XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 609
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è
aggiunto il seguente:
"41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle,
omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 90 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.