XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 609




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'Italia si caratterizza per l'assenza di una vera politica sociale per la famiglia ed è per questo che da più parti si invocano provvedimenti atti ad incentivarla: riforma degli asili nido, assegni di maternità anche per le casalinghe e le disoccupate, congedi parentali, sviluppo di servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, introduzione di un minimo vitale alle famiglie più bisognose per sostenere i diritti dell'infanzia. Il 18 aprile 1998, in occasione della I " Convention della solidarietà", Governo e terzo settore hanno sottoscritto un patto di solidarietà sulle politiche sociali, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dedurre dal reddito delle persone fisiche le spese sostenute dai genitori per i servizi erogati da organizzazioni del terzo settore a favore dei bambini (baby-sitter, giardini d'infanzia, eccetera). Tali impegni sono, certamente, apprezzabili e meritevoli di considerazione, ma hanno il problema che sono congegnati come interventi ex post, ovvero presupponendo l'esistenza di bambini. L'anno scorso in Italia sono nati 3 mila bambini in più rispetto all'anno precedente; incremento, questo, non sufficiente ad assicurare il ricambio generazionale. Una motivazione forte dietro al calo della natalità è la preoccupazione per le spese che il mantenimento di un figlio comporta e, quindi, il timore di impoverirsi. Paura, questa, confermata dalle statistiche.
        Le famiglie a maggiore rischio di povertà sono non solo quelle con disoccupati a carico, bensì anche quelle con figli minori. Il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere superiore rispetto a quelle senza figli. Inoltre sono aumentate le famiglie senza figli e sono diminuite le coppie con figli, mentre dal 1990 il quoziente di natalità continua a scendere. Nelle regioni del centro-nord si sta affermando il cosiddetto "modello cinese", ovvero il figlio unico, mentre nel Mezzogiorno si trovano coppie con massimo due figli o addirittura senza alcun figlio.
        Stiamo assistendo, in altri termini, ad un mutamento strutturale delle famiglie che vede aumentare il numero delle stesse e contemporaneamente decrescere il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socio-economico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggigiorno un figlio "costa"! Si calcola che la nascita di un figlio comporta alla famiglia un incremento di costi del 30 per cento.
        Cari colleghi! Se, dunque, è il rischio "povertà" ad incidere sul calo delle nascite, è su di esso che bisogna intervenire. La presente proposta di legge, nel ridurre l'imposizione fiscale sui prodotti di prima necessità per bambini, intende agire sulla aspettativa di sacrifici derivanti dalla nascita di un figlio. Si ritiene che, in tal modo, si favorisca, seppur indirettamente, l'incremento delle nascite, requisito "propedeutico" agli interventi a sostegno della famiglia precedentemente richiamati.
        L'articolo 1 propone, infatti, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne (attualmente soggetti all'aliquota ordinaria del 20 per cento), latte in polvere (attualmente soggetto all'aliquota del 10 per cento) e liquido per neonati. Conformemente alle direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle aliquote IVA, il decreto-legge n. 328 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1997, ha ridotto il numero di aliquote applicabili da quattro a tre, ferma restando però l'aliquota del 4 per cento. La prossima modifica per un maggiore allineamento alle direttive comunitarie consisterà nell'elevare l'aliquota dal 4 per cento al 5 per cento, ai sensi della direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che ha disposto l'applicazione in regime transitorio fino all'adozione del regime definitivo di un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento per quei prodotti elencati nella tabella H allegata alla direttiva medesima. Sappiamo, dunque, che qualche problema di applicazione rispetto alla normativa comunitaria sull'imposta sul valore aggiunto agevolata potrebbe presentarsi in un futuro prossimo. Tuttavia, si propongono incentivi di carattere sociale e, quindi, non è detto che debbano essere incompatibili con le direttive comunitarie, anche perché l'inapplicabilità è stabilita per categorie di oggetti e non per singoli beni. Del resto, molti Paesi europei, nell'ambito delle politiche per la famiglia, adottano misure di sostegno sul piano assistenziale (ad esempio, gli assegni familiari), accompagnate da forme di compensazione sul piano fiscale (splitting, detrazioni, riduzioni o esenzioni).
        L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria della legge. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge possono essere valutate circa in lire 80-90 miliardi annue.




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