XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 613




        Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Parlamento dettò l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefìci a carattere economico-giuridico a favore di particolari soggetti (dipendenti pubblici ex combattenti o appartenenti a categorie ad essi assimilate, quali vedove e orfani di guerra, reduci da campi di prigionia, profughi dai territori perduti) tra i quali quello contemplato nell'articolo 1, consistente nell'elevazione di due anni dell'anzianità di carriera per sopperire al ritardo dello sviluppo della stessa dovuto alle particolari condizioni belliche.
        Con tale interpretazione autentica veniva stabilito che il predetto aumento dell'anzianità viene a cessare con il subentro di una nuova ricostruzione di carriera a seguito dell'avvento di leggi a carattere generale che comportano miglioramenti economici e stabilisce, altresì, che gli eventuali emolumenti erogati per interpretazioni difformi vengono recuperati attraverso il riassorbimento da futuri miglioramenti o perequazioni pensionistiche per coloro che sono già in quiescenza.
        Successivamente, il Ministero del tesoro, con circolare n. 62 del 7 settembre 1993, ha stabilito, in relazione alla citata legge, che: "Anche un normale contratto triennale di lavoro che determina una nuova ricostruzione della carriera è legge a carattere generale", con ciò di fatto decretando - ultra legem- che l'applicazione del beneficio sopra indicato avrebbe dovuto avere una durata non maggiore di tre anni. Ciò è in palese contrasto con la citata legge n. 498 del 1992, come si evince dalla delibera n. 1931 del 14 aprile 1998 della sezione di controllo atti dello Stato della Corte dei conti, la quale ha affermato la computabilità della effettiva efficacia dei benefìci di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 in sede di ricostruzione economica prevista da leggi a carattere generale, anche se fruiti in precedente qualifica o livello, diversi da quelli di inquadramento alla data di ricostruzione economica della stessa.
        Non esiste alcun dubbio che la ratio della legge n. 498 del 1992 deve essere riferita - come si evince dalla deliberazione della Corte dei conti - alla conservazione giuridica ed economica dei benefìci combattentistici già fruiti, in caso di passaggio ad altra qualifica o livello e non nel caso di semplice ricostruzione della posizione giuridica ed economica derivante dall'applicazione di un contratto collettivo di lavoro.
        Il personale pubblico interessato alla legge n. 336 del 1970 ha avuto riconosciuto il trattamento economico della qualifica al livello di appartenenza; quindi il beneficio di cui trattasi comporta un mero mantenimento al medesimo ambito di carriera giuridica ed economica.
        Appaiono evidenti a questo punto il vizio di illegittimità e la erronea applicazione della legge, come pure illegittimi sarebbero tutti i trattamenti presupposti che traggono il convincimento di operare la revisione dell'anzianità retributiva in conseguenza del trattamento economico in godimento da parte di questo personale dello Stato.
        Per porre rimedio a queste evidenti storture, che tra l'altro investono ormai una ristretta categoria di ex dipendenti statali in quiescenza ed avanti negli anni (e che meritano il rispetto e la considerazione della Nazione) l'articolo 1 della presente proposta di legge mira dunque non ad abrogare l'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, bensì ad integrarlo, con l'introduzione del comma 5-bis: il suo contenuto deve essere riferito al personale che, a decorrere dalla data in vigore della legge, transita da una qualifica di livello ad altra superiore che comporta una ricostruzione della carriera. L'invito al Parlamento è ad una sollecita e convinta approvazione.




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