XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 621




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli articoli 2 e 3 della legge 15 marzo 1986, n. 74, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, non sono dovuti per gli alloggi indicati dalla citata legge n. 74 del 1986 ulteriori oneri, in particolare canoni di locazione o indennità di occupazione, in aggiunta alle prestazioni economiche ivi previste.



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