XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 633
Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 1974, n. 37,
come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n.
376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un
importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il
diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali
aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che,
come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per
l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
Questa legge vede, però, gravemente ridotta la propria
efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione
degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente,
dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato
sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espedienti per
impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi.
Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una
sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serva da
deterrente, ma che serva anche a colpire chi non ottempera al
dettato legislativo.
Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo
legislativo con l'introduzione di un comma, che consenta
l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche senza la
museruola, in quanto si tratta di animali specificamente
addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani,
selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del
tutto innocui.