XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 613
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, è inserito il seguente:
"5-bis. La disposizione di cui al comma 5 deve
essere applicata al personale ivi indicato in attività di
servizio a condizione che il beneficio combattentistico di cui
all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia
esplicato la propria efficacia in fase di successiva
ricostruzione economica di carriera a seguito di transito a
qualifica o a livello nei confronti del personale ivi
contemplato, già in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge".