XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 608
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge è finalizzata al reinserimento
lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di
assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche come
individuati all'articolo 2.
Art. 2.
(Soggetti).
1. Sono destinatari della presente legge i soggetti ex
tossicodipendenti ed ex alcolisti, di seguito denominati
"riabilitati", che hanno partecipato all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento, per un periodo di almeno
ventiquattro mesi, presso centri e comunità previsti dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
2. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla
presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati
"datori", che assumono alle proprie dipendenze i riabilitati.
Per datori si intendono:
a) gli artigiani;
b) le piccole e medie imprese;
c) le grandi aziende;
d) gli enti no profit;
e) le cooperative;
f) gli studi professionali.
3. I datori possono assumere fino ad un massimo di un
riabilitato ogni dieci dipendenti.
Art. 3.
(Convenzione).
1. I datori stipulano una convenzione con i centri di cui
all'articolo 114 e gli enti ausiliari di cui all'articolo 115,
iscritti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito denominati "centri". Tale convenzione
contiene:
a) l'impegno del datore ad assumere il riabilitato
con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi;
b) l'impegno del centro a vigilare sulla condotta
del riabilitato;
c) l'impegno del centro a sostenere e seguire
l'inserimento del riabilitato nel posto di lavoro;
d) le mansioni alle quali il riabilitato è adibito
ed il loro inquadramento.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi
del comma 1, il datore deve inviare alla direzione provinciale
del lavoro una comunicazione contenente il nominativo del
lavoratore assunto, la data dell'assunzione, l'inquadramento e
il certificato comprovante l'avvenuta riabilitazione
rilasciato dai centri nonché copia della convenzione di cui al
comma 1.
Art. 4.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali).
1. A decorrere dall'atto di assunzione dei riabilitati e
per tutto il periodo della durata del contratto di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ai datori è
concesso uno sgravio sul complesso dei contributi per le
assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per
cento delle retribuzioni.
2. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, allo scadere del
ventiquattresimo mese, il beneficio di cui al comma 1 continua
a trovare applicazione, nella misura del 25 per cento, per i
successivi dodici mesi.
Art. 5.
(Recesso dal contratto).
1. Il datore può recedere dal contratto di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, in ogni momento
e senza obbligo di preavviso qualora il riabilitato ricada
nella patologia da cui era affetto, ovvero con preavviso di
almeno tre mesi in tutti gli altri casi previsti dalla
legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.