XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 604
Onorevoli Colleghi! - Praia a Mare era un centro, un
tempo molto piccolo, sorto su una stretta e lunga fascia di
terreno, chiuso dalla parete a strapiombo dell'Appennino, la
ferrovia, la statale nazionale n. 18 della Calabria e il
mare.
Negli anni Cinquanta il comune fu scelto per due
insediamenti industriali nel settore tessile con alto tasso di
occupazione di mano d'opera.
La successiva collocazione, nel territorio di Praia, di
altri stabilimenti minori esaurì qualsiasi disponibilità di
suoli da utilizzare per civili abitazioni, per servizi, spazi
pubblici e le esigenze sempre crescenti della popolazione,
salita nel corso di un ventennio da 900 a cinquemila
abitanti.
Per la carenza di aree edificabili, venutasi a determinare
per i motivi esposti, si sono dovute utilizzare le aree
esistenti sul demanio marittimo.
Da anni la zona demaniale è occupata da più edifici
pubblici, case di civile abitazione, alberghi, strade, piazze
e giardini pubblici, attesa la inutilizzazione della zona per
usi marittimi. E' bene precisare che tutto ciò si è reso
possibile grazie al beneplacito dei vari organi competenti
preposti alla tutela dei beni dello Stato.
Molte costruzioni sono sorte dopo aver ottenuto i nulla
osta della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie della
Calabria, nonché dell'ufficio imposte di consumo,
l'approvazione dei progetti da parte del Genio civile, la
concessione da parte della capitaneria di porto di Vibo
Valentia, nonché la licenza comunale; e in altri casi si è
trattato di costruzioni senza licenza, per lo più da parte di
soggetti impossibilitati a reperire in loco
un'abitazione per la loro famiglia.
Va poi ricordato che la disputa sulla destinazione dei
suoli demaniali ha trovato, tra l'altro, negli anni scorsi, un
significativo intervento dell'allora pretore di Scalea, in una
causa promossa da uno dei concessionari. In questo caso il
pretore ha ritenuto che la concessione e l'autorizzazione a
costruire determinati fabbricati significassero dichiarazione
di volontà, o ammissione di dichiarazione, da parte della
pubblica amministrazione titolare del diritto di proprietà
della fascia demaniale, della non utilizzabilità dell'area per
gli scopi per i quali era stato posto il divieto.
Si deve inoltre precisare che, in passato, l'allora
Ministero della marina mercantile, di concerto con il
Ministero delle finanze, decise di concedere le licenze anche
agli occupanti abusivi e di regolarizzare la misura dei
canoni, forfettariamente, in 50 lire annue al metro quadro.
Tale situazione è stata ripetutamente denunciata dalle
varie amministrazioni comunali di Praia a Mare e dai vari
comandanti della capitaneria di porto di Vibo Valentia
succedutisi nel tempo, i quali proposero più volte la
sclassificazione della zona interessata, sia perché non era
necessaria agli usi marittimi e sia perché le numerosissime
concessioni date e le occupazioni avvenute ne avevano e ne
hanno completamente snaturato le caratteristiche demaniali,
facendone parte viva e caratterizzante del centro urbano,
tanto che la sua completa urbanizzazione è prevista dal piano
regolatore della città con ampi spazi riservati a verde, a
strade ed a piazze.
Da anni, tuttavia, quasi tutta la popolazione di Praia a
Mare è coinvolta in una controversia con l'amministrazione
pubblica, che oggi si è ancor di più accentuata.
All'origine "del caso" vi è l'interpretazione della legge
8 aprile 1983, n. 113, con la quale venne data autorizzazione
a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale
marittimo, ricadente nel comune suddetto, posto sotto la
strada statale n. 18 e compreso tra il comune di Tortora e il
torrente Fiuzzi di Praia a Mare.
La citata legge prevede la vendita a trattativa privata in
favore del comune di Praia a Mare mediante il pagamento del
prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale (UTE) ed
approvato dall'intendenza di finanza competenti per
territorio, secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state
realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile
sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio
del suolo occupato;
b) per le aree non edificate, secondo quanto
previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
Venivano previste inoltre le somme dovute, a titolo di
indennità o di canoni dagli occupanti e concessionari, fissate
nelle seguenti misure:
1) lire 50 al metro quadrato annue fino al 31 dicembre
1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;
2) per il periodo dal 1^ gennaio 1972 fino al 31
dicembre 1977, gli importi stabiliti dalle competenti
amministrazioni dello Stato;
3) per il periodo dal 1^ gennaio 1978 fino alla data di
approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1,
della stessa legge n. 113 del 1983, e per ogni semestre
compiuto, l'importo pari al 2 per cento del prezzo stabilito
per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri di
cui alle lettere a) e b).
