XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 636
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo e del fanciullo, sia come
singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale, in conformità
alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché
alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989".