XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 609
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'Italia si
caratterizza per l'assenza di una vera politica sociale per la
famiglia ed è per questo che da più parti si invocano
provvedimenti atti ad incentivarla: riforma degli asili nido,
assegni di maternità anche per le casalinghe e le disoccupate,
congedi parentali, sviluppo di servizi socio-educativi
destinati alla prima infanzia, introduzione di un minimo
vitale alle famiglie più bisognose per sostenere i diritti
dell'infanzia. Il 18 aprile 1998, in occasione della I "
Convention della solidarietà", Governo e terzo settore
hanno sottoscritto un patto di solidarietà sulle politiche
sociali, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dedurre
dal reddito delle persone fisiche le spese sostenute dai
genitori per i servizi erogati da organizzazioni del terzo
settore a favore dei bambini (baby-sitter, giardini
d'infanzia, eccetera). Tali impegni sono, certamente,
apprezzabili e meritevoli di considerazione, ma hanno il
problema che sono congegnati come interventi ex post,
ovvero presupponendo l'esistenza di bambini. L'anno scorso in
Italia sono nati 3 mila bambini in più rispetto all'anno
precedente; incremento, questo, non sufficiente ad assicurare
il ricambio generazionale. Una motivazione forte dietro al
calo della natalità è la preoccupazione per le spese che il
mantenimento di un figlio comporta e, quindi, il timore di
impoverirsi. Paura, questa, confermata dalle statistiche.
Le famiglie a maggiore rischio di povertà sono non solo
quelle con disoccupati a carico, bensì anche quelle con figli
minori. Il rischio di povertà cresce in relazione alla
tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio
minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere
superiore rispetto a quelle senza figli. Inoltre sono
aumentate le famiglie senza figli e sono diminuite le coppie
con figli, mentre dal 1990 il quoziente di natalità continua a
scendere. Nelle regioni del centro-nord si sta affermando il
cosiddetto "modello cinese", ovvero il figlio unico, mentre
nel Mezzogiorno si trovano coppie con massimo due figli o
addirittura senza alcun figlio.
Stiamo assistendo, in altri termini, ad un mutamento
strutturale delle famiglie che vede aumentare il numero delle
stesse e contemporaneamente decrescere il numero medio dei
propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando
fattori demografici, quali il calo della fecondità e
l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto
motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a
rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi),
consapevole che oggigiorno un figlio "costa"! Si calcola che
la nascita di un figlio comporta alla famiglia un incremento
di costi del 30 per cento.
Cari colleghi! Se, dunque, è il rischio "povertà" ad
incidere sul calo delle nascite, è su di esso che bisogna
intervenire. La presente proposta di legge, nel ridurre
l'imposizione fiscale sui prodotti di prima necessità per
bambini, intende agire sulla aspettativa di sacrifici
derivanti dalla nascita di un figlio. Si ritiene che, in tal
modo, si favorisca, seppur indirettamente, l'incremento delle
nascite, requisito "propedeutico" agli interventi a sostegno
della famiglia precedentemente richiamati.
L'articolo 1 propone, infatti, l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento su pannolini,
biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne (attualmente
soggetti all'aliquota ordinaria del 20 per cento), latte in
polvere (attualmente soggetto all'aliquota del 10 per cento) e
liquido per neonati. Conformemente alle direttive comunitarie
in materia di armonizzazione delle aliquote IVA, il
decreto-legge n. 328 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 1997, ha ridotto il numero di aliquote
applicabili da quattro a tre, ferma restando però l'aliquota
del 4 per cento. La prossima modifica per un maggiore
allineamento alle direttive comunitarie consisterà
nell'elevare l'aliquota dal 4 per cento al 5 per cento, ai
sensi della direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, che ha disposto l'applicazione in regime transitorio
fino all'adozione del regime definitivo di un'aliquota ridotta
non inferiore al 5 per cento per quei prodotti elencati nella
tabella H allegata alla direttiva medesima. Sappiamo, dunque,
che qualche problema di applicazione rispetto alla normativa
comunitaria sull'imposta sul valore aggiunto agevolata
potrebbe presentarsi in un futuro prossimo. Tuttavia, si
propongono incentivi di carattere sociale e, quindi, non è
detto che debbano essere incompatibili con le direttive
comunitarie, anche perché l'inapplicabilità è stabilita per
categorie di oggetti e non per singoli beni. Del resto, molti
Paesi europei, nell'ambito delle politiche per la famiglia,
adottano misure di sostegno sul piano assistenziale (ad
esempio, gli assegni familiari), accompagnate da forme di
compensazione sul piano fiscale (splitting, detrazioni,
riduzioni o esenzioni).
L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria della
legge. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni previste dalla presente proposta di legge possono
essere valutate circa in lire 80-90 miliardi annue.