XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 613
Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 4, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Parlamento dettò
l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24
maggio 1970, n. 336, recante benefìci a carattere
economico-giuridico a favore di particolari soggetti
(dipendenti pubblici ex combattenti o appartenenti a categorie
ad essi assimilate, quali vedove e orfani di guerra, reduci da
campi di prigionia, profughi dai territori perduti) tra i
quali quello contemplato nell'articolo 1, consistente
nell'elevazione di due anni dell'anzianità di carriera per
sopperire al ritardo dello sviluppo della stessa dovuto alle
particolari condizioni belliche.
Con tale interpretazione autentica veniva stabilito che il
predetto aumento dell'anzianità viene a cessare con il
subentro di una nuova ricostruzione di carriera a seguito
dell'avvento di leggi a carattere generale che comportano
miglioramenti economici e stabilisce, altresì, che gli
eventuali emolumenti erogati per interpretazioni difformi
vengono recuperati attraverso il riassorbimento da futuri
miglioramenti o perequazioni pensionistiche per coloro che
sono già in quiescenza.
Successivamente, il Ministero del tesoro, con circolare n.
62 del 7 settembre 1993, ha stabilito, in relazione alla
citata legge, che: "Anche un normale contratto triennale di
lavoro che determina una nuova ricostruzione della carriera è
legge a carattere generale", con ciò di fatto decretando -
ultra legem- che l'applicazione del beneficio sopra
indicato avrebbe dovuto avere una durata non maggiore di tre
anni. Ciò è in palese contrasto con la citata legge n. 498 del
1992, come si evince dalla delibera n. 1931 del 14 aprile 1998
della sezione di controllo atti dello Stato della Corte dei
conti, la quale ha affermato la computabilità della effettiva
efficacia dei benefìci di cui all'articolo 1 della legge n.
336 del 1970 in sede di ricostruzione economica prevista da
leggi a carattere generale, anche se fruiti in precedente
qualifica o livello, diversi da quelli di inquadramento alla
data di ricostruzione economica della stessa.
Non esiste alcun dubbio che la ratio della legge n.
498 del 1992 deve essere riferita - come si evince dalla
deliberazione della Corte dei conti - alla conservazione
giuridica ed economica dei benefìci combattentistici già
fruiti, in caso di passaggio ad altra qualifica o livello e
non nel caso di semplice ricostruzione della posizione
giuridica ed economica derivante dall'applicazione di un
contratto collettivo di lavoro.
Il personale pubblico interessato alla legge n. 336 del
1970 ha avuto riconosciuto il trattamento economico della
qualifica al livello di appartenenza; quindi il beneficio di
cui trattasi comporta un mero mantenimento al medesimo ambito
di carriera giuridica ed economica.
Appaiono evidenti a questo punto il vizio di illegittimità
e la erronea applicazione della legge, come pure illegittimi
sarebbero tutti i trattamenti presupposti che traggono il
convincimento di operare la revisione dell'anzianità
retributiva in conseguenza del trattamento economico in
godimento da parte di questo personale dello Stato.
Per porre rimedio a queste evidenti storture, che tra
l'altro investono ormai una ristretta categoria di ex
dipendenti statali in quiescenza ed avanti negli anni (e che
meritano il rispetto e la considerazione della Nazione)
l'articolo 1 della presente proposta di legge mira dunque non
ad abrogare l'articolo 4, comma 5, della legge n. 498 del
1992, bensì ad integrarlo, con l'introduzione del comma
5-bis: il suo contenuto deve essere riferito al
personale che, a decorrere dalla data in vigore della legge,
transita da una qualifica di livello ad altra superiore che
comporta una ricostruzione della carriera. L'invito al
Parlamento è ad una sollecita e convinta approvazione.