XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 620
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni
previdenziali spettanti agli ex abitanti dei territori ceduti
dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace
entrato in vigore il 16 settembre 1947, ed ai fini di cui
all'articolo 18 della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia
in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 14
novembre 1957 e resa esecutiva con legge 11 giugno 1960, n.
885, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai
sensi del punto 2, lettera A, dello Scambio di note del
5 febbraio 1959 aggiuntive all'Accordo italo-jugoslavo del 18
dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, tiene conto di tutti i
periodi di assicurazione, sia effettivi che figurativi,
versati o accreditati in favore dei soggetti in possesso della
cittadinanza italiana alla data del 16 settembre 1947 e che
dopo tale data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava,
indipendentemente dal luogo in cui è stata esercitata
l'attività lavorativa, ovvero si è svolto l'evento che ha dato
diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa.
Art. 2.
1. Ai fini dell'accreditamento figurativo del periodo di
servizio militare prestato in Italia ai sensi dell'articolo 49
della legge 30 aprile 1969, n. 153, in favore dei soggetti di
cui all'articolo 1, l'INPS, allo scopo di verificare il
possesso della qualità di "persona italiana" di cui al punto
2, lettera A, del citato Scambio di note del 5 febbraio
1959, accerta il possesso della cittadinanza italiana alla
data del 16 settembre 1947 e la non acquisizione della
cittadinanza jugoslava dopo tale data.