XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 633
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37,
e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono
inseriti i seguenti:
"I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che
impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente,
l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane
guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, il privo
della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida anche senza la museruola".