XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 608
Onorevoli Colleghi! - Il problema derivante dall'uso di
sostanze stupefacenti e dal consumo abnorme di alcolici ha
assunto una dimensione tale che deve far riflettere.
La questione coinvolge un così alto numero di soggetti, al
punto che non riguarda più solamente la sfera personale
dell'individuo o l'ambito familiare, bensì interessa ed
implica tutta la società.
Alcuni esempi numerici ne sono la conferma. Nel 1990 i
cittadini che si sono rivolti al servizio pubblico ovvero ai
centri per le tossicodipendenze (SERT) per la cura della
tossicodipendenza sono stati 66.707. Nel 1991 il numero è
salito a 92.853. Nel 1992 si sono contati 103.805 casi; nel
1993 sono stati 105.147; nel 1994 sono stati 113.984; nel 1995
sono stati 123.828 e nel 1996 abbiamo avuto 121.667
presenze.
Da una prima analisi si evince una crescita preoccupante.
Si deve anche considerare che moltissimi soggetti interessati
all'uso di sostanze tossiche non si rivolgono al servizio
pubblico.
Sul fronte dell'alcolismo la situazione è ugualmente
grave. Il fenomeno ha origini antiche e, purtroppo, nel corso
degli anni si è consolidata una benevola comprensione. Basti
pensare al danno provocato da certa pubblicità per favorire la
vendita ed il consumo dei così detti "superalcolici".
La stima della mortalità da alcolismo degli ultimi anni fa
riferimento a cifre comprese tra i 16.000 e i 18.000 casi.
Bisogna annoverare anche gli alcolisti cronici che riescono a
sopravvivere, in condizioni di forte disagio personale e
familiare.
Negli ultimi decenni, a causa di vari fattori concomitanti
(maggiore benessere, difficoltà per i giovani di inserimento
lavorativo, facilità di viaggiare e di spostarsi, complessità
della vita, eccetera), il problema dell'assunzione di sostanze
stupefacenti ed alcoliche ha assunto una drammaticità tale da
sconvolgere intere famiglie e da coinvolgere la società
civile.
Fortunatamente sono state costituite strutture pubbliche
di supporto e di ausilio alla cura quali i servizi per le
tossicodipendenze (SERT), oltreché molte comunità (centri) di
recupero e assistenza, che rappresentano una valida
opportunità per chi intende uscire dal tunnel della
dipendenza.
Nonostante questo importante lavoro sul territorio dei
SERT, delle comunità di assistenza, delle associazioni di
volontariato per l'aiuto ai drogati e agli alcolisti,
eccetera, molto spesso i risultati del recupero rischiano di
essere vanificati. Al recupero psicologico, morale e sociale,
deve far seguito un pronto inserimento nel mondo del lavoro.
Spesso i soggetti recuperati e non più dediti al consumo delle
sostanze tossiche o dell'alcool si trovano in una situazione
di scarsa responsabilizzazione o insufficiente motivazione.
Quasi sempre intorno a loro viene a crearsi un clima di
diffidenza o di velata ostilità, per una serie di riflessi
condizionati comportamentali.
La Carta costituzionale sancisce, quali princìpi
fondamentali, la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti
alla legge senza distinzioni di condizioni personali e
sociali, riconoscendo alla Repubblica il compito di rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana (articolo 3) e di
promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al
lavoro di tutti i cittadini (articolo 4).
Per ottemperare al dettato costituzionale, ancor di più
per non vanificare l'importante lavoro di recupero svolto
dalle comunità, dai SERT e dalle associazioni, si ritiene sia
assolutamente importante creare le giuste condizioni per
l'inserimento lavorativo dei soggetti in questione. Si
conviene unanimemente sul fatto che solo l'immediata
possibilità di avere un lavoro completi l'opera del definitivo
recupero. Il lavoro dà autonomia economica, capacità
progettuale, responsabilizzazione, toglie spazio alla noia ed
all'ozio, permette all'individuo di "costruirsi" una vita!
D'altro canto non è giusto pretendere che un qualsiasi
possibile datore di lavoro (artigiano, agricoltore,
piccolo-medio-grande imprenditore) si faccia carico di
assumere, senza alcuna contropartita economica, dei lavoratori
in condizioni personali assolutamente particolari. E' onesto
riconoscere che una persona, in fase di avanzato superamento
di una patologia così grave, non è ancora completamente
equiparabile ad un soggetto che non ha mai avuto problemi
dello stesso tipo. Vale a dire che se un imprenditore ha
necessità di assumere un dipendente è ovvio che, a parità di
costi, cerchi una persona che non ha alcuna patologia.
La presente proposta di legge ha per finalità, appunto,
quella di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei
soggetti disadattati a causa di assunzioni di stupefacenti e/o
di sostanze alcoliche, che abbiano partecipato all'opera di
prevenzione e recupero per un periodo di almeno due anni
presso i centri o le comunità previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e
che da quelle strutture siano dichiarati "idonei" al lavoro. A
tale fine è prevista una convenzione fra i possibili datori di
lavoro, individuati negli artigiani, nelle piccole e medie
imprese, nelle grandi aziende, negli enti no-profit,
nelle cooperative e nelle suddette comunità-centri
(articolo 2).
Tale convenzione contempla un duplice impegno: del datore
di lavoro ad assumere il soggetto riabilitato con contratto a
tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e del
centro o comunità a vigilare sulla condotta del riabilitato
(articolo 3).
Come incentivo per i datori di lavoro si prevede una
fiscalizzazione degli oneri sociali sul complesso dei
contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie nella
misura del 50 per cento delle retribuzioni per tutta la durata
del contratto a tempo determinato e, in caso di trasformazione
in rapporto a tempo indeterminato, nella misura del 25 per
cento, per i successivi dodici mesi (articolo 4).
Viene poi prevista una clausola di salvaguardia qualora il
riabilitato risulti, tramite analisi, ricaduto nel disturbo da
cui era affetto e cioè la possibilità per il datore di lavoro
di interrompere il contratto in ogni momento e senza obbligo
di preavviso ovvero con preavviso di almeno tre mesi in tutti
gli altri casi previsti dalla legge (articolo 5).