XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 636
Onorevoli Colleghi! - I popoli delle Nazioni hanno
riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e
nella dignità e nel valore della persona umana.
Tutto ciò è stato riconosciuto nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Il bambino, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di
cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia
prima che dopo la nascita.
La necessità di tale particolare protezione, enunciata
nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, è
stata riconosciuta nella Dichiarazione dei diritti del
fanciullo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del
1959, nonché dalla Conven- zione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176.
Appare quindi necessario aggiungere all'articolo 2 della
nostra Costituzione una norma di palese riconoscimento dei
diritti dell'uomo e di protezione del fanciullo.
Vi è quindi la necessità di qualificare a livello
costituzionale l'impegno verso l'uomo e il fanciullo, che si
inquadra anche nelle decisioni deliberate dall'ONU.
La presente proposta di legge costituzionale intende
qualificare la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2
della Costituzione e, nel contempo, conferire alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla
Dichiarazione sui diritti del fanciullo un alto valore
vincolante per il legislatore.