XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 616




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, ha ripartito i comuni italiani in sei zone climatiche, che differiscono per il diverso livello di rigidità della temperatura.
        L'ultima fascia, la F, comprende più di mille comuni, per i quali, data la rigidità del clima, non è prevista alcuna limitazione nell'utilizzo degli impianti termici.
        Gli abitanti di questi centri devono pertanto sostenere degli alti costi per la climatizzazione delle proprie case. Considerato che gran parte di questi piccoli paesi, perlopiù montani, sono da tempo soggetti ad un progressivo fenomeno di spopolamento, sarebbe opportuno predisporre un sistema di agevolazioni relativo ai consumi di combustibile per gli impianti di riscaldamento, che renda meno oneroso l'utilizzo degli stessi.
        Occorre inoltre graduare tali agevolazioni in base al valore dei gradi-giorno dei centri interessati. Infatti, nella stessa fascia F sono compresi comuni che hanno una diversa situazione climatica.
        Poiché la necessità di prevedere un numero limitato di zone ha comportato l'inclusione nella stessa classe di tutti i comuni cui è attribuito un valore di gradi-giorno compreso fra il minimo e il massimo stabilito per tale classe, è inevitabile che i comuni che si trovano ai limiti opposti della classe di appartenenza presentino differenze meno rilevanti rispetto ad altri comuni che, avendo valori dei gradi-giorno immediatamente inferiori o superiori rispettivamente ai valori minimi e massimi che limitano la classe di riferimento, siano collocati in una classe diversa.
        La presente proposta di legge tiene in considerazione anche tali differenze, introducendo un regime "graduato" di agevolazioni nell'acquisto del gasolio per riscaldamento, che agisce sulle aliquote dell'accisa.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che le rivendite di carburante possano ottenere un contributo statale, pari allo sconto praticato alla vendita, per ogni litro di gasolio per riscaldamento venduto nei comuni compresi nella zona climatica F, comunque non superiore ad un ammontare che va da lire 100 a lire 400 a litro a seconda del valore dei gradi-giorno.
        Ai sensi dell'articolo 2 possono acquistare il gasolio per riscaldamento a prezzo agevolato soltanto le persone residenti nei comuni oggetto del beneficio. Gran parte di questi centri sono infatti località a vocazione turistica; non è pertanto giusto estendere l'agevolazione anche a chi non vi abita stabilmente, ma possiede un'abitazione che utilizza solo per sport o diletto.
        Al fine di identificare gli aventi diritto, le regioni rilasciano un apposito tesserino personalizzato. Al momento della vendita del gasolio per riscaldamento, il rivenditore riporta su un apposito registro o supporto magnetico gli estremi del predetto tesserino e le quantità di carburante venduto.
        L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria.




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