XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 638
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a garantire al neo cittadino, appena nato, il rispetto
della dignità sociale che gli compete, il rispetto delle
aspettative di vita e di salute compatibili con il suo
potenziale genetico e ad assicurare un indirizzo unitario
nella garanzia dell'uguaglianza dei diritti fondamentali del
cittadino: diritto alla salute, diritto alla famiglia. Infatti
il neonato italiano, in tema di assistenza ospedaliera, è
discriminato rispetto ad ogni altro cittadino, pagando ancora,
in parte, il retaggio di una cultura arcaica che lo considera
alla stessa stregua di una appendice della madre, dandogli la
stessa dignità di una placenta.
Di fatto il neonato, pur essendo al momento della nascita
- con l'inizio della prima funzione vitale autonoma, la
respirazione - divenuto soggetto di diritto, destinatario cioè
delle norme elaborate dall'ordinamento giuridico in funzione
protettiva, e pur avendo, appena nato, acquisito la capacità
giuridica, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del codice
civile, non viene allo stato attuale debitamente tutelato.
Per il neonato "sano" sono previsti interventi di
prevenzione, di diagnosi e di cura (decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), che si
realizzano con l'assistenza pediatrica-neonatologica in sala
parto, la visita medica giornaliera, i ripetuti controlli
clinici, strumentali e di laboratorio subito dopo la nascita e
durante la permanenza in ospedale. Vengono, altresì, erogate
prestazioni medico-infermieristiche (pulizia periodica,
alimentazione, cura del moncone ombelicale, profilassi
oculare, somministrazione di vitamina K, verifica regolare del
peso, monitoraggio della bilirubinemia, vaccinazione anti-HBV,
screening di legge, eccetera), le quali, ove indicato,
vengono integrate da procedure diagnostico-assistenziali più
complesse.
Nonostante l'erogazione delle prestazioni citate, permane
una situazione ambigua, che vede il neonato "sano" da una
parte considerato alla stregua di ogni altro paziente o utente
del Servizio sanitario nazionale e, dall'altra parte, ignorato
nella sua individualità e specificità. Infatti permane il
paradosso per cui il neonato "sano", pur avendo assegnato un
codice di raggruppamento omogeneo di diagnosi (ROD) - decreto
del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994, è stato,
successivamente, escluso dal rimborso della tariffa di
permanenza nel presidio del Servizio sanitario nazionale
(decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, recante
"Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994).
Corre obbligo, inoltre, evidenziare che i parametri di cui
all'articolo 2 della presente proposta di legge sono in linea
con quanto contenuto nella pubblicazione "Requisiti e
raccomandazioni per l'assistenza perinatale in Italia"
edita a cura della Società italiana di medicina perinatale,
seconda edizione 1990.
L'esigenza dell'elaborazione di un testo legislativo
unitario nasce anche dalla necessità di porre chiarezza in
materia di assistenza al neonato, raccordando in un testo
completo ed organico tutte le disposizioni legislative,
relative alla materia, vigenti e contenenti norme che a volte
sono in stridente contrasto con la realtà operativa dei
singoli presìdi ospedalieri e con le esigenze di una
assistenza corretta ed in linea con le moderne acquisizioni
scientifiche.
Fatte queste premesse, essenziali alla lettura della
presente proposta di legge, che ha come obiettivo primario di
perseguire il mantenimento dello stato di salute del nuovo
nato e la prevenzione delle complicanze connesse alla nascita,
ci auguriamo che essa possa trovare nella presente legislatura
la massima attenzione, essendo il presupposto per una univoca
razionalizzazione ed uniformazione di indirizzo
nell'assistenza al neonato, e per la garanzia, ovunque egli
nasca, della tutela dei suoi diritti.