XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 616
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni sul gasolio
per riscaldamento).
1. Le rivendite di carburante possono ottenere un
contributo statale, pari allo sconto praticato alla vendita,
per ogni litro di gasolio per riscaldamento venduto nei comuni
compresi nella zona climatica F, individuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, comunque non superiore
a:
a) lire 400 a litro per il carburante utilizzato
per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi
un valore di gradi-giorni da 4.500 in poi;
b) lire 300 a litro per il carburante utilizzato
per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi
un valore di gradi-giorni da 4.000 a 4.499;
c) lire 200 a litro per il carburante utilizzato
per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi
un valore di gradi-giorni da 3.500 a 3.999;
d) lire 100 a litro per il carburante utilizzato
per il riscaldamento delle abitazioni situate in comuni aventi
un valore di gradi-giorni da 3.001 a 3.499.
Art. 2.
(Modalità di applicazione
delle agevolazioni).
1. Possono acquistare il gasolio per riscaldamento con le
agevolazioni di cui all'articolo 1 soltanto le persone
residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 1. A tal fine
le regioni, attraverso le province territorialmente
competenti, rilasciano agli aventi diritto un tesserino
personalizzato.
2. Al momento della vendita del gasolio per riscaldamento,
il rivenditore riporta su un apposito registro, o supporto
magnetico, gli estremi del tesserino di cui al comma 1 e le
quantità di carburante venduto.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.