XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 630




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Organi degli ordini forensi).

        1. Sono organi degli ordini forensi:

                a) l'assemblea degli iscritti;

                b) il consiglio;

                c) il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati;

                d) il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.


Art. 2.

(consiglio dell'ordine degli avvocati).

        1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati è composto da cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi e nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i cinquanta; da sette membri, se gli iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; da nove membri, se gli iscritti sono più di cento ma non più di trecento; da undici membri, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di cinquecento; da quindici membri, se gli iscritti sono più di cinquecento ma non più di millecinquecento; da diciannove membri, se gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di tremila; da venticinque membri, se gli iscritti sono più di tremila.


Art. 3.

(Durata in carica del consiglio
dell'ordine degli avvocati).

        1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione della sua elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo consiglio.
        2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nei consigli con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.
        3. Decade dall'ufficio:

                a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

                b) il componente colpito dalla sanzione della sospensione, anche se non definitiva, o dalla sanzione della sospensione cautelare;

                c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati.

        4. In caso di decadenza, morte o dimissioni, il consiglio proclama eletto il candidato che lo seguiva nell'ordine dei voti.


Art. 4.

(Cariche del consiglio
dell'ordine degli avvocati).

        1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati elegge tra i suoi componenti il presidente, a cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione nell'albo e segretario o tesoriere il più giovane.


Art. 5.

(Commissioni del consiglio
dell'ordine degli avvocati).

        1. I consigli composti da più di nove membri possono costituire al loro interno commissioni di lavoro formate da almeno tre membri.
        2. Le proposte delle commissioni di cui al comma 1 sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del consiglio.

Art. 6.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. E' in facoltà dei consigli dell'ordine degli avvocati con oltre cinquecento iscritti all'albo istituire il collegio dei revisori dei conti. Tale collegio è obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre mille iscritti ed è designato dall'assemblea ordinaria.
        2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.
        3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca l'assemblea straordinaria per la designazione del nuovo componente supplente.


Art. 7.

(Elezione del consiglio e del collegio
dei revisori dei conti).

        1. All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano, procede con un voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e di non più di dieci ore per non più di due giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.
        2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa. Se alla votazione partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenere a distanza di non meno di sette e di non più di quattordici giorni, e provvede a far immediatamente affiggere all'albo la nuova convocazione.
        3. In seconda convocazione l'assemblea è valida sempre che sia presente il 10 per cento degli iscritti all'albo. Il controllo dei presenti è effettuato all'inizio delle operazioni di scrutinio. Coloro che intendono porre la loro candidatura devono darne formale comunicazione, almeno quattordici giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'assemblea, al consiglio dell'ordine, che accerta i requisiti di eleggibilità.
        4. L'elezione ha luogo sulla base di liste rigide concorrenti, le quali possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri eleggibili e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale.
        5. Ogni elettore può indicare nella scheda una lista sino a cinque preferenze nominative all'interno della stessa. I nominativi segnati sulla scheda oltre il numero massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte a liste o all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 8.


Art. 8.

(Requisiti di eleggibilità).

        1. A componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati e del collegio dei revisori dei conti e a delegati delle assemblee sono eleggibili gli avvocati che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.
        2. Ciascun consigliere eletto non può ripresentare la propria candidatura dopo due mandati consecutivi se non sono trascorsi sei anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
        3. A componenti del consiglio nazionale forense ed a delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati sono eleggibili solo gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni e che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.



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