La controversia si riferisce alla valutazione dell'UTE. In
sintesi sono oggetto di contestazione:
a) il fatto che il prezzo del suolo vada riferito
non già alla data di approvazione della legge 8 aprile 1983 né
al prezzo corrente di mercato, secondo l'interpretazione data
dall'UTE, contestato dagli acquirenti, ma a quella
dell'effettiva occupazione del suolo (anni 1960-1973). Infatti
non è pensabile che il legislatore abbia voluto imporre un
prezzo da riferire ad un'epoca successiva.
A confortare questa tesi è la legge 5 febbraio 1992, n.
177, che detta la normativa riguardante aree demaniali nelle
province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il
trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione
ai privati e che all'articolo 3, prevede che il prezzo è
determinato dall'UTE di ciascuna provincia con riguardo alla
valutazione del solo terreno e che l'acquisto delle aree ha
valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno
le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per
compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza
dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della
domanda di acquisto sono sospesi i procedimenti di ingiunzione
o di rilascio delle aree, comunque motivate.
A quell'epoca (anni 1960-1973) i prezzi di vendita degli
unici terreni edificabili nel centro urbano erano di lire
8.000 al metro quadro. Si sottolinea che, ancora oggi,
l'istituto autonomo per le case popolari espropria a Praia a
Mare, quei pochi terreni privilegiati a lire 10.000 al metro
quadro;
b) il fatto che per le aree non edificate, adibite
a strade, piazze, zone verdi o parco pubblico attrezzato, non
è stato applicato il prezzo secondo le norme della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. E' stato
così stabilito il prezzo di lire 100 mila al metro quadro,
secondo l'interpretazione dell'UTE contestata dagli
acquirenti, senza rapporto con il valore effettivo delle aree
di determinazione agricola, in quanto la loro situazione di
fatto, all'epoca, non corrispondeva a quella urbanistica per
la totale mancanza di opere di urbanizzazione e di sviluppo in
tutta la zona interessata.
Non è superfluo fare rilevare che, qualora il comune di
Praia a Mare volesse prendere in concessione tutte le aree
libere, sia nel compendio da sdemanializzare e sia al di fuori
di esso, per realizzarvi le opere di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 3), della legge n. 113 del 1983 (opere di
interesse collettivo), ogni anno pagherebbe un canone
ricognitorio di lire 100 al metro quadro, perché si
tratterebbe di opere di utilità pubblica senza scopo di lucro.
Per quanto rappresentato, appare evidente che la legge n. 113
del 1983 non può essere ragionevolmente applicata nel senso
voluto dall'amministrazione finanziaria poiché il primo
acquirente a tirarsi indietro, perché verrebbe sottoposto ad
impegni onerosi e a pagamenti esorbitanti, sarebbe proprio il
comune di Praia a Mare, le cui disponibilità finanziarie sono
limitate. Una tale eventualità porterebbe la risoluzione della
vendita per tutti, come previsto dal secondo comma
dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1983.
In conclusione, sembra inammissibile applicare canoni e
criteri di mercato, come se si avesse a che fare con affaristi
o speculatori; a questo spirito, d'altronde, era improntata la
volontà del legislatore, come risulta dall'esame degli atti
relativi all'iter di approvazione della legge n. 113 del
1983; anche nella considerazione che lo Stato non può trattare
i cittadini con disparità - basta vedere la legge già
approvata per il comune di Montelibretti, non ultima la
modifica alla legge 17 giugno 1982, n. 377, e la citata legge
5 febbraio 1992, n. 177, che detta le norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo,
per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva
cessione a privati.
Per favorire un'equa composizione del contrasto sorto con
l'applicazione della legge n. 113 del 1983, in data 21
dicembre 1989, venne presentato il disegno di legge n. 2024 da
parte del senatore Covello ed altri che si proponeva di
modificare, per dissipare ogni possibilità di equivoco, gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 8 aprile 1983, n. 113, al fine
di contemperare sia l'interesse dello Stato, sia le finalità
sociali che intende sostenere il comune di Praia a Mare, che
non è mosso da finalità speculative ma dalla esigenza di non
gravarsi e gravare di eccessivi oneri per l'acquisto di un
bene di cui ha il possesso ultratrentennale.
