XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 640
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese milioni di
persone si rivolgono ogni anno, per la cura della salute,
a operatori medici e non medici, ricorrendo non solo alla
cosiddetta "medicina convenzionale", ma anche a forme di
medicine meno praticate, meno note in Italia, ma non per
questo di minore utilità e valore scientifico per la
prevenzione e la guarigione delle malattie.
Per "medicine non convenzionali" si intendono, in
opposizione alle nozioni di medicina alternativa o
complementare nell'ambito della medicina convenzionale,
discipline o prassi mediche che rappresentano dei sistemi
medici globali cui sono sottintesi concetti teorici o
filosofici in base ai quali la malattia è considerata non
tanto l'effetto dell'azione di agenti esterni quanto risultato
di uno squilibrio dell'organismo.
Il crescente interesse verso le medicine non convenzionali
è connesso ad una certa disaffezione nei confronti della
medicina convenzionale, il cui straordinario sviluppo
tecnologico si è tradotto in un innegabile successo sul piano
medico, ma al tempo stesso ha generato squilibri nel rapporto
terapeuta-paziente. Inoltre, l'arsenale farmaceutico su cui si
basa la medicina convenzionale è certamente efficace, ma
riguarda soprattutto la sintomatologia e comporta spesso
effetti indesiderabili se non addirittura gravi stati di
dipendenza.
Si osserva quindi una tendenza verso una medicina più
umana, che tenga conto dell'essere umano in quanto tale e non
solo della sua patologia; di qui il ritorno dell'interesse per
le terapie tradizionali e per farmaci più "dolci", il cui
obiettivo è non tanto quello di distruggere l'agente patogeno,
quanto di restituire al corpo umano la capacità di
resistergli.
Ciò non significa, tuttavia, che la medicina convenzionale
e quelle non convenzionali si escludano a vicenda, ma anzi, al
contrario, esse possono rivelarsi complementari a tutto
vantaggio dei pazienti. Perché tale complementarità si
realizzi in concreto è necessario intervenire sull'elemento
che esse hanno in comune, ovvero il fatto di non essere
riconosciute o di essere riconosciute in modo differenziato
dalle autorità mediche, benché negli ultimi anni siano stati
fatti tentativi, da una parte analizzando i pregiudizi di
irrazionalità scientifica con cui vengono bollate e,
dall'altra, avviando nella prassi esperienze di
complementarità di trattamento.
La presente proposta di legge mira quindi a individuare un
nucleo organico di norme, che costituisca un riconoscimento
giuridico per determinate terapie non convenzionali per la
cura della salute come l'agopuntura, la fitoterapia,
l'omeopatia, la medicina antroposofica, l'omotossicologia, la
medicina tradizionale cinese, l'ayurveda, la
chiropratica, l'osteopatia, la medicina manuale, in
applicazione del principio universale di libertà di scelta
terapeutica.