XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 638
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del
ricovero presso i presìdi ospedalieri, pubblici e privati, e
la compilazione della cartella clinica e attraverso le
modalità che le singole regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano adottano nell'ambito di programmi di attivazione
ed attuazione del parto a domicilio o in casa di parto.
Art. 2.
1. Ad ogni nato, nell'ambito della struttura ospedaliera,
devono essere assicurate competenze specifiche mediche ed
infermieristiche nonché l'aderenza ai requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici stabiliti dal progetto obiettivo
materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000, di cui al decreto del Ministro della
sanità 24 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2000, di seguito denominato
"progetto".
2. L'assistenza ospedaliera al neonato deve essere
articolata su tre livelli di cura, nel rispetto di quanto
previsto dal percorso nascita del progetto:
a) cure di I^ livello per neonati sani, con una
disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;
b) cure di II^ livello, con una disponibilità di
4, 5 posti letto per mille nati vivi, oltre alle culle
destinate ai neonati sani;
c) cure di III^ livello, definite cure intensive,
con una disponibilità di un posto letto per
settecentocinquanta nati vivi, e cure subintensive con una
disponibilità di due posti letto per ogni posto letto di
terapia intensiva neonatale, oltre alla disponibilità di posti
letto adeguati all'utenza bisognosa di cure del I^ e II^
livello di cure, e di posti letto supplementari per i neonati
bisognosi di chirurgia neonatale rapportati all'utenza.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in base ai criteri ed ai requisiti stabiliti negli
allegati annessi al progetto, comprese le valutazioni della
situazione orogeografica e della rete viaria, nonché la
consistenza e la localizzazione delle strutture esistenti,
definiscono per le unita operative neonatologiche adibite ai
compiti di cui al presente articolo, bacini di utenza atti ad
assicurare l'acquisizione di competenze specifiche e di un
livello tecnico adeguato alle cure prestate, che non può
prescindere dal numero dei pazienti trattati.
4. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati
dotati di punto nascita, anche se privi di unità operative
autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale,
devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie,
nell'ambito delle unità operative di pediatria o neonatologia.
Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative
di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con
assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente,
e un livello superiore deve erogare, oltre alla prestazioni
che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
5. I parametri e i requisiti essenziali per definire i tre
livelli di cura di cui al comma 2 sono stabiliti in conformità
ai criteri fissati dal progetto.
6. Nelle aree ad alta densità di popolazione o
metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di
utenza determinanti ai fini della programmazione regionale del
numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono
essere derogati, allo scopo di privilegiare il diritto alla
scelta dei genitori e la competitività delle aziende sanitarie
locali che insistono nel medesimo territorio.
Art. 3.
1. Requisito organizzativo e funzionale essenziale di ogni
punto nascita, ai sensi del progetto, è assicurare
l'assistenza in sala parto garantendo la rianimazione primaria
neonatale. Responsabile dell'assistenza neonatale nell'isola
annessa alla sala parto, di cui al comma 4, è un medico
neonatologo o pediatra. Nelle strutture in cui è prevista la
guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del medico
neonatologo o del medico pediatra con competenze
neonatologiche, quest'ultimo deve garantire l'assistenza al
neonato in sala parto.
2. Al fine di adeguare le competenze in rianimazione
neonatale nei punti nascita in cui non è prevista la figura
del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze
neonatologiche, è fatto obbligo alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano di istituire corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione
primaria ed assistenza neonatale destinati al personale che
deve prendersi cura del neonato.
3. La gestione dei corsi di cui al comma 2 deve essere
affidata, di preferenza, ai centri di terapia intensiva
neonatale nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine
di consentire una adeguata collaborazione ed integrazione tra
il centro di riferimento e la rete ospedaliera periferica.
4. Nell'ambito della sala parto, o in un locale
direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una
zona per le prime cure e l'eventuale intervento rianimatorio
sul neonato, denominata "isola neonatale", provvista di spazio
ed attrezzature adeguati alle esigenze rianimatorie, in
conformità a quanto previsto dal progetto.
