XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 611
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELLE CORTI D'APPELLO E DELLE PROCURE GENERALI
DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO, TARANTO E SASSARI
Art. 1.
1. Sono istituite la corte d'appello di Bolzano, con
giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di
Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la
sezione distaccata della corte d'appello di Bolzano.
2. Sono istituite la corte d'appello di Taranto, con
giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di
Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la
sezione distaccata della corte d'appello di Taranto.
3. Sono istituite la corte d'appello di Sassari, con
giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di
Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania, e la procura generale
della Repubblica presso la sezione distaccata della corte
d'appello di Sassari.
4. La sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello
di Trento, la sezione distaccata di Sassari della corte
d'appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della
corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio
del funzionamento dei nuovi uffici di cui al presente
articolo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto è
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle
A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di
Taranto e di Sassari e delle procure generali della Repubblica
presso le medesime corti d'appello.
2. L'organico dei magistrati nonché del personale
amministrativo della corte d'appello di Bolzano e della
procura generale della Repubblica presso la medesima corte
d'appello, è determinato con norme emanate ai sensi
dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di
Bolzano, Taranto e Sassari, e dei procuratori generali della
Repubblica presso le medesime corti d'appello.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e
sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Bolzano,
Taranto e Sassari e delle procure generali della Repubblica
presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto,
il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del
funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
Art. 4.
1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti
d'appello di Taranto e di Sassari e delle procure generali
della Repubblica presso le medesime corti d'appello si
provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle
sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari
alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3, che ne abbia
fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante
le ordinarie procedure di trasferimento.
2. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle corti d'appello di Taranto e di Sassari e
delle procure generali della Repubblica presso le medesime
corti d'appello si provvede mediante assegnazione del
personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello
comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 4
dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti
residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di
trasferimento.
3. Alla copertura dell'organico dei magistrati e del
personale amministrativo della corte d'appello di Bolzano e
delle procure generali della Repubblica presso la medesima
corte d'appello, si provvede in conformità alle disposizioni
delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, prioritariamente mediante assegnazione del
personale in servizio nella sezione distaccata di Bolzano
della corte d'appello di Trento compresi i rispettivi
circondari, alla data di cui al comma 4 dell'articolo 3 della
presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 5.
1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 4
dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Bolzano della
corte d'appello di Trento, presso la sezione distaccata di
Taranto della corte d'appello di Lecce e presso la sezione
distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, sono
definiti dalle corti d'appello di Bolzano, Taranto e
Sassari.