XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 621
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 15 marzo 1986, n. 74, si
interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, non sono dovuti
per gli alloggi indicati dalla citata legge n. 74 del 1986
ulteriori oneri, in particolare canoni di locazione o
indennità di occupazione, in aggiunta alle prestazioni
economiche ivi previste.