XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 616




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni sul gasolio
per riscaldamento).

        1. Le rivendite di carburante possono ottenere un contributo statale, pari allo sconto praticato alla vendita, per ogni litro di gasolio per riscaldamento venduto nei comuni compresi nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, comunque non superiore a:

                a) lire 400 a litro per il carburante utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi un valore di gradi-giorni da 4.500 in poi;

                b) lire 300 a litro per il carburante utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi un valore di gradi-giorni da 4.000 a 4.499;

                c) lire 200 a litro per il carburante utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi un valore di gradi-giorni da 3.500 a 3.999;

                d) lire 100 a litro per il carburante utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi un valore di gradi-giorni da 3.001 a 3.499.


Art. 2.

(Modalità di applicazione
delle agevolazioni).

        1. Possono acquistare il gasolio per riscaldamento con le agevolazioni di cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 1. A tal fine le regioni, attraverso le province territorialmente competenti, rilasciano agli aventi diritto un tesserino personalizzato.
        2. Al momento della vendita del gasolio per riscaldamento, il rivenditore riporta su un apposito registro, o supporto magnetico, gli estremi del tesserino di cui al comma 1 e le quantità di carburante venduto.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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