XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 630




        Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni) "vecchia" ormai di oltre cinquant'anni risulta particolarmente obsoleta laddove regola il funzionamento e le modalità elettive dei consigli degli ordini degli avvocati.
        In particolare, si evidenziano i seguenti problemi:

            insufficienza del numero dei consiglieri in relazione agli iscritti così da rendere, soprattutto nei grandi centri, praticamente impossibile lo svolgimento dei compiti affidati ai consigli medesimi, in seguito alla mancata previsione normativa dell'attuale numero di esercenti l'attività forense;

            "sclerotizzazione" della composizione dei consigli in conseguenza di un meccanismo elettorale che anche qui soprattutto nei grandi centri, a causa della estrema difficoltà di far conoscere giovani colleghi, non permette, di fatto, che negli organismi si verifichi un ricambio dei consiglieri finendo per cristallizzare per anni la composizione degli stessi;

            permanente stato di "campagna elettorale" da parte dei consiglieri con conseguente pericolo di scambio clientelare, a causa della brevità dell'incarico, che da un lato non favorisce il lavoro dei nuovi componenti i quali, dopo un anno necessario alla conoscenza dell'istituto, si trovano, di fatto, a dover pensare alla propria rielezione proprio quando sarebbero in grado di far fronte in maniera più concreta ai propri compiti;
            mancata rappresentanza delle associazioni nell'ambito dei consigli a causa del meccanismo elettorale strettamente uninominale, per di più con la possibilità, se non addirittura l'obbligo, di indicare sino a quindici nomi all'interno della scheda che provoca un incrocio tra i voti stessi che finiscono, nel caso di candidati con posizioni similari, per annullare i reciproci scarti di voto;

            mancata previsione del subentro del primo dei non eletti con conseguente obbligo di indizione di una nuova tornata elettorale nel caso di sostituzione di un consigliere in corso di mandato.

        La presente proposta di legge è frutto della omogeneizzazione di diverse proposte avanzate in questi mesi, in modo da crearne una sintesi unitaria da sottoporre al vaglio parlamentare possibilmente stralciando la materia stessa dal resto della proposta di modifica della normativa professionale, vista l'urgenza che soprattutto nei grossi centri riveste tale tematica specifica.
        Per quello che riguarda le modalità elettive, della partecipazione al consiglio nazionale forense e del giudizio disciplinare, riteniamo di non doverci soffermare su tali aspetti in quanto una modifica del sistema elettorale e comunque della struttura del consiglio nazionale forense potrebbe avere come conseguenza la dichiarazione di incostituzionalità della normativa medesima in relazione alla creazione di un "giudice speciale" successivo alla entrata in vigore della Carta costituzionale con conseguente perdita della autonomia di giudizio disciplinare.
        La presente proposta di legge si sofferma, pertanto, sull'aspetto legato alla composizione, al funzionamento ed alle modalità elettive dei consigli dell'ordine degli avvocati.
        La durata dell'incarico viene delineata in tre anni in modo da ovviare al problema relativo al permanente stato di "campagna elettorale" dei consiglieri.
        Il numero dei consiglieri in relazione agli iscritti viene invece individuato, per i grandi centri, nei quali sussistano oltre tremila iscritti, in una cifra sino a venticinque consiglieri, che ben permetterebbe un funzionamento calibrato alla onerosità dei compiti spettanti agli ordini ovviando al problema dell'insufficienza del numero dei consiglieri in relazione agli iscritti.
        Per quanto concerne la possibilità di un limite al reincarico del consigliere uscente si propone un divieto al terzo reincarico consecutivo.
        Ci sembra che con tale impedimento si permetterebbe un ricambio se non altro al massimo ogni sei anni dei consiglieri con conseguente inserimento di giovani e comunque con una maggiore partecipazione di iscritti alla vita del consiglio dell'ordine, ovviando anche ad ipotesi di "clientelismo" vere o supposte che siano che la normativa vigente sembra suscitare.
        Per la creazione di nuovi organi quali il vicepresidente ed il collegio dei revisori dei conti, riteniamo che ciò sia possibile soprattutto per quegli ordini per i quali viene previsto un organismo particolarmente ampio, in quanto un maggior numero di incarichi all'interno del consiglio e un controllo effettuato da specialisti in tema di bilancio, vista la corposità dello stesso per ordini superiori ai tremila iscritti, sembrerebbero dare maggiori garanzie.
        Non ci sembrerebbe invece utile la presenza dei nuovi organi in consigli composti da pochi iscritti e quindi con il numero minimo di consiglieri in quanto si finirebbe per complicare la vita stessa dell'ordine anziché semplificarla.
        La problematica che rimane invece aperta, a nostro avviso, e che meriterebbe un dibattito più ampio, è quella in tema di meccanismo di voto uninominale: come l'attuale o invece proporzionale, simile al sistema previsto per l'elezione dei membri della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati.
        Mentre infatti il primo tipo aderisce al criterio legato al tradizionale rapporto tra il singolo consigliere e gli iscritti, il secondo, che gode nell'attuale momento politico di meno adesioni, permetterebbe però un maggiore spazio ed una valorizzazione delle attività associative con il meccanismo del voto di lista, meno rispettoso però degli indirizzi notoriamente tradizionalisti dell'avvocatura.
        Ad ogni buon conto, essendo la presente proposta di legge tesa ad ottenere una maggiore penetrazione della vita delle associazioni nell'ambito dei consigli dell'ordine degli avvocati e una maggiore partecipazione dei giovani agli stessi, riterremmo di poterci pronunciare in favore del secondo indirizzo, corretto con alcuni elementi uninominali, ancorché tale meccanismo richiederebbe un lavoro di confronto in sede parlamentare più ampio che non in merito alle altre problematiche sulle quali sussiste una sostanziale unità di vedute tra le forze politiche.




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