XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 608




        Onorevoli Colleghi! - Il problema derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e dal consumo abnorme di alcolici ha assunto una dimensione tale che deve far riflettere.
        La questione coinvolge un così alto numero di soggetti, al punto che non riguarda più solamente la sfera personale dell'individuo o l'ambito familiare, bensì interessa ed implica tutta la società.
        Alcuni esempi numerici ne sono la conferma. Nel 1990 i cittadini che si sono rivolti al servizio pubblico ovvero ai centri per le tossicodipendenze (SERT) per la cura della tossicodipendenza sono stati 66.707. Nel 1991 il numero è salito a 92.853. Nel 1992 si sono contati 103.805 casi; nel 1993 sono stati 105.147; nel 1994 sono stati 113.984; nel 1995 sono stati 123.828 e nel 1996 abbiamo avuto 121.667 presenze.
        Da una prima analisi si evince una crescita preoccupante. Si deve anche considerare che moltissimi soggetti interessati all'uso di sostanze tossiche non si rivolgono al servizio pubblico.
        Sul fronte dell'alcolismo la situazione è ugualmente grave. Il fenomeno ha origini antiche e, purtroppo, nel corso degli anni si è consolidata una benevola comprensione. Basti pensare al danno provocato da certa pubblicità per favorire la vendita ed il consumo dei così detti "superalcolici".
        La stima della mortalità da alcolismo degli ultimi anni fa riferimento a cifre comprese tra i 16.000 e i 18.000 casi. Bisogna annoverare anche gli alcolisti cronici che riescono a sopravvivere, in condizioni di forte disagio personale e familiare.
        Negli ultimi decenni, a causa di vari fattori concomitanti (maggiore benessere, difficoltà per i giovani di inserimento lavorativo, facilità di viaggiare e di spostarsi, complessità della vita, eccetera), il problema dell'assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche ha assunto una drammaticità tale da sconvolgere intere famiglie e da coinvolgere la società civile.
        Fortunatamente sono state costituite strutture pubbliche di supporto e di ausilio alla cura quali i servizi per le tossicodipendenze (SERT), oltreché molte comunità (centri) di recupero e assistenza, che rappresentano una valida opportunità per chi intende uscire dal tunnel della dipendenza.
        Nonostante questo importante lavoro sul territorio dei SERT, delle comunità di assistenza, delle associazioni di volontariato per l'aiuto ai drogati e agli alcolisti, eccetera, molto spesso i risultati del recupero rischiano di essere vanificati. Al recupero psicologico, morale e sociale, deve far seguito un pronto inserimento nel mondo del lavoro. Spesso i soggetti recuperati e non più dediti al consumo delle sostanze tossiche o dell'alcool si trovano in una situazione di scarsa responsabilizzazione o insufficiente motivazione. Quasi sempre intorno a loro viene a crearsi un clima di diffidenza o di velata ostilità, per una serie di riflessi condizionati comportamentali.
        La Carta costituzionale sancisce, quali princìpi fondamentali, la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali, riconoscendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3) e di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini (articolo 4).
        Per ottemperare al dettato costituzionale, ancor di più per non vanificare l'importante lavoro di recupero svolto dalle comunità, dai SERT e dalle associazioni, si ritiene sia assolutamente importante creare le giuste condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti in questione. Si conviene unanimemente sul fatto che solo l'immediata possibilità di avere un lavoro completi l'opera del definitivo recupero. Il lavoro dà autonomia economica, capacità progettuale, responsabilizzazione, toglie spazio alla noia ed all'ozio, permette all'individuo di "costruirsi" una vita!
        D'altro canto non è giusto pretendere che un qualsiasi possibile datore di lavoro (artigiano, agricoltore, piccolo-medio-grande imprenditore) si faccia carico di assumere, senza alcuna contropartita economica, dei lavoratori in condizioni personali assolutamente particolari. E' onesto riconoscere che una persona, in fase di avanzato superamento di una patologia così grave, non è ancora completamente equiparabile ad un soggetto che non ha mai avuto problemi dello stesso tipo. Vale a dire che se un imprenditore ha necessità di assumere un dipendente è ovvio che, a parità di costi, cerchi una persona che non ha alcuna patologia.
        La presente proposta di legge ha per finalità, appunto, quella di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disadattati a causa di assunzioni di stupefacenti e/o di sostanze alcoliche, che abbiano partecipato all'opera di prevenzione e recupero per un periodo di almeno due anni presso i centri o le comunità previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e che da quelle strutture siano dichiarati "idonei" al lavoro. A tale fine è prevista una convenzione fra i possibili datori di lavoro, individuati negli artigiani, nelle piccole e medie imprese, nelle grandi aziende, negli enti no-profit, nelle cooperative e nelle suddette comunità-centri (articolo 2).
        Tale convenzione contempla un duplice impegno: del datore di lavoro ad assumere il soggetto riabilitato con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e del centro o comunità a vigilare sulla condotta del riabilitato (articolo 3).
        Come incentivo per i datori di lavoro si prevede una fiscalizzazione degli oneri sociali sul complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per cento delle retribuzioni per tutta la durata del contratto a tempo determinato e, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi (articolo 4).
        Viene poi prevista una clausola di salvaguardia qualora il riabilitato risulti, tramite analisi, ricaduto nel disturbo da cui era affetto e cioè la possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto in ogni momento e senza obbligo di preavviso ovvero con preavviso di almeno tre mesi in tutti gli altri casi previsti dalla legge (articolo 5).




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