XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 613




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è inserito il seguente:

        "5-bis. La disposizione di cui al comma 5 deve essere applicata al personale ivi indicato in attività di servizio a condizione che il beneficio combattentistico di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, abbia esplicato la propria efficacia in fase di successiva ricostruzione economica di carriera a seguito di transito a qualifica o a livello nei confronti del personale ivi contemplato, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge".



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