XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 612
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo di una
professione è previsto come reato dall'articolo 348 del codice
penale che sanziona il fatto con una pena davvero modesta: la
reclusione fino a sei mesi o la multa da lire 200 mila a un
milione.
Appare evidente l'incapacità di tale norma di avere una
qualsiasi efficacia a livello di prevenzione generale, nel
senso cioé di indurre i consociati ad astenersi dalla condotta
vietata, non fosse altro che per evitare le conseguenti
sanzioni.
L'unico, minimo, reale deterrente è l'iscrizione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale, elemento
che, probabilmente, importa poco a chi giunge ad esercitare
una professione senza la richiesta abilitazione dello
Stato.
Non sono previste, tra l'altro, pene accessorie,
nonostante alcune (e, segnatamente, la pubblicazione della
sentenza di condanna) sarebbero di buona efficacia ed
opportune sotto ogni profilo.
E' chiaro che nell'ambito del disposto in esame possono
però rientrare condotte di ben differente gravità: si pensi al
provetto sciatore che occasionalmente dia qualche lezione di
sci, rispetto, per converso, al medico che, magari nemmeno
laureato, eserciti malamente tale professione, mettendo in
pericolo l'altrui vita.
In tale senso appare prospettabile una riforma
dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove
disposizioni che "ritaglino" e puniscano più severamente quei
fatti che appaiono in effetti più gravi, da una parte
aumentando in maniera consistente la sanzione pecuniaria, e
dall'altra prevedendo una speciale aggravante nel caso che
dall'esercizio abusivo della professione derivino lesioni
personali.