XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 612
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 348 del codice penale, le parole: "da lire
duecentomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "da
lire venti milioni a lire cento milioni".
2. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per
il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a
quattro anni.
Il consenso eventualmente prestato dal soggetto passivo è
nullo e integra ai danni del reo la circostanza aggravante del
consenso ingannevolmente carpito.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la
confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo".