XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 642
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Servizio).
1. E' istituito il Servizio ispettivo nazionale a garanzia
della imparzialità e dell'etica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: "Servizio".
2. Il Servizio provvede ad accertare e segnalare i casi di
ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei
comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire la
tutela del cittadino per quel che riguarda l'effettivo
rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza ed imparzialità
nell'azione amministrativa.
3. Il Servizio non è soggetto ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue
competenze in piena autonomia.
Art. 2.
(Funzioni del Servizio).
1. Il Servizio svolge i propri accertamenti d'ufficio o su
richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni.
E' fatto divieto agli addetti al Servizio di rivelare
l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di
accertamento.
2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od
amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare
istanza di accertamento al Servizio.
3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte
degli appartenenti alle amministrazioni pubbliche statali
degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento,
il Servizio, secondo le modalità contenute nel regolamento di
cui all'articolo 7:
a) esegue accertamenti sull'adempimento degli
obblighi di servizio e dei doveri di ufficio;
b) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici dell'amministrazione statale;
c) esegue indagini patrimoniali sui pubblici
dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture
dell'amministrazione finanziaria;
d) convoca i responsabili degli uffici e dei
procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle
eventuali disfunzioni denunciate rilevate;
e) richiede informazioni e documenti all'autorità
giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il
segreto delle indagini;
f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli
accertamenti e delle indagini di propria competenza.
4. Gli addetti al Servizio, nell'esercizio dei compiti di
istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad
essi non è opponibile il segreto di ufficio.
5. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni
di propria competenza, il Servizio si avvale anche dei servizi
di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 3.
(Accertamento dei casi
di cattiva amministrazione).
1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora
rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme
di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di
imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo
contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento,
un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento
di un caso di cattiva amministrazione.
2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di
cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed
osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora
questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai
fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari
nei confronti dei funzionari inadempienti.
3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio
venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto
all'autorità giudiziaria.
4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale
della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili
rilevate nel corso della sua attività.
5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una
relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da
esso accertati.
Art. 4.
(Comitato direttivo).
1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al
comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del
Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata
di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da
individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e
procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari
in materie giuridiche e personalità dotate di alta e
riconosciuta professionalità in campo giuridico e di
organizzazione amministrativa ed aziendale.
3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei
anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata del mandato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le indennità
spettanti al direttore ed ai componenti del comitato
direttivo.
Art. 5.
(Personale del Servizio).
1. Al Servizio sono addetti non più di centocinquanta
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio è equiparato, ad ogni effetto di
legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta
del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale
decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il Servizio può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. Il
Servizio può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti
da consultare su specifici temi e problemi.
Art. 6.
(Spese di funzionamento del Servizio).
1. Le spese di funzionamento del Servizio sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
Art. 7.
(Norme di attuazione).
1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
approvate con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e su parere conforme del comitato direttivo del
Servizio stesso.