In sede di discussione del citato disegno di legge, sia da
parte del relatore come da altri commissari, veniva rilevata
la necessità di approfondire la questione mediante apposito
sopralluogo onde accertare in modo inequivocabile
l'inesistenza di possibili speculazioni da parte degli
occupanti e le ragioni dell'intendenza di finanza e dell'UTE
poste a base della valutazione dei sedimi da cedere al comune
a costi invero insostenibili.
Le risultanze del sopralluogo, avvenuto nei giorni 11 e 12
luglio 1990, sono state esaminate in sede di Commissione nella
seduta del 26 luglio 1990, sono state compendiate nei seguenti
punti illustrati dal relatore Neri nella relazione della VI
Commissione (Finanze e tesoro) e comunicate alla Presidenza
del Senato della Repubblica il 20 maggio 1991:
1) non esistono situazioni di tipo speculativo o
ambiguità per cui non si possa, con serenità d'animo,
procedere alla definizione della contesa insorta fra comune e
UTE di Cosenza in ordine alla legge n. 113 del 1983;
2) la soluzione dei proponenti il disegno di legge n.
2024 appare, anche a giudizio dei dirigenti dell'UTE di
Cosenza, nelle sue linee generali, equa e auspicabile al fine
di evitare interpretazioni della sopracitata legge che portino
a conclusioni aberranti;
3) non pare condivisibile, e comunque in contrasto con
la volontà del legislatore, l'interpretazione dell'articolo 2,
lettera a), della legge n. 113 del 1983, che vincola il
prezzo da applicare all'anno della stipula del contratto e non
già a quello dell'occupazione del suolo;
4) appare comunque aberrante, anche perché la legge in
vigore esige una valutazione diversa e di favore, che i suoli
da adibire ad infrastrutture e pertinenze comunali risultino
più cari di quelli da cedere ai privati;
5) appare iniquo che lo Stato ripaghi la diligenza
amministrativa dei cittadini di Praia a Mare che hanno
provveduto con mezzi propri a dotarsi di strade, piazze,
acquedotti, fognature ed altre infrastrutture, oberandoli di
un balzello per la cessione di aree che nulla rendevano allo
Stato;
6) ove così rimanessero le cose, tutta l'operazione
voluta dalla legge n. 113 del 1983 sarebbe vanificata per
l'onerosità della esosa stima dell'amministrazione
finanziaria.
Le determinazioni finali sul disegno di legge n. 2024 a
seguito di quanto esposto, venivano approvate dalla VI
Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 17 luglio 1991 nel seguente testo:
"L'articolo 2 della legge 8 aprile 1983, n. 113, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il prezzo di vendita del compendio al comune
di Praia a Mare è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ed
approvato dall'Intendenza di Finanza competenti per territorio
secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state
realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile
sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio
del suolo occupato, con riguardo al solo terreno, valutato in
base alle caratteristiche originarie;
b) per le aree non edificate, secondo le norme
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
2. Contro la determinazione dell'Ufficio tecnico erariale
è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al pretore
competente per territorio, il quale provvederà
all'accertamento mediante consulenza tecnica"".
Successivamente veniva fissato il prezzo di vendita per
una cifra di oltre 40 miliardi di lire. Tale somma, definita
dall'UTE tenendo conto per riferimento il costo corrente il
mercato degli immobili veniva contestata dal comune di Praia a
Mare, che sosteneva invece che il prezzo andava determinato
tenendo conto del valore riferito all'epoca dell'effettiva
occupazione del suolo.
In data 6 ottobre 1997, il comune medesimo ha citato
pertanto in giudizio, avanti al tribunale di Catanzaro,
l'amministrazione finanziaria, al fine di vedere determinato
giudizialmente il prezzo di vendita del compendio.
Va rilevato infine che le più recenti tendenze legislative
sono volte a favorire l'alienazione dei beni demaniali
marittimi ai comuni, anche in considerazione del processo di
decentramento amministrativo attualmente in atto.
Dalle suddette considerazioni, scaturisce la presente
proposta di legge (già presentata nella XIII legislatura, atto
Senato n. 608) che, oltre a recepire in toto la citata
modificazione dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1983,
approvata nella seduta del 17 luglio 1991 dalla VI Commissione
del Senato della Repubblica, in aderenza e nel rispetto di
quanto approvato dal Parlamento per casi analoghi (vedasi
legge 5 febbraio 1992, n. 177), tende a favorire un'equa
composizione del contrasto sorto sull'interpretazione della
legge n. 113 del 1983 ed a dare legittime certezze all'intera
comunità del comune di Praia a Mare, in sintonia con il
processo di decentramento amministrativo in atto in
riferimento all'alienazione dei beni demaniali.