XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 614




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 del testo unico
delle imposte sui redditi)

        1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge possono essere imputati parzialmente all'altro coniuge, fino alla metà dell'importo totale, qualora quest'ultimo sia privo di reddito proprio".


Art. 2.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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