XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 630
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Organi degli ordini forensi).
1. Sono organi degli ordini forensi:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente del consiglio dell'ordine degli
avvocati;
d) il collegio dei revisori dei conti, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1.
Art. 2.
(consiglio dell'ordine degli avvocati).
1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati è composto da
cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi e
nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i
cinquanta; da sette membri, se gli iscritti sono più di
cinquanta, ma non più di cento; da nove membri, se gli
iscritti sono più di cento ma non più di trecento; da undici
membri, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di
cinquecento; da quindici membri, se gli iscritti sono più di
cinquecento ma non più di millecinquecento; da diciannove
membri, se gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non
più di tremila; da venticinque membri, se gli iscritti sono
più di tremila.
Art. 3.
(Durata in carica del consiglio
dell'ordine degli avvocati).
1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati dura in carica
fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione della
sua elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione
dell'elezione del nuovo consiglio.
2. I componenti scaduti dalla carica possono essere
rieletti consecutivamente una sola volta nei consigli con più
di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento
iscritti.
3. Decade dall'ufficio:
a) il componente che senza un giustificato motivo
non interviene alle sedute per tre volte consecutive;
b) il componente colpito dalla sanzione della
sospensione, anche se non definitiva, o dalla sanzione della
sospensione cautelare;
c) il componente responsabile delle omissioni e
dei ritardi sanzionati.
4. In caso di decadenza, morte o dimissioni, il consiglio
proclama eletto il candidato che lo seguiva nell'ordine dei
voti.
Art. 4.
(Cariche del consiglio
dell'ordine degli avvocati).
1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati elegge tra i
suoi componenti il presidente, a cui spetta la rappresentanza
dell'ordine, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto
presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione
nell'albo e segretario o tesoriere il più giovane.
Art. 5.
(Commissioni del consiglio
dell'ordine degli avvocati).
1. I consigli composti da più di nove membri possono
costituire al loro interno commissioni di lavoro formate da
almeno tre membri.
2. Le proposte delle commissioni di cui al comma 1 sono
sottoposte all'esame ed all'approvazione del consiglio.
Art. 6.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. E' in facoltà dei consigli dell'ordine degli avvocati
con oltre cinquecento iscritti all'albo istituire il collegio
dei revisori dei conti. Tale collegio è obbligatorio per i
consigli degli ordini con oltre mille iscritti ed è designato
dall'assemblea ordinaria.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare
la regolare tenuta della contabilità e di controllare la
gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea
motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio
preventivo.
3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati, se vengono
meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti,
dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente,
convoca l'assemblea straordinaria per la designazione del
nuovo componente supplente.
Art. 7.
(Elezione del consiglio e del collegio
dei revisori dei conti).
1. All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori
dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o
dal consigliere più anziano, procede con un voto segreto
espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita
urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non
meno di quattro e di non più di dieci ore per non più di due
giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.
2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese
di febbraio, previa convocazione affissa. Se alla votazione
partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è
proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio
elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda
tornata elettorale, da tenere a distanza di non meno di sette
e di non più di quattordici giorni, e provvede a far
immediatamente affiggere all'albo la nuova convocazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida sempre che
sia presente il 10 per cento degli iscritti all'albo. Il
controllo dei presenti è effettuato all'inizio delle
operazioni di scrutinio. Coloro che intendono porre la loro
candidatura devono darne formale comunicazione, almeno
quattordici giorni prima del termine fissato per la
convocazione dell'assemblea, al consiglio dell'ordine, che
accerta i requisiti di eleggibilità.
4. L'elezione ha luogo sulla base di liste rigide
concorrenti, le quali possono comprendere un numero di
candidati non superiore a quello dei consiglieri eleggibili e
concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo
proporzionale.
5. Ogni elettore può indicare nella scheda una lista sino
a cinque preferenze nominative all'interno della stessa. I
nominativi segnati sulla scheda oltre il numero massimo
concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si
intendono non votati i nomi di persone non iscritte a liste o
all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 8.
Art. 8.
(Requisiti di eleggibilità).
1. A componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati e
del collegio dei revisori dei conti e a delegati delle
assemblee sono eleggibili gli avvocati che non siano mai stati
colpiti dalla sanzione della sospensione o della
radiazione.
2. Ciascun consigliere eletto non può ripresentare la
propria candidatura dopo due mandati consecutivi se non sono
trascorsi sei anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
3. A componenti del consiglio nazionale forense ed a
delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati sono eleggibili solo gli avvocati con
anzianità di iscrizione non inferiore a due anni e che non
siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o
della radiazione.