Art. 4.
1. Tutti i nati apparentemente sani, in attesa che si
completino i processi fisiologici di adattamento postnatale,
nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni
controlli dei parametri vitali durante l'osservazione
transizionale. Tale osservazione, compatibilmente con le
capacità organizzative e strutturali del reparto ospedaliero,
deve essere attuata in culla presso il letto della madre.
Art. 5.
1. Per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella
clinica personale, anche ai fini della compilazione della
scheda di dimissione ospedaliera, contenente, oltre ai dati
previsti dalle vigenti disposizioni in materia, i rilievi
sulla gravidanza, sul parto e sull'adattamento neonatale utili
per la valutazione dell'efficienza dei servizi perinatali e
dell'efficacia delle cure prestate all'atto della nascita.
2. Il Ministro della sanità, sentito il parere di una
apposita commissione di esperti, con proprio decreto da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispone le linee di guida generali
per la formulazione da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano della cartella clinica di cui
al comma 1.
Art. 6.
1. Al fine di consentire un costante processo di
umanizzazione della nascita, l'assistenza ospedaliera deve
garantire la possibilità di accessi e di permanenza in sala
travaglio e in sala parto di un familiare o di altra persona
gradita dalla partoriente, qualora la medesima ne faccia
esplicita richiesta.
2. Al fine di facilitare l'instaurarsi di un corretto
rapporto relazionale con i genitori ed assicurare la
continuità del rapporto psico-affettivo, i presìdi ospedalieri
pubblici e privati devono prevedere modelli organizzativi che
consentano la vicinanza del neonato alla madre e la presenza
del padre.
3. Deve essere, altresì, favorita, compatibilmente con le
condizioni fisiche della puerpera e del neonato e su espresso
consenso della stessa, la dimissione precoce, protetta ed
appropriata della madre e del figlio dall'ospedale e devono
essere garantite la possibilità di controlli ambulatoriali
ripetuti nonché, se necessarie, l'assistenza domiciliare
integrata alla madre e al neonato nei giorni successivi al
rientro al domicilio, realizzata mediante équipe
itineranti di ostetriche, di infermieri specializzati
nell'assistenza al neonato ed assistenti sociali. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano attivano apposite
iniziative e percorsi mirati a favorire la presa in carico più
precoce possibile del neonato da parte del medico pediatra di
base del Servizio sanitario nazionale.
4. Le équipe di cui al comma 3 sono collegate, per
le rispettive competenze, ad un medico ginecologo-ostetrico e
ad un medico neonatologo o pediatra con formazione specifica,
per eventuali prestazioni di competenza specialistica, in
attesa che il neonato possa accedere al medico pediatra di
base. L'azienda sanitaria locale competente per territorio
promuove appositi corsi di formazione professionale di tipo
teorico-pratico, finalizzati alla selezione di figure
professionali idonee alla individuazione delle patologie
ostetriche e neonatali ad esordio tardivo.
5. Tutti gli operatori addetti all'assistenza durante la
gravidanza, il parto ed il puerperio, nonché nel periodo
immediatamente postnatale, sia quelli appartenenti a strutture
territoriali che ospedaliere, anche se autonome, sono tra loro
funzionalmente collegati nell'ambito del dipartimento
materno-infantile.
Art. 7.
1. Considerato il ruolo preminente dell'allattamento
materno nel contribuire al soddisfacimento del desiderio
naturale della nutrice, ai miglioramento del rapporto tra
madre e bambino e alla salute psico-fisica del neonato, esso
deve essere incoraggiato con ogni mezzo, favorendo la
vicinanza della madre al neonato nell'ambito delle strutture
ospedaliere.
2. Al fine di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali,
anche in corso di ristrutturazione dei reparti, devono
individuare spazi e soluzioni logistiche atti ad ospitare
accanto alle puerpere le culle dei neonati. Le camere di
puerperio devono essere dotate di adeguati servizi igienidi.
