XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 612




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 348 del codice penale, le parole: "da lire duecentomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni a lire cento milioni".
        2. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a quattro anni.
        Il consenso eventualmente prestato dal soggetto passivo è nullo e integra ai danni del reo la circostanza aggravante del consenso ingannevolmente carpito.
        La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo".



Frontespizio Relazione