XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 612




        Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo di una professione è previsto come reato dall'articolo 348 del codice penale che sanziona il fatto con una pena davvero modesta: la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire 200 mila a un milione.
        Appare evidente l'incapacità di tale norma di avere una qualsiasi efficacia a livello di prevenzione generale, nel senso cioé di indurre i consociati ad astenersi dalla condotta vietata, non fosse altro che per evitare le conseguenti sanzioni.
        L'unico, minimo, reale deterrente è l'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, elemento che, probabilmente, importa poco a chi giunge ad esercitare una professione senza la richiesta abilitazione dello Stato.
        Non sono previste, tra l'altro, pene accessorie, nonostante alcune (e, segnatamente, la pubblicazione della sentenza di condanna) sarebbero di buona efficacia ed opportune sotto ogni profilo.
        E' chiaro che nell'ambito del disposto in esame possono però rientrare condotte di ben differente gravità: si pensi al provetto sciatore che occasionalmente dia qualche lezione di sci, rispetto, per converso, al medico che, magari nemmeno laureato, eserciti malamente tale professione, mettendo in pericolo l'altrui vita.
        In tale senso appare prospettabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che "ritaglino" e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, da una parte aumentando in maniera consistente la sanzione pecuniaria, e dall'altra prevedendo una speciale aggravante nel caso che dall'esercizio abusivo della professione derivino lesioni personali.




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