XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 633




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

            "I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
        Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola".



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