XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 640
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica italiana riconosce il principio del
pluralismo scientifico come fattore essenziale per il
progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il
diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non
convenzionali esercitati dai laureati in medicina e chirurgia
di cui all'articolo 3, affermatisi negli ultimi decenni.
2. La Repubblica italiana riconosce la libertà di scelta
terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del
medico all'interno di un libero rapporto consensuale ed
informato con il paziente e tutela l'esercizio delle terapie e
delle medicine non convenzionali.
3. Le università, nell'ambito della loro autonomia
didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
possono istituire corsi di studio secondo le tipologie
indicate all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, anche con riferimento alle terapie e
alle medicine non convenzionali di cui all'articolo 3.
Art. 2.
(Qualificazione professionale - Composizione del Consiglio
superiore di sanità).
1. Ai medici che hanno completato l'iter formativo
di cui all'articolo 7, comma 6, iscritti ai registri di cui
all'articolo 4, è consentito definire pubblicamente la loro
qualificazione professionale nel rispetto delle disposizioni
della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive
modificazioni.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
composizione del Consiglio superiore di sanità è modificata al
fine di garantire senza determinare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, la partecipazione di un
rappresentante per ciascuno degli indirizzi di cui
all'articolo 3.
Art. 3.
(Definizione delle terapie e delle medicine non
convenzionali).
1. Le terapie e le medicine non convenzionali esercitate
dai laureati in medicina e chirurgia riconosciute ai sensi
della presente legge comprendono i seguenti indirizzi:
a) l'agopuntura, che rappresenta una metodica
terapeutica che si avvale della stimolazione di determinate
zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici, per
ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato per
qualsiasi causa;
b) la fitoterapia, che rappresenta una tecnica
terapeutica basata sull'uso delle piante medicinali o di loro
derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che può
avvenire all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico
sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina
convenzionale;
c) l'omeopatia, che rappresenta un metodo
diagnostico clinico e terapeutico basato sulla legge dei
simili che afferma che è possibile curare un malato
utilizzando sostanze che, in una persona sana, riproducono i
sintomi rilevanti e caratteristici dello stato patologico;
d) la medicina antroposofica, che rappresenta un
ampliamento della medicina convenzionale che introduce un
metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che
guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle
manifestazioni della vita;
e) l'omotossicologia, che è una concezione
dell'omeopatia con un suo caratteristico corpus teorico
e metodologico ed una sua peculiare strategia terapeutica. La
terapia, avvalendosi di medicinali omeopatici, tende a
stimolare i meccanismi di disintossicazione propri
dell'organismo, incrementando la risposta immunitaria
specifica di ciascun soggetto;
f) la medicina tradizionale cinese, che si basa
sulla filosofia secondo la quale la salute non si identifica
solo con l'assenza della malattia, ma con il perfetto
equilibrio dell'organismo; pertanto la diagnosi e la cura
vanno esclusivamente finalizzate a ripristinare il corretto
funzionamento dei processi fisiologici e l'equilibrio delle
energie vitali;
g) l'ayurveda, che rappresenta il più antico
sistema medico di cui si abbia conoscenza e pone grande
attenzione sulla prevenzione, fondata sulla ricerca
dell'equilibrio tra i princìpi fondamentali dell'organismo e
su un'interazione armoniosa tra l'individuo ed il suo
ambiente. I suoi approcci terapeutici sono basati
prevalentemente sull'impiego di rimedi vegetali e su misure
dietetiche e d'igiene comportamentale;
h) la chiropratica, ovvero la manipolazione
esperta della colonna vertebrale che è una forma di terapia
che si basa sul principio che molti disturbi hanno la loro
origine in una malposizione delle articolazioni vertebrali e
che un trattamento che le riporta all'originario allineamento
conduca alla risoluzione della patologia;
i) l'osteopatia, che è una terapia strettamente
correlata alla chiropratica, dal momento che anch'essa cura
esclusivamente tramite manipolazioni occupandosi oltre che
delle articolazioni vertebrali anche delle articolazioni
periferiche, dei tessuti molli, ossia muscoli, fasce, visceri,
legamenti, oltre che del sistema cranio-sacrale e del sistema
posturale;
l) la medicina manuale, da decenni conosciuta in
Europa come chiroterapia, che è una terapia strettamente
correlata alla chiropratica e all'osteopatia, dal momento che
anch'essa cura tramite manipolazioni occupandosi, oltre che
delle articolazioni vertebrali e periferiche, dei tessuti
molli, quali muscoli, fasce, visceri, legamenti, del sistema
cranio-sacrale e del sistema posturale, anche di semeiologia e
clinica funzionale, di riabilitazione posturale e delle
concatenazioni bio-meccaniche.
