizio si
dispone che gli addetti al Servizio stesso rivestano,
nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblici ufficiali. Ad essi non è opponibile il segreto
d'ufficio.
Nello svolgimento della propria attività il Servizio si
può avvalere dei servizi di controllo interno istituiti nelle
singole amministrazioni.
Il Servizio compie i propri accertamenti non solo
d'ufficio, ma anche su richiesta di singoli cittadini, di enti
ed associazioni, con ovvia esclusione delle segnalazioni
anonime. Questa configurazione del potere di iniziativa dei
procedimenti di accertamento consente ai singoli utenti dei
servizi pubblici e ai privati che entrano in rapporto con la
pubblica amministrazione di segnalare direttamente al Servizio
ogni comportamento che appaia in contrasto con i citati
princìpi di legalità, di imparzialità e di trasparenza.
Qualora l'attività di indagine riveli un caso di inosservanza
di norme di legge o di regolamento, il Servizio emette un
provvedimento con il quale accerta l'esistenza di un caso di
cattiva amministrazione.
La presente proposta di legge non attribuisce poteri
sanzionatori al Servizio, la cui funzione precipua è quella di
consentire l'emersione di episodi di cattivo esercizio della
funzione amministrativa e di segnalarli alle competenti
autorità per l'adozione dei provvedimenti del caso. In tal
senso l'attività del Servizio è essenzialmente un'attività di
referto, svolta nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro competente, anche ai fini
dell'eventuale avvio di procedimenti disciplinari a carico dei
funzionari e degli impiegati inadempienti; nei confronti
dell'autorità giudiziaria, qualora siano ravvisabili estremi
di reato; nei confronti della Corte dei conti, qualora siano
riscontrabili irregolarità contabili. Il Servizio, inoltre,
rimette al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sui casi
di cattiva amministrazione accertati.
Organi del Servizio sono il comitato direttivo ed il
direttore. Al fine di garantire la piena autonomia del
Servizio si prevede che gli otto membri del comitato siano
nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
persone di notoria indipendenza, scelte all'interno di
categorie specificamente indicate. Particolari disposizioni
stabiliscono la durata in carica, le incompatibilità e le
indennità per i membri del comitato.
Infine, sono dettate disposizioni specifiche sulle
dotazioni di personale, sulle spese di funzionamento e sulle
modalità di adozione del regolamento di organizzazione del
Servizio.