XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 621
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 15 marzo 1986, n.
74, veniva sbloccato, dopo oltre venticinque anni di attesa
degli interessati, il problema della cessione della proprietà
degli alloggi, costruiti a Trieste dal Governo militare
alleato con fondi dello Stato italiano fino al 1954, in
seguito assegnati dall'Amministrazione italiana in locazione a
decorrere dal 1954 a personale civile e militare dello Stato,
affluito a seguito della ricongiunzione piena alla Madrepatria
dell'ex Zona A del già Territorio libero di Trieste e
per i quali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, gli
assegnatari avevano presentato domanda di riscatto, nella
generalità accolta formalmente o non formalmente respinta
dall'Amministrazione finanziaria. A tale assegnazione solo in
minima parte fece seguito il trasferimento della proprietà
degli alloggi stessi, poiché per la maggioranza dei casi
(riguardanti oltre 400 famiglie), il procedimento di
trasferimento era invece rimasto sospeso a seguito di
reiterate opposizioni ed esposti prodotti in varie sedi da
persone interessate, peraltro giudicati infondati da autorità
amministrative e giudiziarie, in ordine alla cedibilità a
riscatto dei medesimi, in quanto alloggi di servizio.
In questa situazione, essendo assenti nella fattispecie
triestina i presupposti, individuati in giurisprudenza, per la
ricorrenza degli alloggi "di servizio", il legislatore, con la
legge n. 74 del 1986, il cui articolo 1 ha contenuto
"dichiarativo", mentre i successivi articoli hanno natura
procedimentale, in esplicita attuazione (vedi l'articolo 2)
del principio contenuto all'articolo 52 della legge 5 agosto
1978, n. 457, affermava appunto, all'articolo 1, la cedibilità
a riscatto degli alloggi predetti in base alla normativa
generale costituita dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 2 del 1959, e successive modificazioni, e
affermava che, inoltre, gli stessi non erano da considerarsi
alloggi di servizio, prevedendo agli articoli da 2 a 5 le
procedure idonee ad attuare il predetto principio ed a
consentire la stipula del contratto di trasferimento.
La citata legge n. 74 del 1986 dichiaratamente ruota tutta
intorno al presupposto e al principio giuridico sopra
richiamati, secondo i quali, al momento dell'accettazione
della domanda e della comunicazione del prezzo, ex lege
interviene e con pienezza di effetti, il trasferimento del
diritto di proprietà, presupposto e principio che hanno
successivamente trovato piena accoglienza nella giurisprudenza
della Cassazione civile (Sezione I, sentenza 8 agosto 1990, n.
8006), che ha così modificato il suo precedente e più
restrittivo orientamento, che subordinava il trasferimento
pieno della proprietà alla stipula di apposito contratto di
cessione, ed ha attribuito altresì rilievo all'accettazione
per facta concludentia della domanda di riscatto.
Il legislatore ha quindi, con la norma in esame e nelle
sue singole disposizioni, dato applicazione a tale principio:
ciò, oltre che dall'espressa voluntas legis, che trova
puntuale riscontro nel contesto delle sue previsioni (in
particolare dell'articolo 2, che attribuisce rilievo al prezzo
già comunicato), appare confermato anche dalla disposizione
contenuta nell'articolo 5, secondo comma, il quale, con
previsione non conveniente ad un rapporto concessorio, ma
invece coerente al già intervenuto trasferimento della
proprietà, considera tra gli aventi diritto alla comunicazione
del prezzo ed alla stipula del contratto di cessione gli eredi
e i conviventi degli originari assegnatari deceduti
successivamente alla data di entrata in vigore del predetto
articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In tale prospettiva la proposta di legge n. 690,
presentata il 20 ottobre 1983, prevedeva, all'articolo 4,
primo comma: "il prezzo di riscatto come sopra determinato non
deve essere gravato da interessi né da rivalutazione; al
medesimo sono imputate tutte le somme versate dagli
interessati all'amministrazione finanziaria, successivamente
all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, a
titolo di canoni di locazione o indennità di occupazione".
In sede di Commissione parlamentare (vedi Bollettino
delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 176, del
16 maggio 1984) veniva ritenuto "che effettivamente l'articolo
4 della proposta di legge ripeta il contenuto del precedente
articolo 3 e che quindi si possa pensare o alla sua
soppressione o alla sua modifica"; di conseguenza tale primo
comma non veniva riprodotto nel testo finale dell'articolo 4
(prevedendo, invece, l'articolo 3 che il prezzo di riscatto,
in assenza di sua precedente comunicazione, dovesse essere
determinato ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 513, come modificato dall'articolo 52 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e il precedente articolo 2 che, in caso
di avvenuta comunicazione del prezzo, esso dovesse valere
anche in sede di trasferimento, solo maggiorato degli
interessi legali dalla data della sua comunicazione a quella
del contratto).