Esse devono, altresì, essere adiacenti al nido al fine di
favorire un facile accesso al neonato, accudito da personale
competente. Sulle madri non devono gravare compiti
assistenziali, ma le medesime devono poter usufruire di
sostegno nell'accudimento del proprio figlio. Nelle situazioni
in cui è possibile garantire subito dopo la nascita la
possibilità di scelta da parte dei genitori del medico
pediatra di base e la sua immediata presa in carico del
bambino, deve essere favorito l'accesso del medesimo in
ospedale.
3. Durante la degenza devono essere promossi incontri
formativi ed educazionali con gli operatori sanitari sui temi
dell'allattamento, della cura del neonato e dell'igiene del
puerperio.
Art. 8.
1. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che
determinano il temporaneo distacco dalla madre, per quanto
possibile, deve essere assicurata la permanenza della stessa
in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in
terapia intensiva neonatale.
2. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del figlio ai
sensi del comma 1 la madre, o un altro familiare in sua vece,
deve poter usufruire dei servizi ospedalieri, per quanto
concerne il pernottamento ed il vitto.
Art. 9.
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e
8, nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 2
del presente articolo, deve essere attuata una
riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici, pediatrici
e neonatologici, tale da consentire la presenza contemporanea
nello stesso ambiente o in un ambiente attiguo della madre e
del neonato che necessita di cure minime.
2. I progetti di ampliamento, di ristrutturazione o di
costruzione di reparti di cui al comma 1 del presente
articolo, devono essere redatti in conformità alle
disposizione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Art. 10.
1. In conformità alle indicazioni del percorso nascita e
del trasporto materno e neonatale stabilite dal progetto, le
gravidanze a rischio individuate ai sensi del comma 2 devono
essere tempestivamente avviate ad un centro dotato di livello
assistenziale adeguato ai bisogni della madre, del feto e del
neonato.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano appositi criteri di riconoscimento delle
gravidanze a rischio al fine della loro precoce
identificazione e dell'accesso ai livelli superiori delle
cure.
3. I punti nascita, nei casi nei quali non sia possibile
prestare cure adeguate ai bisogni assistenziali del neonato,
devono prontamente attivarsi per il trasferimento del neonato
stesso al centro specializzato più vicino, in grado di offrire
garanzie adeguate per l'immediato ricovero e per l'erogazione
del livello di cure necessarie.
4. Di fronte a situazioni di elevato rischio identificate
all'atto della nascita, il trasporto neonatale deve essere
effettuato da personale con competenze specifiche, afferente a
strutture assistenziali di III^ livello, a mezzo di unità
mobile attrezzata per le cure intensive da prestare durante il
trasferimento alla unità operativa di patologia neonatale o di
terapia intensiva neonatale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, tenuto conto delle condizioni ambientali e
del razionale utilizzo delle strutture esistenti, all'omogenea
organizzazione di una adeguata rete di trasporto assistito ai
sensi di quanto stabilito dal progetto e dal comma 4.
Art. 11.
1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo
nelle cure prestate, ogni bambino, il quale in epoca
post-natale debba essere nuovamente ospedalizzato per
patologie connesse alla nascita e per cui è stato già in
trattamento nelle unità operative di neonatologia o di
patologia neonatale ovvero di terapia intensiva neonatale, può
fruire di cure, sia in regime di day-hospital, sia di
ricovero ordinario, presso la stessa unità operativa,
indipendentemente dal superamento dell'età strettamente
neonatale.
Art. 12.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità a quanto previsto dal progetto,
nell'ambito delle relative competenze in materia sanitaria,
considerano prioritaria l'attuazione di interventi e programmi
di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della
gestante e del neonato.
Art. 13.
1. Al personale del ruolo medico e dei profili
professionali infermieristici operante in unità di terapia
intensiva neonatale si applicano le agevolazioni ed i benefìci
previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e
successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 17 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001.