XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 611
Onorevoli Colleghi! - L'azione svolta dal Parlamento e
dal Governo, durante tutto il corso della XIII legislatura,
per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà
di accrescerne l'efficienza e la funzionalità; in tale senso
sono state approvate e sono in fase di attuazione
significative tappe.
La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio
dell'arretrato civile, con la recente quasi integrale
copertura dell'organico dei giudici onorari aggregati (GOA);
la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran
parte dell'arretrato delle cause civili delle soppresse
preture; l'applicazione delle tabelle infradistrettuali;
l'avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione
di alcuni reati minori realizzata dal decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno
1999, n. 205; l'attribuzione di competenze penali al giudice
di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468;
l'attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani,
realizzata con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491,
sono tutte misure volte a rendere più razionale e funzionale
il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende
ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza
nella resa del servizio giustizia.
La presente proposta di legge intende porsi come
completamento di tale complessiva attività di
razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse nel
settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni
l'opera iniziata con la istituzione delle sezioni distaccate
di corte d'appello di Bolzano, Taranto e Sassari. Infatti, la
domanda di giustizia in campo civile e l'esigenza di una
rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano
alla creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite,
possono indubbiamente considerarsi aumentate.
Venendo al merito dell'intervento normativo proposto, si
fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni
giustificatrici nell'obiettiva situazione di sofferenza del
sistema giudiziario delle tre aree geografiche interessate.
Per quanto attiene alla Puglia, la regione è unanimamente
ritenuta territorio di frontiera per le correnti di
criminalità che l'attraversano con i traffici di stupefacenti,
armi, generi di contrabbando ed altro, con l'immigrazione
clandestina, con i collegamenti internazionali tra le
organizzazioni mafiose. In particolare, l'area jonica, di cui
Taranto, terza città dell'Italia meridionale peninsulare,
costituisce l'epicentro, è interessata da gravissimi episodi
di criminalità organizzata ad iniziativa di gruppi mafiosi
locali, affiancati da quello della Sacra corona unita e della
'Ndrangheta calabrese, con conseguente celebrazione di
numerosi maxiprocessi.
E' in questa grave situazione che possono trovarsi le
ragioni dell'intervento proposto, che mira non solo a
garantire e potenziare l'azione dello Stato per la sicurezza
di tali popolazioni ma al tempo stesso, ponendo un saldo
presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di
migliorare la tutela dell'intero Paese. Le descritte
peculiarità della situazione tarantina legittimano pienamente
uno specifico e puntuale intervento per l'istituzione della
relativa corte d'appello, che supererebbe peraltro i problemi
connessi all'assenza di una direzione distrettuale
antimafia.
Simili presupposti sussistono anche nei territori di
Sassari e di Bolzano, entrambe zone di confine nel senso
anzidetto ed entrambe interessate, anche se in misura diversa,
da fenomeni di delinquenza.
Per quanto riguarda la Sardegna, giova ricordare che
Sassari e altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La
Maddalena, Olbia e Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200
a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e
mezzi di comunicazione.
La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte
di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a
cominciare dall'applicazione del personale (di competenza del
presidente della corte d'appello) per finire alle disfunzioni
di carattere amministrativo e contabile. Fanno capo a Sassari
il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza
nonché le maggiori strutture carcerarie dell'isola. Il
territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è
interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla
presenza dei maggiori porti dell'isola (Porto Torres e Olbia)
e dei due aeroporti di Alghero e di Olbia, nonché alla
vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di
richiamo internazionale (Costa Smeralda).
Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla
istituzione della sede distaccata, per istituire
definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d'appello
della Sardegna.
Per il territorio della provincia di Bolzano si deve
tenere presente che in tale territorio in forza di una
apposita normativa di attuazione dello statuto di autonomia,
vige il principio per il quale i processi sono da celebrare
nella madrelingua - tedesca o italiana - dell'imputato. Nel
processo civile le parti possono scegliere liberamente la
lingua del processo - tedesca o italiana - come possono anche
scegliere che il processo si svolga in entrambe le citate
lingue contemporaneamente. Non per ultime, le problematiche
connesse con tale sistema processuale, dipendenti
dall'insediamento delle minoranze linguistiche sul territorio,
rendono opportuno istituire una corte d'appello anche per la
provincia di Bolzano. Va inoltre rammentato che circa due
terzi dei procedimenti che vengono svolti davanti alla corte
d'appello di Trento si svolgono in realtà davanti alla sezione
distaccata di Bolzano. Sono questi certamente motivi
sufficienti per istituire la corte d'appello di Bolzano.
Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera
di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo per
l'erario, trattandosi di mera trasformazione in uffici
giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che,
dunque, continuerebbero a giovarsi delle medesime strutture e
del medesimo personale. Venendo poi all'analisi puntuale delle
singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 della
presente proposta di legge attengono all'istituzione dei tre
nuovi uffici giudiziari ed alla conseguente modifica alle
tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni; gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono
modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei
relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni
relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la
dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e delle
carte processuali.