XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 630
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia
di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
(regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni) "vecchia" ormai di oltre
cinquant'anni risulta particolarmente obsoleta laddove regola
il funzionamento e le modalità elettive dei consigli degli
ordini degli avvocati.
In particolare, si evidenziano i seguenti problemi:
insufficienza del numero dei consiglieri in relazione
agli iscritti così da rendere, soprattutto nei grandi centri,
praticamente impossibile lo svolgimento dei compiti affidati
ai consigli medesimi, in seguito alla mancata previsione
normativa dell'attuale numero di esercenti l'attività
forense;
"sclerotizzazione" della composizione dei consigli in
conseguenza di un meccanismo elettorale che anche qui
soprattutto nei grandi centri, a causa della estrema
difficoltà di far conoscere giovani colleghi, non permette, di
fatto, che negli organismi si verifichi un ricambio dei
consiglieri finendo per cristallizzare per anni la
composizione degli stessi;
permanente stato di "campagna elettorale" da parte dei
consiglieri con conseguente pericolo di scambio clientelare, a
causa della brevità dell'incarico, che da un lato non
favorisce il lavoro dei nuovi componenti i quali, dopo un anno
necessario alla conoscenza dell'istituto, si trovano, di
fatto, a dover pensare alla propria rielezione proprio quando
sarebbero in grado di far fronte in maniera più concreta ai
propri compiti;
mancata rappresentanza delle associazioni nell'ambito
dei consigli a causa del meccanismo elettorale strettamente
uninominale, per di più con la possibilità, se non addirittura
l'obbligo, di indicare sino a quindici nomi all'interno della
scheda che provoca un incrocio tra i voti stessi che
finiscono, nel caso di candidati con posizioni similari, per
annullare i reciproci scarti di voto;
mancata previsione del subentro del primo dei non eletti
con conseguente obbligo di indizione di una nuova tornata
elettorale nel caso di sostituzione di un consigliere in corso
di mandato.
La presente proposta di legge è frutto della
omogeneizzazione di diverse proposte avanzate in questi mesi,
in modo da crearne una sintesi unitaria da sottoporre al
vaglio parlamentare possibilmente stralciando la materia
stessa dal resto della proposta di modifica della normativa
professionale, vista l'urgenza che soprattutto nei grossi
centri riveste tale tematica specifica.
Per quello che riguarda le modalità elettive, della
partecipazione al consiglio nazionale forense e del giudizio
disciplinare, riteniamo di non doverci soffermare su tali
aspetti in quanto una modifica del sistema elettorale e
comunque della struttura del consiglio nazionale forense
potrebbe avere come conseguenza la dichiarazione di
incostituzionalità della normativa medesima in relazione alla
creazione di un "giudice speciale" successivo alla entrata in
vigore della Carta costituzionale con conseguente perdita
della autonomia di giudizio disciplinare.
La presente proposta di legge si sofferma, pertanto,
sull'aspetto legato alla composizione, al funzionamento ed
alle modalità elettive dei consigli dell'ordine degli
avvocati.
La durata dell'incarico viene delineata in tre anni in
modo da ovviare al problema relativo al permanente stato di
"campagna elettorale" dei consiglieri.
Il numero dei consiglieri in relazione agli iscritti viene
invece individuato, per i grandi centri, nei quali sussistano
oltre tremila iscritti, in una cifra sino a venticinque
consiglieri, che ben permetterebbe un funzionamento calibrato
alla onerosità dei compiti spettanti agli ordini ovviando al
problema dell'insufficienza del numero dei consiglieri in
relazione agli iscritti.
Per quanto concerne la possibilità di un limite al
reincarico del consigliere uscente si propone un divieto al
terzo reincarico consecutivo.
Ci sembra che con tale impedimento si permetterebbe un
ricambio se non altro al massimo ogni sei anni dei consiglieri
con conseguente inserimento di giovani e comunque con una
maggiore partecipazione di iscritti alla vita del consiglio
dell'ordine, ovviando anche ad ipotesi di "clientelismo" vere
o supposte che siano che la normativa vigente sembra
suscitare.
Per la creazione di nuovi organi quali il vicepresidente
ed il collegio dei revisori dei conti, riteniamo che ciò sia
possibile soprattutto per quegli ordini per i quali viene
previsto un organismo particolarmente ampio, in quanto un
maggior numero di incarichi all'interno del consiglio e un
controllo effettuato da specialisti in tema di bilancio, vista
la corposità dello stesso per ordini superiori ai tremila
iscritti, sembrerebbero dare maggiori garanzie.
Non ci sembrerebbe invece utile la presenza dei nuovi
organi in consigli composti da pochi iscritti e quindi con il
numero minimo di consiglieri in quanto si finirebbe per
complicare la vita stessa dell'ordine anziché
semplificarla.
La problematica che rimane invece aperta, a nostro avviso,
e che meriterebbe un dibattito più ampio, è quella in tema di
meccanismo di voto uninominale: come l'attuale o invece
proporzionale, simile al sistema previsto per l'elezione dei
membri della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore degli avvocati.
Mentre infatti il primo tipo aderisce al criterio legato
al tradizionale rapporto tra il singolo consigliere e gli
iscritti, il secondo, che gode nell'attuale momento politico
di meno adesioni, permetterebbe però un maggiore spazio ed una
valorizzazione delle attività associative con il meccanismo
del voto di lista, meno rispettoso però degli indirizzi
notoriamente tradizionalisti dell'avvocatura.
Ad ogni buon conto, essendo la presente proposta di legge
tesa ad ottenere una maggiore penetrazione della vita delle
associazioni nell'ambito dei consigli dell'ordine degli
avvocati e una maggiore partecipazione dei giovani agli
stessi, riterremmo di poterci pronunciare in favore del
secondo indirizzo, corretto con alcuni elementi uninominali,
ancorché tale meccanismo richiederebbe un lavoro di confronto
in sede parlamentare più ampio che non in merito alle altre
problematiche sulle quali sussiste una sostanziale unità di
vedute tra le forze politiche.