XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 614




        Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 179 del 1976 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione delle disposizioni che prevedevano il cumulo dei redditi della moglie con quelli del marito ai fini dell'applicazione dell'aliquota complessiva, rilevava l'ulteriore rischio relativo alla tassazione della famiglia monoreddito, in cui "non è solo il marito a disporre del reddito ma entrambi i coniugi", ed auspicava per la materia una più adeguata disciplina, invitando il legislatore a stabilire un sistema tributario "che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice".
        Con la successiva sentenza n. 76 del 1983 la Consulta rinnovò l'invito al legislatore a porre rimedio alle sperequazioni che dal sistema fiscale vigente derivano in danno alla famiglia nella quale uno solo dei coniugi possiede reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi possiedono reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi per le due componenti. In pratica, si deve osservare che dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei familiari monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono reddito o che svolgono lavoro casalingo. Infatti, queste famiglie, che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, sono tenute a corrispondere un'imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri.
        Con la presente proposta di legge si intende appunto sanare questa ingiusta anomalia fiscale, che penalizza fortemente le famiglie monoreddito. L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce, infatti, che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge possono essere imputati parzialmente all'altro coniuge, fino alla metà dell'importo totale, qualora questi sia privo di reddito lavorativo proprio. L'articolo 2 disciplina, infine, la copertura finanziaria della legge.




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