Art. 4.
(Registri dei medici esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali).
1. Presso l'Ordine dei medici o chirurghi e degli
odontoiatri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i registri dei medici esperti nelle
terapie e nelle medicine non convenzionali per ciascuno degli
indirizzi di cui all'articolo 3.
2. Possono iscriversi ai registri di cui al presente
articolo, i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e in
possesso del diploma in agopuntura o in antroposofia o in
ayurveda o in medicina tradizionale cinese o in
fitoterapia o in omeopatia o in omotossicologia o in
chiropratica o in osteopatia o in medicina manuale, rilasciato
dalle università o da scuole private riconosciute dal
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo
si applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 5.
(Commissione permanente per le metodiche mediche e
terapeutiche innovative).
1. E' istituita presso il Ministero della sanità, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la
Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche
innovative, che svolge i compiti di cui all'articolo 6, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da quindici membri, nominati
con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a) un medico esperto in agopuntura;
b) un medico esperto in fitoterapia;
c) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
unicista;
d) un medico esperto in omeopatia, per l'indirizzo
pluralista;
e) un medico esperto in medicina antroposofica;
f) un medico esperto in omotossicologia;
g) un medico esperto in medicina tradizionale
cinese;
h) un medico esperto di ayurveda;
i) un medico esperto in chiropratica;
l) un medico esperto in osteopatia;
m) un medico esperto in medicina manuale;
n) due rappresentanti del Ministero della sanità,
di cui uno con funzioni di presidente;
o) due rappresentanti del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l) e m), sono nominati su
indicazione delle rispettive associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
4. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri
non possono essere nominati per più di due volte. Il
segretario della Commissione è un funzionario del Ministero
della sanità con qualifica non inferiore alla ex ottava
qualifica funzionale.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a
carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Ministro della sanità trasmette annualmente una
relazione alle competenti Commissioni parlamentari sul
funzionamento e l'attività della Commissione.
Art. 6.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti all'estero da laureati in medicina e chirurgia;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca
sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la ricerca nel campo
degli indirizzi metodologici, chimici e terapeutici non
convenzionali, anche al fine del riconoscimento e
dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie e alle
medicine non convenzionali oggetto dalla presente legge;
c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione
delle branche non convenzionali della medicina nell'ambito di
più generali programmi di educazione alla salute;
d) promuove l'integrazione delle medicine non
convenzionali;
e) adotta i programmi per la valorizzazione e la
sorveglianza sugli indirizzi terapeutici e sulle medicine non
convenzionali: a tale fine può stipulare convenzioni con enti
pubblici e privati;
f) trasmette annualmente una relazione al Ministro
della sanità sulle attività svolte;
g) può riconoscere, fino alla data di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 7, i titoli di studio
rilasciati ai laureati in medicina e chirurgia da istituti
privati di formazione, singolarmente o in associazioni,
operanti in Italia, nonché da enti pubblici italiani,
equiparandoli ai corsi post-laurea di cui al- l'articolo 7,
in conformità a quanto previsto dal comma 6 del citato
articolo 7.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse
dalla Commissione costituisce la base per la programmazione
degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei
fondi necessari.
Art. 7.
(Formazione).
1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in
associazione, che intendono istituire e attivare corsi di
studio post-laurea nelle terapie e nelle medicine non
convenzionali e che possono attestare, attraverso idonea
documentazione, la continuità operativa, il curriculum
del corpo docente, l'attività svolta e la conformità della
stessa ai princìpi di cui al comma 6 del presente articolo,
possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità
stabiliti con regolamento emanato, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400.
Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del
riconoscimento.
