XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 609




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

        "41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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