XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 614
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 del testo unico
delle imposte sui redditi)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "I proventi dell'attività separata di ciascun
coniuge possono essere imputati parzialmente all'altro
coniuge, fino alla metà dell'importo totale, qualora
quest'ultimo sia privo di reddito proprio".
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.