2. E' istituita presso il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per
la formazione in terapie e medicine non convenzionali.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da sedici
membri, nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
cui:
a) nove membri in rappresentanza di ciascuno degli
indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
d), e), f), g), h), i) e l) e due in rappresentanza
dell'indirizzo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera
c) di cui uno per l'indirizzo unicista ed uno per
l'indirizzo pluralista;
b) due docenti universitari, esperti nelle terapie
e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione
delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
c) uno in rappresentanza della Federazione
nazionale degli Ordini dei medici, dei chirurghi e degli
odontoiatri, da questa indicato;
d) uno in rappresentanza del Tribunale dei diritti
del malato;
e) uno in rappresentanza del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
funzioni di coordinatore.
4. La Commissione elegge fra i suoi membri il presidente.
I membri della Commissione stessa durano in carica tre anni e
non possono essere nominati per più di due volte.
5. La Commissione, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 3, definisce:
a) i criteri generali per l'adozione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo
1, comma 3;
b) i profili professionali specifici;
c) le disposizioni per la tenuta di un registro
dei docenti;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro
degli istituti di formazione riconosciuti.
6. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:
a) la formazione comprende un corso di formazione
ed il superamento di un esame di qualificazione;
b) la durata minima del corso di formazione
specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica
clinica, con la partecipazione di almeno 5 docenti;
c) il diploma di medico esperto in una o più
terapie e medicine non convenzionali è rilasciato solo al
termine dell'iter completo di formazione;
d) le università, statali e non statali, e le
scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della
formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma
5, lettera a);
e) le università, statali e non statali, che
istituiscono corsi post-laurea si avvalgono, nella scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata
esperienza di insegnamento presso gli istituzione di
formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri,
previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni
didattiche delle università stesse, che documentino una
comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento.
7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del
comma 1 si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici
iscritti nei registri di cui all'articolo 4, con provata
esperienza di insegnamento.
Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono promuovere l'istituzione all'interno delle
aziende sanitarie locali di servizi ambulatoriali ed
ospedalieri per la cura con le terapie e le medicine non
convenzionali di cui alla presente legge, nonché l'istituzione
di servizi veterinari omeopatici.
Art. 9.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso il Ministero della sanità sono istituite,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
singole commissioni per la fitoterapia, l'omeopatia, la
medicina antroposofica, l'omotossicologia, la medicina
tradizionale cinese, l'ayurveda.
2. Le commissioni di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed
efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali richiesti per la pratica
professionale di ciascuna terapia o medicina non
convenzionale;
b) valutano la rispondenza dei medicinali ai
requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
c) esprimono parere ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche con
procedura semplificata dei medicinali;
d) esprimono parere ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti
già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione
europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta
dei seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della
sanità:
a) due medici;
b) due farmacisti;
c) due ricercatori esperti nei rispettivi
indirizzi medici non convenzionali;
d) due esperti in produzione e controllo dei
medicinali non convenzionali;
e) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori;
f) un rappresentante del Ministero della
sanità;
g) un rappresentante delle regioni, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I membri di cui al comma 3, lettere a), b)
e c) sono nominati sulla base delle indicazioni fornite
dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
5. Le commissioni durano in carica tre anni. I membri non
possono essere nominati per più di due volte. I segretari
delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della
sanità con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica
funzionale.
6. Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero
della sanità, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio esistenti.
Art. 10.
(Prontuario farmaceutico dei medicinali
non convenzionali).
1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e
delle medicine non convenzionali disciplinate alla presente
legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee.
2. La Commissione provvede all'elaborazione di prontuari
farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi
terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui
all'articolo 9.
3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite
le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente
articolo.
Art. 11.
(Medicinali omeopatici
e fitoterapici ad uso animale).
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la
profilassi e le cure veterinarie, sulla produzione biologica
di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico, di cui
all'allegato I, lettera B, punto 5.4, del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, come
modificato dal regolamento (CE), n. 1804/1999 del Consiglio,
del 19 luglio 1999, i veterinari sono autorizzati alla
prescrizione dei prodotti medicinali omeopatici e fitoterapici
ad uso animali.
Art. 12.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione nei registri di cui all'articolo
4 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su
richiesta degli interessati, previa valutazione del
curriculum professionale di studi, corsi e
pubblicazioni. Gli ordini competenti istituiscono una
commissione composta da medici delle varie terapie. Qualora la
suddetta commissione non ritenga sufficiente il curriculum,
il medico può integrarlo presso le università che
istituiscono corsi nella specifica disciplina secondo le
modalità stabilite dai regolamenti didattici o presso gli
istituti privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma
1.