XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 614
Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 179 del 1976
la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53
della Costituzione delle disposizioni che prevedevano il
cumulo dei redditi della moglie con quelli del marito ai fini
dell'applicazione dell'aliquota complessiva, rilevava
l'ulteriore rischio relativo alla tassazione della famiglia
monoreddito, in cui "non è solo il marito a disporre del
reddito ma entrambi i coniugi", ed auspicava per la materia
una più adeguata disciplina, invitando il legislatore a
stabilire un sistema tributario "che agevoli la formazione e
lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della
donna casalinga e lavoratrice".
Con la successiva sentenza n. 76 del 1983 la Consulta
rinnovò l'invito al legislatore a porre rimedio alle
sperequazioni che dal sistema fiscale vigente derivano in
danno alla famiglia nella quale uno solo dei coniugi possiede
reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi
possiedono reddito, pari nel complessivo ammontare a quello
della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata,
con aliquote più lievi per le due componenti. In pratica, si
deve osservare che dai calcoli tributari si constata senza
dubbio che l'attuale trattamento fiscale della famiglia
penalizza i nuclei familiari monoreddito e le famiglie
numerose con componenti che non producono reddito o che
svolgono lavoro casalingo. Infatti, queste famiglie, che
dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'articolo 31 della
Costituzione, sono tenute a corrispondere un'imposta sui
redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto
ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di
componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno
dei suoi membri.
Con la presente proposta di legge si intende appunto
sanare questa ingiusta anomalia fiscale, che penalizza
fortemente le famiglie monoreddito. L'articolo 1 della
proposta di legge stabilisce, infatti, che i proventi
dell'attività separata di ciascun coniuge possono essere
imputati parzialmente all'altro coniuge, fino alla metà
dell'importo totale, qualora questi sia privo di reddito
lavorativo proprio. L'articolo 2 disciplina, infine, la
copertura finanziaria della legge.