XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 611




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ISTITUZIONE DELLE CORTI D'APPELLO E DELLE PROCURE GENERALI
DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO, TARANTO E SASSARI


Art. 1.

        1. Sono istituite la corte d'appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata della corte d'appello di Bolzano.
        2. Sono istituite la corte d'appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata della corte d'appello di Taranto.
        3. Sono istituite la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari.
        4. La sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici di cui al presente articolo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE


Art. 3.

        1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di Taranto e di Sassari e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.
        2. L'organico dei magistrati nonché del personale amministrativo della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, è determinato con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Bolzano, Taranto e Sassari, e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.
        4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Bolzano, Taranto e Sassari e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

        1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Taranto e di Sassari e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
        2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Taranto e di Sassari e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
        3. Alla copertura dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo della corte d'appello di Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso la medesima corte d'appello, si provvede in conformità alle disposizioni delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, prioritariamente mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento compresi i rispettivi circondari, alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge.


Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 5.

        1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, sono definiti dalle corti d'appello di Bolzano, Taranto e Sassari.



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