XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 608




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge è finalizzata al reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche come individuati all'articolo 2.


Art. 2.

(Soggetti).

        1. Sono destinatari della presente legge i soggetti ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, di seguito denominati "riabilitati", che hanno partecipato all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, presso centri e comunità previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
        2. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati "datori", che assumono alle proprie dipendenze i riabilitati. Per datori si intendono:

                a) gli artigiani;

                b) le piccole e medie imprese;

                c) le grandi aziende;

                d) gli enti no profit;

                e) le cooperative;

            f) gli studi professionali.

        3. I datori possono assumere fino ad un massimo di un riabilitato ogni dieci dipendenti.

Art. 3.

(Convenzione).

        1. I datori stipulano una convenzione con i centri di cui all'articolo 114 e gli enti ausiliari di cui all'articolo 115, iscritti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominati "centri". Tale convenzione contiene:

                a) l'impegno del datore ad assumere il riabilitato con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi;

                b) l'impegno del centro a vigilare sulla condotta del riabilitato;

                c) l'impegno del centro a sostenere e seguire l'inserimento del riabilitato nel posto di lavoro;

                d) le mansioni alle quali il riabilitato è adibito ed il loro inquadramento.

        2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore deve inviare alla direzione provinciale del lavoro una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, l'inquadramento e il certificato comprovante l'avvenuta riabilitazione rilasciato dai centri nonché copia della convenzione di cui al comma 1.


Art. 4.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

        1. A decorrere dall'atto di assunzione dei riabilitati e per tutto il periodo della durata del contratto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ai datori è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per cento delle retribuzioni.
        2. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, il beneficio di cui al comma 1 continua a trovare applicazione, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi.


Art. 5.

(Recesso dal contratto).

        1. Il datore può recedere dal contratto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, in ogni momento e senza obbligo di preavviso qualora il riabilitato ricada nella patologia da cui era affetto, ovvero con preavviso di almeno tre mesi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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