XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 616
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale, ha ripartito i comuni italiani
in sei zone climatiche, che differiscono per il diverso
livello di rigidità della temperatura.
L'ultima fascia, la F, comprende più di mille comuni, per
i quali, data la rigidità del clima, non è prevista alcuna
limitazione nell'utilizzo degli impianti termici.
Gli abitanti di questi centri devono pertanto sostenere
degli alti costi per la climatizzazione delle proprie case.
Considerato che gran parte di questi piccoli paesi, perlopiù
montani, sono da tempo soggetti ad un progressivo fenomeno di
spopolamento, sarebbe opportuno predisporre un sistema di
agevolazioni relativo ai consumi di combustibile per gli
impianti di riscaldamento, che renda meno oneroso l'utilizzo
degli stessi.
Occorre inoltre graduare tali agevolazioni in base al
valore dei gradi-giorno dei centri interessati. Infatti, nella
stessa fascia F sono compresi comuni che hanno una diversa
situazione climatica.
Poiché la necessità di prevedere un numero limitato di
zone ha comportato l'inclusione nella stessa classe di tutti i
comuni cui è attribuito un valore di gradi-giorno compreso fra
il minimo e il massimo stabilito per tale classe, è
inevitabile che i comuni che si trovano ai limiti opposti
della classe di appartenenza presentino differenze meno
rilevanti rispetto ad altri comuni che, avendo valori dei
gradi-giorno immediatamente inferiori o superiori
rispettivamente ai valori minimi e massimi che limitano la
classe di riferimento, siano collocati in una classe
diversa.
La presente proposta di legge tiene in considerazione
anche tali differenze, introducendo un regime "graduato" di
agevolazioni nell'acquisto del gasolio per riscaldamento, che
agisce sulle aliquote dell'accisa.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che
le rivendite di carburante possano ottenere un contributo
statale, pari allo sconto praticato alla vendita, per ogni
litro di gasolio per riscaldamento venduto nei comuni compresi
nella zona climatica F, comunque non superiore ad un ammontare
che va da lire 100 a lire 400 a litro a seconda del valore dei
gradi-giorno.
Ai sensi dell'articolo 2 possono acquistare il gasolio per
riscaldamento a prezzo agevolato soltanto le persone residenti
nei comuni oggetto del beneficio. Gran parte di questi centri
sono infatti località a vocazione turistica; non è pertanto
giusto estendere l'agevolazione anche a chi non vi abita
stabilmente, ma possiede un'abitazione che utilizza solo per
sport o diletto.
Al fine di identificare gli aventi diritto, le regioni
rilasciano un apposito tesserino personalizzato. Al momento
della vendita del gasolio per riscaldamento, il rivenditore
riporta su un apposito registro o supporto magnetico gli
estremi del predetto tesserino e le quantità di carburante
venduto.
L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria.