XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 620
Onorevoli Colleghi! - Da ormai un decennio prosegue
quel vero e proprio scandalo che è rappresentato dalle
"pensioni d'oro" regalate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a decine di migliaia di cittadini
(ex) jugoslavi - la quasi totalità croati e sloveni - che non
ne avrebbero in realtà alcun titolo. In sostanza, si può
stimare in 2.500-3.000 miliardi di lire il costo
dell'"operazione" già sostenuto dalle casse dell'INPS; la
spesa annua corrente può invece essere quantificata in 220-250
miliardi di lire.
E' da precisare che la quasi totalità delle pensioni
erogate riguarda soggetti che possono vantare un periodo di
servizio militare sotto lo Stato italiano in quanto al momento
dell'inizio della seconda guerra mondiale erano residenti nei
territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in seguito al
Trattato di pace (95 comuni delle province di Pola, Fiume,
Zara e la parte strappata alle province di Trieste e Gorizia):
il fatto abnorme è che tutti questi pensionati siano cittadini
jugoslavi, ora anzi cittadini croati e sloveni, e che la
normativa bilaterale (che impegna oggi Croazia e Slovenia per
la loro "successione" alla Jugoslavia negli accordi
internazionali) precluda esplicitamente l'applicazione della
legislazione italiana ai cittadini jugoslavi.
Infatti l'articolo 2 dello Scambio di note del 5 febbraio
1959 (parte integrante, dell'Accordo italo-jugoslavo del 18
dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, e richiamato anche dalla
Convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali del 14
novembre 1957, resa esecutiva con legge 11 giugno 1960, n.
885) stabilisce che i periodi di assicurazione compiuti
anteriormente al 1^ maggio 1945 sotto la legislazione italiana
in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e
superstiti, dalle persone che hanno abitato nei territori
ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, sono presi, in
considerazione, ai fini della liquidazione del pagamento delle
prestazioni, dall'INPS se trattasi di persone italiane e dagli
assicuratori jugoslavi se trattati di persone jugoslave.
L'INPS con circolare n. 1501 prs del 31 agosto 1970,
Servizio prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria,
recependo lo Scambio di note, specifica che per "persone
italiane" si intendono i lavoratori e loro superstiti i quali,
fino alla data di entrata in vigore del Trattato di pace (16
settembre 1947), erano in possesso della cittadinanza italiana
e dopo la predetta data non hanno acquisito la cittadinanza
jugoslava".
In piena contraddizione con quanto affermato in precedenza
- oltre che con la lettera e lo spirito degli Accordi
bilaterali -l'INPS con la stessa circolare, al punto 27,
stabilisce che "beneficiari dell'accordo in esame sono i
lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei
territori predetti", introducendo così il principio della
"territorialità" al posto di quello della "soggettività".
Come in precedenza si diceva, la quasi totalità delle
pensioni erogate ai cittadini ex jugoslavi ha come
presupposto l'aver prestato un periodo minimo di servizio
militare (è bastato a taluni un solo giorno, e molti tra
questi sono gli "infoibatori" di italiani appartenuti alle
bande di Tito) nell'esercito italiano.
L'indebita erogazione delle stesse nasce da
un'interpretazione palesemente errata delle norme. In base
all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il periodo
di servizio militare è considerato utile ai fini del diritto e
della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, anche se non è preceduto da periodi
di iscrizione all'anzidetta assicurazione. Poiché l'articolo
13, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 equipara i periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro a quelli dello Stato in cui il servizio militare
è stato prestato, l'INPS, Direzione generale, con circolare n.
1045 Ce.N.P.I. n. 431 C. e V. del 17 maggio 1977, Servizio
convenzioni internazionali di Roma, ha stabilito che i periodi
di contribuzione prestati presso Paesi membri della CEE e
Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali valgono ai
fini del requisito di contribuzione minimo (una settimana) per
l'accreditamento figurativo del servizio militare.
Poiché la Convenzione italo-jugoslava subordina il diritto
alla pensione al raggiungimento dei requisiti minimi di
contribuzione con la totalizzazione dei periodi assicurativi
italiani e jugoslavi (articolo 18 citato), si è accertato il
diritto alla pensione cumulando i contributi figurativi
italiani (minimo una settimana di servizio militare) con i
contributi risultanti dall'estratto contributivo fornito dal
competente organismo jugoslavo.
In pratica è accaduto che ad una settimana di servizio
militare italiano ne venivano aggiunte ulteriori 779,
"graziosamente" dichiarate dagli organismi jugoslavi,
raggiungendo il tetto delle 780, pari ai 15 anni previsti per
il regime minimo di pensione.
Tutto questo non sarebbe comunque avvenuto se contro ed
oltre la legge, l'INPS non avesse adottato un'interpretazione
analogica ed estensiva delle norme comunitarie.
La legge n. 153 del 1969 riguarda i cittadini italiani, e
la sua estensione ai cittadini degli Stati membri della CEE è
operata in forza delle Convenzioni multilaterali tra l'Italia
ed i Paesi membri della CEE tradotte in regolamenti e rese
operanti in Italia a seguito di ratifica. L'estensione di tale
normativa, per via analogica, anche a Paesi con cui l'Italia
ha stipulato accordi bilaterali non può essere fatta in via
generale, ma esaminando singolarmente ciascun accordo e
seguendo la ratio dei regolamenti che parlano di
lavoratori degli Stati membri, intendendo con ciò rivolgersi
al fenomeno dell'emigrazione e della mobilità del lavoro.
Ma qui non si tratta di emigranti italiani, bensì di
cittadini jugoslavi, optanti per la Jugoslavia, che nulla
hanno dato all'Italia, ma anzi hanno solo indebitamente
ricevuto.
Ecco perché con questa proposta di legge si vuole dare una
interpretazione definitiva a quelle norme che, malamente
intese, consentono che continui lo scandalo delle "pensioni
d'oro" agli ex jugoslavi.
In tal modo, pur non essendo possibile recuperare quanto
fino ad oggi indebitamente erogato - oltre 2.000 miliardi di
lire - verrà quanto meno a cessare quel flusso di denaro
italiano (250 miliardi di lire all'anno) che va indebitamente,
paradossalmente ed immoralmente ad arricchire cittadini
jugoslavi, molti dei quali sono proprio coloro che
massacrarono e cacciarono la nostra gente da Pola, Fiume e
Zara.