XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 611




        Onorevoli Colleghi! - L'azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della XIII legislatura, per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà di accrescerne l'efficienza e la funzionalità; in tale senso sono state approvate e sono in fase di attuazione significative tappe.
        La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell'arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell'organico dei giudici onorari aggregati (GOA); la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran parte dell'arretrato delle cause civili delle soppresse preture; l'applicazione delle tabelle infradistrettuali; l'avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno 1999, n. 205; l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468; l'attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani, realizzata con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, sono tutte misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza nella resa del servizio giustizia.
        La presente proposta di legge intende porsi come completamento di tale complessiva attività di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera iniziata con la istituzione delle sezioni distaccate di corte d'appello di Bolzano, Taranto e Sassari. Infatti, la domanda di giustizia in campo civile e l'esigenza di una rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.
        Venendo al merito dell'intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell'obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario delle tre aree geografiche interessate.
        Per quanto attiene alla Puglia, la regione è unanimamente ritenuta territorio di frontiera per le correnti di criminalità che l'attraversano con i traffici di stupefacenti, armi, generi di contrabbando ed altro, con l'immigrazione clandestina, con i collegamenti internazionali tra le organizzazioni mafiose. In particolare, l'area jonica, di cui Taranto, terza città dell'Italia meridionale peninsulare, costituisce l'epicentro, è interessata da gravissimi episodi di criminalità organizzata ad iniziativa di gruppi mafiosi locali, affiancati da quello della Sacra corona unita e della 'Ndrangheta calabrese, con conseguente celebrazione di numerosi maxiprocessi.
        E' in questa grave situazione che possono trovarsi le ragioni dell'intervento proposto, che mira non solo a garantire e potenziare l'azione dello Stato per la sicurezza di tali popolazioni ma al tempo stesso, ponendo un saldo presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di migliorare la tutela dell'intero Paese. Le descritte peculiarità della situazione tarantina legittimano pienamente uno specifico e puntuale intervento per l'istituzione della relativa corte d'appello, che supererebbe peraltro i problemi connessi all'assenza di una direzione distrettuale antimafia.
        Simili presupposti sussistono anche nei territori di Sassari e di Bolzano, entrambe zone di confine nel senso anzidetto ed entrambe interessate, anche se in misura diversa, da fenomeni di delinquenza.
        Per quanto riguarda la Sardegna, giova ricordare che Sassari e altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.
        La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a cominciare dall'applicazione del personale (di competenza del presidente della corte d'appello) per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile. Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza nonché le maggiori strutture carcerarie dell'isola. Il territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell'isola (Porto Torres e Olbia) e dei due aeroporti di Alghero e di Olbia, nonché alla vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (Costa Smeralda).
        Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d'appello della Sardegna.
        Per il territorio della provincia di Bolzano si deve tenere presente che in tale territorio in forza di una apposita normativa di attuazione dello statuto di autonomia, vige il principio per il quale i processi sono da celebrare nella madrelingua - tedesca o italiana - dell'imputato. Nel processo civile le parti possono scegliere liberamente la lingua del processo - tedesca o italiana - come possono anche scegliere che il processo si svolga in entrambe le citate lingue contemporaneamente. Non per ultime, le problematiche connesse con tale sistema processuale, dipendenti dall'insediamento delle minoranze linguistiche sul territorio, rendono opportuno istituire una corte d'appello anche per la provincia di Bolzano. Va inoltre rammentato che circa due terzi dei procedimenti che vengono svolti davanti alla corte d'appello di Trento si svolgono in realtà davanti alla sezione distaccata di Bolzano. Sono questi certamente motivi sufficienti per istituire la corte d'appello di Bolzano.
        Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo per l'erario, trattandosi di mera trasformazione in uffici giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che, dunque, continuerebbero a giovarsi delle medesime strutture e del medesimo personale. Venendo poi all'analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge attengono all'istituzione dei tre nuovi uffici giudiziari ed alla conseguente modifica alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e delle carte processuali.




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