Appare quindi chiaro che il legislatore non ha ritenuto di
esplicitare l'esclusione di interessi e rivalutazione sul
prezzo di riscatto e l'imputabilità al medesimo dei canoni di
locazione o dell'indennità di occupazione corrisposti dopo
l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978, tale
imputabilità equivalendo all'esclusione dell'obbligo di
corresponsione di tali canoni od indennità in aggiunta al
prezzo di riscatto, solo perché ha ritenuto che una tale
espressa previsione costituisse una (inutile) ripetizione del
contenuto del "precedente articolo 3" (rectius: 2 e 3) e
che quindi nella norma fossero già, o esplicitamente o
implicitamente, affermati tali princìpi ed espresse tali
previsioni: da un lato invero la corresponsione di interessi e
rivalutazione appariva già considerata dalla previsione di cui
all'articolo 2, secondo comma, dall'altro il sopra ricordato
principio informatore della legge, richiamato anche in sede di
articolo 3 attraverso il riferimento alla legge n. 457 del
1978, portava a escludere necessariamente il debito per
ulteriori canoni o indennità, successivamente alla data di
trasferimento ex lege del diritto (data di comunicazione
del prezzo o, in mancanza, di entrata in vigore della legge n.
457 del 1978).
Entrata in vigore la menzionata legge n. 74 del 1986 è,
peraltro, persistito un ampio contenzioso giudiziario a
seguito della pretesa dell'amministrazione di continuare a
percepire, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 457
del 1978, dagli assegnatari e fino alla stipula del contratto
di trasferimento (in non pochi casi ad oggi non ancora
intervenuto!) un canone di locazione, già in origine preteso e
percepito nella misura minima sociale (in considerazione delle
modeste risorse economiche degli assegnatari, soggetti per lo
più non in grado di sostenere prezzi di libero mercato) ma
successivamente, dal 1978, dall'amministrazione preteso,
correlato alla normativa nel frattempo intervenuta sull'equo
canone.
Tale contenzioso ha dato luogo ad una serie di pronunzie
da parte dei giudici di merito investiti della questione, che
hanno affermato come dovuto un canone di locazione (una parte
l'equo canone dalla sua introduzione, altra parte il canone
minimo corrisposto anteriormente ad essa), in un primo tempo
fino al definitivo trasferimento della proprietà, nelle ultime
pronunzie fino alla data di entrata in vigore della legge n.
74 del 1986.
Questi giudicati, tra di loro parzialmente difformi,
rendono evidente che la formulazione della legge in esame, ed
in specie degli articoli 2 e 3, di per sé non consentono
inequivocabilmente, come riteneva invece la Commissione, di
derivarne l'esclusione, a decorrere al più tardi dall'entrata
in vigore della legge n. 457 del 1978, della persistenza
dell'obbligo di corresponsione di canoni od indennità di
occupazione, esclusione discendente invece dalla complessiva
ratio della legge n. 74 del 1986.
I molti interessati (nella quasi totalità ormai
pensionati, per lo più a basso reddito, dello Stato, quando
non vedove degli stessi) si trovano quindi, per
l'insufficiente formulazione della norma, esposti al pericolo
di giudicati contrastanti con la voluntas e la ratio
legis ed ingiustificatamente per essi pregiudizievoli,
quando essi avrebbero dovuto, invece, in una situazione
ordinaria, contare sul trasferimento della proprietà già negli
anni sessanta, a prezzi di trasferimento e condizioni più
favorevoli di quelli poi stabiliti dalla citata legge n. 74
del 1986 e non subire quindi la persistenza di ulteriori
oneri; l'imposizione di un canone successivamente all'entrata
in vigore della legge n. 457 del 1978, specie se determinato
in base alla normativa sull'equo canone, comporta, infatti,
per i medesimi un aggravio ulteriore rispetto al prezzo di
cessione, rilevante (prolungandosi durante il periodo tra il
1978, di avvenuta introduzione dell'equo canone, e gli anni
1987-1988, in cui i trasferimenti sono per lo più intervenuti)
e sostanzialmente ingiustificato.
Appare quindi giusto e doveroso evitare agli interessati
l'alea di discordanti interpretazioni anche in sede
giurisdizionale di legittimità.